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Proposta per una Legge nazionale sul volontariato di vigilanza ecologica :

 

Articolo 1

Finalità ed oggetto

 

1. La Repubblica assume come interesse fondamentale della collettività nazionale, in esecuzione ed applicazione dei principi e delle norme vigenti, la conservazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento e da ogni altra forma di degrado.

2. Le Regioni, in attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e allo scopo di incrementare e migliorare la tutela dell’ambiente, in rapporto di coordinamento organico con i servizi già esistenti, possono istituire, ove non vi abbiano già provveduto, un servizio di vigilanza ecologica volontaria.

3. I cittadini possono partecipare al perseguimento di tale interesse in forma solidaristica attraverso organizzazioni di volontariato operanti per la vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente.

4. La presente legge disciplina il Servizio Ecologico Volontario, l'integrazione delle attività delle predette organizzazioni di volontariato nel quadro delle pubbliche funzioni e stabilisce principi e norme fondamentali per la cooperazione di Stato, Regioni ed enti locali nella materia.

5. Restano fermi, in quanto compatibili, principi e disposizioni contenuti nelle normative seguenti:

a) R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e successive modificazioni;

b) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni ed integrazioni;

c) R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" e successive modificazioni;

d) L. 14 luglio 1965, n. 963 "Disciplina della pesca marittima" e successive modificazioni;

e) L. 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni;

f) L. 24 Luglio 1977 n. 616 ;

g) L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e successive modificazioni;

h) L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni;

i) L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni;

l) L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e successive modificazioni;

m) L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni;

n) L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni;

o) L. 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modificazione

p) L. n.22 / 1997 nuova Legge sui rifiuti.

 

  1. In attuazione del principio di cooperazione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e formulano direttive riguardanti la materia, al fine di ottimizzare il Servizio Ecologico Volontario e di uniformare il comportamento delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) nell'intero territorio regionale.

 

Articolo 2

Competenze istituzionali

1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati.

2. Ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, i Comuni, le Provincie, le Comunità Montane e le Regioni sono titolari delle funzioni di Polizia Amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite e sono delegate alle Regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle Regioni l’esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli Enti Pubblici.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'apporto e sostengono il funzionamento e l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel rispettivo territorio per la vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente e costituenti i Coordinamenti di Guardie ecologiche volontarie.

4. A tal fine possono avvalersi degli enti locali e di altre istituzioni regionali. In ogni caso le Regioni tengono conto degli interessi rappresentati dalle Province attraverso opportune forme di partecipazione e di consultazione.

5. Le Province nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed in esecuzione ed attuazione delle leggi regionali e delle deleghe ad esse conferite dalle Regioni vigilano sull'attività dei Coordinamenti di Guardie Ecologiche Volontarie, nel rispetto della loro autonomia.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'integrazione delle funzioni e delle attività delle Guardie ecologiche volontarie nelle funzioni e nelle attività di Comuni, Comunità montane, Enti parco e Corpo forestale dello Stato.

7. Le Regioni e le Provincie mettono a disposizione dei Coordinamenti GEV locali, mezzi ed attrezzature da destinare all’espletamento del servizio e tra questi apposite frequenze radio in banda VHF nonché idonei apparati di radiocomunicazione che consentano la comunicazione tra le GEV sull’intero territorio provinciale.

 

Articolo 3

Servizio Nazionale di Vigilanza Ecologica Volontaria

1. Il Servizio Ecologico Volontario comprende:

a) l'informazione del pubblico sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e dei criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) la vigilanza sui fattori ecologici, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato al fine di prevenire ed eventualmente accertare fatti e comportamenti dannosi o pericolosi nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge;

c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico nell’ambito della Protezione Civile;

d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

e) la diffusione della conoscenza ed del rispetto dei valori ambientali attraverso programmi di educazione ambientale realizzati sul territorio che nelle scuole.

2. Il Servizio Ecologico Volontario è organizzato dai soggetti indicati dalle leggi regionali secondo le norme ed i principi stabiliti dalla presente legge ed è svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Il Servizio è disciplinato dalle Leggi vigenti ed è svolto secondo le direttive emanate dalle Regioni.

 

Articolo 4

Organizzazione dell’attività delle GEV

  1. La Provincia e gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente provvedono, in accordo con il Coordinamento Provinciale delle GEV a:

a) redigere programmi per l'organizzazione del servizio nei diversi ambiti territoriali di loro competenza, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento del Servizio, nonché le forme di verbalizzazione e di trasmissione di atti e dati;

b) mettere a disposizione delle GEV i mezzi e le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio e la realizzazione dei programmi di cui al punto precedente;

c) promuovere ed organizzare, con il concorso del Coordinamento, il reclutamento, la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle Guardie ecologiche volontarie;

d) stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento del Servizio e per la definizione delle relative responsabilità;

e) garantire la copertura assicurativa per la copertura dei rischi derivanti alle Guardie ecologiche volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio;

f) assicurare il trasferimento alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate nello svolgimento del servizio, nonché trasmettere tempestivamente all'autorità competente i verbali di accertamento sottoscritti dalle Guardie ecologiche volontarie ai sensi dell’art. 6 garantendo altresì la tempestiva comunicazione degli esiti dei suddetti procedimenti al Coordinamento Provinciale.

