RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI BOLOGNA
STATUTO
CAPITOLO 1
GENERALITA'
ART. 1
COSTITUZIONE, SEDE E SEZIONI
E' costituito in Bologna il CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE - C.G.E.G.V. anche definito C.P.G.E.V. (Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie), di qui in avanti denominato inoltre Raggruppamento Provinciale ai sensi dell' art. 2 punto 1) L.R. 23/89, con sede in Bologna presso l'Amministrazione Provinciale Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo.
Questa Sede e' ritenuta, per la peculiarita' dei Suoi compiti istituzionali, la piu' idonea al conseguimento delle finalita' del Raggruppamento.
Il Corpo puo' comunque eleggere la propria residenza anche in altra sede.
Il Corpo, inoltre, per agevolare l' operativita' di G.E.V. insistenti in una determinata area, per attuare una presenza piu' capillare sul territorio Provinciale e nell'intento di offrire, alle G.E.V. medesime, organismi di coordinamento decentrati, puo' individuare, nel rispetto della L.R. 23/89, Sedi Operative distaccate con autonomie particolari.
ART. 2
FINALITA'
Il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie e' un' associazione finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente; Esso persegue fini sociali e culturali senza scopo di lucro e l'attivita'dei soci, prestata in forma volontaristica, non puo' essere onerosa.
Scopi dell' Associazione sono:
a) esercitare le funzioni di Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie come previsto dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna N.23 del 3 Luglio 1989;
b) offrire alle Guardie Ecologiche Volontarie un luogo di incontro per organizzare, coordinare e collegare la loro attivita', anche con altre strutture, pubbliche o private, con analoghe finalita', per un momento di confronto, di lavoro comune, di scambio di opinioni e di esperienze sulla vigilanza e sulla didattica ambientale;
c) realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente o finalizzati alla protezione civile;
d) svolgere attivita' didattiche ed educative concernenti la sensibilizzazione della collettivita', con particolare riferimento ai giovani alunni della scuola dell'obbligo, in ordine alla percezione del corretto funzionamento dei meccanismi naturali;
d) organizzare corsi per la preparazione di aspiranti guardie ecologiche, seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto la salvaguardia dell'ambiente;
e) collaborare con gli Enti ed organismi pubblici preposti al controllo ed alla tutela dell'ambiente;
f) collaborare con le autorita' locali in attivita' di soccorso e di protezione civile;
g) promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
h) editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione ed informazione.
CAPITOLO 2
SOCI
ART. 3
Sono Soci del Corpo:
a) i soci FONDATORI;
b) i soci EFFETTIVI, cioe' tutti coloro che, avendone fatta richiesta scritta, abbiano frequentato gli appositi corsi di formazione per G.E.V. e siano in possesso di regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. e conseguito a norma della L.R. 23/89;
c) i soci ONORARI, persone nominate dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono inoltre partecipare alle attivita' del Raggruppamento coloro che frequentano i corsi di formazione o che comunque aspirano a diventare Guardie Ecologiche Volontarie ("ASPIRANTI G.E.V."), persone che, pur non essendo ancora in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata (G.E.V. ai sensi della L.R. 23/89), collaborano al perseguimento degli scopi statutari.
Chi intende essere ammesso come Socio dovra' presentare al C.D. domanda scritta contenente l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data di nascita e di quant'altro il C.D. ritenga opportuno inserire nella domanda stessa. I Soci dovranno inoltre dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento, al regolamento di servizio e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera in merito alla domanda; l'eventuale non accettazione della domanda non implica giustificazione al richiedente.
Ogni attivita' prestata in forma volontaristica e' gratuita.
ART. 4
I Soci cessano di far parte del Corpo per decesso, recesso, decadenza od esclusione.
Il recesso o dimissioni e' deliberato dal C.D. su domanda motivata del Socio e potra' essere presentata in qualsiasi momento. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Direttivo:
a) nei confronti del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
b) quando il Socio si renda colpevole di inosservanza del presente statuto, del regolamento interno, del regolamento di servizio e delle deliberazioni degli organi sociali,
c) per morosita' al termine dell'anno sociale,
d) per evidente inattivita'.
L'esclusione e' pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che svolga attivita' contrastante con gli obbiettivi dell'Associazione. Tanto nel caso della decadenza, che in quello dell'esclusione, il Socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il Socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto al rimborso della quota sociale versata.
ART. 5
Sono doveri del Socio:
a) versare regolarmente la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.D.: i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale;
b) ottemperare alle norme statutarie e alle deliberazioni degli organi sociali;
c) partecipare all'attivita' sociale;
d) non intraprendere iniziative personali a nome del Raggruppamento senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
ART. 6
Il Socio, all'atto dell'adesione, esenta espressamente il Corpo, nonche' gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilita' per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare nell'esercizio delle proprie funzioni.
ART. 7
I Soci fondatori, effettivi ed onorari hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali ad un anno dalla data di iscrizione. Gli aspiranti G.E.V., non avendo ancora la qualifica di soci non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Tutti i Soci e gli aspiranti G.E.V. possono fruire dei servizi per loro attivati dal Corpo nei tempi e nei modi stabiliti.
CAPITOLO 3
ORGANI DEL CORPO
ART. 8
Sono Organi del Corpo:
a) l' Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Probiviri;
d) il Collegio dei Sindaci.
Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata biennale.
