La Legge quadro nazionale ( L 47/1-3-75) "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi"

Composta di 15 articoli, la disposizione legislativa ha avuto la finalità di riordinare l’intera materia, stabilendo criteri e norme della programmazione delle opere e dei mezzi di prevenzione e della ricostruzione dei boschi danneggiati, nonché attribuendo compiti specifici e responsabilità. La legge 47, in particolare, sancisce una pianificazione degli interventi di antincendio boschivo ordinata su base regionale, individuando piani particolareggiati, sottoposti a revisione periodica, che indicano:

gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;

la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;

tempo, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e intervento

norme perla rilevazione dei sinistri

un piano organico di ricostituzione forestale.

La norma traccia anche criteri - guida delle opere e dei mezzi di prevenzione necessari per arginare il verificarsi dell’episodio calamitoso.

Sancisce la pubblicazione di una carta forestale d’Italia, a cui viene attribuito un ruolo base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico. Esprime anche una importante scelta per quanto concerne l’attività operativa. I compiti di avvistamento, spegnimento e circoscrizione degli incendi boschivi vengono, infatti, attribuiti alle autorità locali (stazioni forestali, stazioni dei Carabinieri e Comuni), che sono così tenuti a informare il prefetto, l’organo forestale e a mobilitare le squadre organizzate dei volontari.

Il Servizio antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato e i vigili del fuoco devono garantire il loro intervento, quando le forze operanti al livello locale, non riescono a circoscrivere o a sopraffare gli episodi di incendio. Anche in questo caso vengono indicate precise competenze, secondo le quali al Corpo forestale spetta la difesa dei boschi, mentre ai Vigili del fuoco quella delle abitazioni civili.

La legge quadro prescrive anche alcuni divieti, che diventano operativi durante il cosiddetto "periodo di grave pericolosità". In un lasso di tempo siffatto, che varia da regione in regione, infatti, vengono vietate all’interno dei boschi o a ridosso di formazioni boscate tutte quelle operazioni che possano creare pericolo immediato di incendio (accendere fuochi, far brillare mine, usare fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare ecc.). L’aspetto più interessante della L 47, è, tuttavia contenuto nell’affermazione dell’ultimo comma dell’art. 9, che vieta l’insediamento di qualsiasi tipo di costruzione nelle zone boscate, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco. In tali zone, ai sensi della legge, non può verificarsi una destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio.

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI: LA GIUNTA DICHIARA LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ - RINFORZATA LA PRESENZA DI VIGILI DEL FUOCO CON 6 NUOVI DISTACCAMENTI - I NUMERI CUI TELEFONARE PER SEGNALARE L’INSORGERE DI INCENDI

E’ stato emanato dalla Giunta regionale un decreto che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nella fascia appenninica e collinare e nelle superfici boscate del litorale e della pianura del territorio emiliano-romagnolo. Il decreto, che è stato firmato venerdì 1 agosto e rimarrà in vigore fino al 31 di questo mese, ha essenzialmente finalità preventive. Punta infatti ad aumentare la vigilanza in un periodo dell’anno che, per le particolari condizioni climatiche e meteorologiche e per l’aumentata presenza di turisti, può essere caratterizzato da un maggior rischio di incendi in boschi e foreste.

Questi gli effetti immediati del decreto:

divieto di accensione di fuochi nei boschi;

incarico agli enti gestori di strade e ferrovie (Comuni, Province, F.S. ecc.) di intensificare l’attività di pulizia e manutenzione delle banchine;

divieto di gettare mozziconi di sigaretta e fiammiferi accesi da automobili e treni in transito.

A tali divieti, che sono accompagnati da apposite sanzioni pecuniarie, va aggiunto l’obbligo, per chiunque, di segnalare l’insorgenza di un incendio agli organismi competenti.

Questi i numeri telefonici cui è possibile rivolgersi:

-1515 Corpo forestale dello Stato

-115 Vigili del Fuoco

-1678/41051 numero verde Protezione civile regionale.

Nel mese di agosto verrà anche aumentata la presenza di vigili del fuoco. Una convenzione, che verrà firmata domani tra il Servizio di protezione civile regionale e l’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco, prevede infatti l’insediamento di 6 squadre stagionali anti-incendio per un totale di 36 uomini che dovranno operare, a fianco del personale effettivo già in servizio, nelle zone più a rischio.

I 6 distaccamenti saranno dislocati a Gaggio Montano (BO), Pavullo (MO), Castelnovo Monti (RE), Borgo Val di Taro (PR), Bagno di Romagna (FO), Piacenza.

Affiancano i vigili del fuoco nell’attività di vigilanza e prevenzione le 170 guardie forestali attive su tutto il territorio regionale e i circa 200 volontari che operano nella protezione civile./PF