2. E' assicurata la partecipazione al Servizio Ecologico Volontario delle associazioni di protezione ambientale, di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349.

 

Articolo 5

I Coordinamenti di Guardie ecologiche volontarie

 

1. Le Guardie Ecologiche Volontarie si organizzano in un Coordinamento Provinciale, dotato di proprio statuto e di regolamento di servizio;

2. Il Coordinamento delle Guardie ecologiche volontarie è disciplinato ed organizzato secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modificazioni e delle leggi regionali di attuazione e svolgono la loro attività sulla base di convenzioni, in conformità all'art.7 della medesima legge;

3. Il Coordinamento Provinciale costituisce il tramite unico mediante il quale le Provincie e gli Enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.

4. Il Coordinamento Provinciale organizza il servizio delle GEV tenendo conto delle eventuali Convenzioni con la Provincia e con gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia.

 

Articolo 6

Guardia ecologica volontaria

1. La Guardia ecologica volontaria è incaricata di svolgere il servizio previsto all’art. 3 primo comma nell'ambito dei Coordinamenti di cui all’art. 5. In particolare le GEV accertano, nei limiti dell’incarico, le violazioni - comportanti l’applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell’ambiente compresi i provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione ed attuazione.

2.Il servizio e prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese e non da luogo in alcun caso alla costituzione di rapporto di lavoro.

3. La Guardia ecologica volontaria deve possedere i requisiti tecnici e morali che la rendono idonea al servizio:

- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

- non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica;

- non avere subito gravi sanzioni amministrative a seguito di violazione di leggi in materia ambientale.

 

4. Il volontario che intenda diventare Guardia Ecologica Volontaria deve:

a) aderire al Coordinamento Provinciale delle Guardie ecologiche volontarie come aspirante;

b) frequentare il corso di formazione teorica;

c) effettuare il periodo di addestramento pratico;

d) superare l'esame finale teorico-pratico ed ottenere il brevetto di idoneità.

 

5. I corsi di formazione possono essere organizzati dalla Regione, dalle Provincie e dal Coordinamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie.

 

6. Le Regioni, conformemente ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento dello Stato, direttamente o con delega alle Provincie, nominano la commissione esaminatrice, stabiliscono durata e contenuto del corso e del periodo di addestramento nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

 

7. Al termine dei su citati corsi di formazione, visti i risultati dell’esame finale, il candidato assume la qualifica di Guardia Ecologica Volontaria tramite incarico nominativo, conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale (o - per delega - dal Presidente della Provincia), nel quale devono essere indicati:

a) i compiti oggetti dell'incarico;

b) le leggi e le altre norme, di cui ha il potere di accertare la violazione;

c) l'ambito territoriale di svolgimento del servizio;

d) il Coordinamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di appartenenza.

 

8. La nomina della Guardia ecologica volontaria deve essere approvata dal Prefetto della Provincia in cui ha sede il Gruppo di appartenenza ai sensi dell’art. l33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. La Guardia Ecologica Volontaria (GEV) deve prestare giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n.635. La G.E.V. è pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 357 C.P. e titolare dei poteri di cui all’art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n.689. La Guardia Ecologica Volontaria può assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Durante il servizio la Guardia Ecologica Volontaria riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, deve essere munita di apposita tessera di identificazione, di un segno visibile di riconoscimento e non deve essere armata.

 

9. La Guardia ecologica volontaria e tenuta a redigere il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo immediatamente nelle forme stabilite in applicazione dell’art. 4 secondo comma, lettera e). L'accertamento è svolto dalla Guardia Ecologica Volontaria nel rispetto dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

 

10. E’ istituito, presso le Regioni, l’Albo regionale delle (GEV) Guardie Ecologiche Volontarie abilitate.

 

11. La Guardia ecologica volontaria deve frequentare i corsi di aggiornamento e sottoporsi a prove di idoneità secondo i programmi periodici stabiliti dalla Regione.

 

12. L'incarico di Guardia Ecologica Volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento del Coordinamento di appartenenza, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente comunicato dal Coordinamento alla Provincia ed agli Enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente con cui il Coordinamento intrattiene rapporti di collaborazione.

 

13. L'incarico di Guardia Ecologica Volontaria è revocato dalla Provincia sentito il Coordinamento di appartenenza solo nei seguenti casi:

a) irregolarità particolarmente gravi ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;

b) accertata persistente inattività;

c) perdita dei requisiti tecnici o morali di idoneità al servizio.

Il provvedimento di revoca viene notificato dalla Provincia alla Regione per la cancellazione del nominativo dall’albo regionale delle GEV abilitate ed alla Prefettura per il ritiro del decreto prefettizio di guardia giurata..

 

Articolo 7

Norme finanziarie

Agli oneri derivati dall’attuazione della presente Legge il Governo nazionale e le Regioni vi fanno fronte con l’istituzione di appositi capitoli di spesa.