E' consentita la rieleggibilita' degli uscenti. ART. 9
ASSEMBLEA
L'Assemblea e' costituita dai soci effettivi, ivi compresi i soci fondatori e i soci onorari, in regola con i requisiti di cui agli artt. 3,4 e 5 con le modalita' di voto ed elettive come all'art. 7; gli aspiranti G.E.V., possono essere ammessi a partecipare all'assemblea con parere consultivo ma senza diritto di voto (art. 7).
L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo e puo' essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e quante altre volte il C.D. lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/10 dei soci effettivi. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno, nonche' della data e del luogo di convocazione, deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea discute ed approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo , del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, discute le linee e gli obiettivi generali del Raggruppamento, delibera quanto necessario al buon funzionamento del Corpo, apporta eventuali modifiche ai regolamenti.
L 'Assemblea Straordinaria viene convocata nei modi e tempi previsti per l' assemblea ordinaria, essa delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' in merito allo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o da un Consigliere da lui delegato, elegge un segretario verbalizzante e due scrutatori. E' costituita e vota validamente con la presenza di meta' piu' uno dei soci effettivi con diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi con diritto di voto presenti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti, salvo il caso in cui l'assemblea straordinaria debba deliberare sullo scioglimento del Corpo nel qual caso occorrera' il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano, dovranno farsi per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o 1/5 dei Soci presenti. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
ART. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e' composto da 5 a 15 membri eletti dall'Assemblea dei Soci;
tali membri non hanno diritto a compenso. Il C.D. elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo.
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, nonche'ogni volta egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione e' fatta, possibilmente , a mezzo lettera da spedirsi in tempo utile prima dell'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, non sono ammesse le deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono palesi. Spetta al Consiglio Direttivo:
a) curare le deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) coordinare gli interventi istituzionali dei Soci e l'attivita' di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie iscritte;
d) deliberare circa la ammissione o l'esclusione dei Soci,
e) sottoporre, al Collegio dei Probiviri , eventuali questioni disciplinari. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere subentra, al suo posto, il primo dei non eletti, tale nuovo componente durera' in carica fino al termine del mandato attribuito al membro del Consiglio che ha sostituito.
ART. 11
PRESIDENTE
E' nel contempo Presidente del Raggruppamento e del Consiglio Direttivo. Egli da' esecuzione alle delibere del C.D., in caso di necessita' ed urgenza puo' assumere da solo le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, provvedendo poi, comunque entro 10 (dieci) giorni , a convocare il C.D. stesso per le ratifiche del caso. Ha la rappresentanza e la firma legale; in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente lo sostituisce. Gli impegni che comportano una spesa non possono essere assunti se non previa decisione favorevole del C.D.
ART. 12
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri e' formato da tre membri scelti fra i soci fondatori ed effettivi maggiorenni che abbiano compiuto un'anzianita' sociale consecutiva di 3 (tre) anni, non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica un biennio contestualmente al periodo di nomina del C.D. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equita', circa il comportamento dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto che possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell'Associazione. Il Collegio, nell'esercizio delle proprie funzioni decisionali, puo' prendere i seguenti provvedimenti: 1) non luogo a procedere; 2) censura verbale; 3) censura scritta; 4) sospensione temporanea; 5) radiazione. Le decisioni sono inappellabili. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili. Al Presidente del Collegio spetta l'incarico di tenere aggiornato il verbale delle riunioni, che dovra' essere sottoscritto da tutti i membri. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio subentrera' al suo posto il primo dei non eletti, fino al termine del mandato del membro sostituito.
ART. 13
COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci e' formato da tre membri scelti fra i Soci fondatori ed effettivi maggiorenni che abbiano compiuto un'anzianita' sociale consecutiva di 3 (tre) anni, non possono far parte del Consiglio Direttivo. Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica un biennio contestualmente al periodo di del C.D.. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Sindaci esercita la supervisione amministrativa e redige annualmente il parere sulla validita' del bilancio consuntivo e sulla sua rispondenza alla realta'.
ART. 14
BILANCIO
L'anno sociale va' dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il C.D. redigera' il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 1 Marzo dell'anno successivo. Entro la stessa data il C.D. deve presentare all'Assemblea l'ipotesi di "bilancio di previsione" per l'anno entrante.
Nel bilancio consuntivo devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.
ART. 15
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dalla Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Le proposte di modifica sono portate in assemblea per la discussione quando sono sottoscritte da almeno un quinto dei Soci o siano fatte proprie dal C.D.. Dovranno essere portate a conoscenza dei Soci almeno un mese prima dell'Assemblea e per essere adottate dovranno riunire i voti dei 2/3 dei votanti.
ART. 16
SCIOGLIMENTO DEL CORPO
Lo scioglimento del Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie potra' essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria, espressamente convocata, la quale dovra' pronunciarsi sulla destinazione dei beni sociali, esclusa la loro ripartizione fra i Soci. La delibera dovra'essere presa con la maggioranza dei 3/4 dei Soci.
ART. 17
Il Corpo delle Guardie Ecologiche Giurate Volontarie, facendo riferimento in via prioritaria agli Enti Pubblici, dovra' far proprie le eventuali indicazioni o leggi regionali emanate a riguardo.
Bologna, 1 Marzo 1988
I sottoscrittori:
Minarelli Valerio
Zironi Valeria
Mossa Bruno
Grandi Arnaldo
Riti Maria Gabriella
Fiorentini Marta
Monari Lucia
Buffagnotti Cesare
Atto costitutivo registrato presso Uff. Atti Privati di Bologna con n. 5181 vol. 3A il 2 Marzo 1988.