Art. 1 : E' costituita un' Associazione federata dei: Gruppi, Nuclei, Corpi, Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie presenti in Italia denominata FEDERGEV (Federazione Nazionale delle G.E.V.).
Art. 2 : La FEDERGEV ha la sede legale in Bologna - Via Selva di Pescarola 20 - presso i locali del C.P.G.E.V. di Bologna.
Art. 3 : La durata della Federazione e' fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento da deliberarsi nelle forme stabilita dal presente statuto.
Art. 4 : La FEDERGEV persegue le finalita' previste nell'atto costitutivo e quelle previste dalle Leggi Nazionali e Regionali che disciplinano la materia. Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno ne potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, la FEDERGEV potra' svolgere tutte quelle attivita' che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici nonche' l'utilizzazione di mezzi telematici e tecniche audiovisive.
TITOLO 2ƒ
Associati
Art. 5 : Possono far parte della FEDERGEV tutti i Gruppi, i Nuclei, i Corpi o i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie anche non formalizzati, siano essi organizzati in Associazioni autonome o direttamente coordinati da Enti e Pubbliche Amministrazioni, le singole GEV comunque organizzate che presentino domanda. La domanda di ammissione dovra' essere corredata dai seguenti documenti: ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE (se formalmente costituita) o ALTRA DOCUMENTAZIONE dalla quale risulti che il Gruppo, Raggruppamento, Nucleo o singola GEV, sia attivo/a, non abbia fini di lucro e persegua finalita' compatibili con quelle della FEDERGEV. Al fine di regolarizzare l'adesione dovra' essere successivamente fornita, se richesta, copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.
TITOLO 3ƒ
Finanze e Patrimonio Sociale
Art. 6 : L'esercizio sociale inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 7 : Il Patrimonio della FEDERGEV e' costituito dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attivita' e da quelli provenienti da atti di liberalita' dei soci e di non soci nonche' da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Ogni eventuale utile realizzato dovra' essere reimpiegato nell'attivita' associativa.
Art. 8: La FEDERGEV provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari: autofinanziamento, attraverso le quote associative obbligatorie versate dai Gruppi di GEV aderenti alla FEDERGEV; - eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di Enti Pubblici, persone fisiche e giuridiche; - contributi da richiedersi allo Stato, alle Regioni, ad altri Enti Pubblici, Istituti di Credito e a Privati che abbiano titolo in materia di tutela ambientale, difesa dagli inquinamenti e protezione civile.
Art. 9 : La perdita della qualifica di Associazione-Gruppo-Nucleo-Raggruppamento aderente alla FEDERGEV implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio. Qualora a seguito della perdita della qualifica di Associato alla FEDERGEV, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudichera' in modo inappellabile, come arbitro ed amichevole compositore e senza formalita' procedurali, un arbitro nominato di volta in volta dal presidente del Tribunale dove ha sede la FEDERAZIONE.
Art.10 : In caso di cessazione dell'attivita' della FEDERGEV si procedera' alla liquidazione del patrimonio secondo le norme dettate dal Codice Civile. Dopo aver soddisfatto tutti i creditori e dedotte le spese di liquidazione il residuo netto verra' devoluto secondo le modalita' di cui all'Art.5, punto 4 della Legge 11/8/1991 n.266.
TITOLO 4ƒ
Organi della Federazione
- Assemblea dei Delegati di Gruppi-Nuclei-Corpi o Raggruppamenti G.E.V., democraticamente eletti su base Regionale o Provinciale; - Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea; - Presidente (e Vice Presidente), eletti dal Consiglio Direttivo; - Segretario; - Tesoriere; - Segreteria; - Collegio dei Revisori dei Conti; - Consiglio dei Probiviri.
Art.11 : ASSEMBLEA
- L'Assemblea dei Delegati di Gruppi-Raggruppamenti-Nuclei G.E.V., massimo organo della "FEDERGEV" e' composta da delegati eletti o nominati dalle Assemblee Provinciali (o Regionali) delle GEV (aderenti alla FEDERGEV) in ragione di Nƒ1 rappresentante effettivo ogni 50 GEV avendo cura di garantire la rappresentanza minima ad ogni singolo Gruppo, Nucleo o Raggruppamento di GEV attivo (anche se costituito da un numero inferiore di GEV);
- L'Assemblea della FEDERGEV e' convocata dal Presidente, con comunicazione scritta ai Delegati che ne fanno parte, almeno una volta l'anno. Il Presidente a seguito di richiesta sottoscritta da almeno cinque delegati o da almeno 20 Gruppi-GEV deve convocare l'Assemblea della Federazione; - L'Assemblea e' valida qualora siano presenti: la meta' piu' uno degli aventi diritto di voto, in prima convocazione; qualunque numero degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione.
Funzioni dell'Assemblea:
Art. 12 : CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo e' costituito da un numero minimo di 7 Consiglieri, avendo cura di garantire adeguata rappresentanza alle diverse realta' Regionali. - Il Consiglio Direttivo e' eletto dall' Assemblea con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e a maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti. - Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni. - Funzioni del Consiglio Direttivo:
- Il Consiglio Direttivo verra' convocato, con comunicazione scritta o telefonica del Presidente o del Segretario, almeno una volta ogni tre mesi. - Le Riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora siano presenti la meta' piu' uno dei consiglieri. - Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 3 (tre) componenti il Consiglio deve convocare il Consiglio Direttivo.
Art. 13 : IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti (meta' piu' uno), durano in carica tre anni ed esercitano le funzioni sino alla nomina dei successori.
- Funzioni del Presidente:
- Funzioni del Vice Presidente:
* sostituisce il Presidente, in sua assenza, nell' esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo.
Art. 14 : IL SEGRETARIO
Redige i verbali, provvede all'invio delle convocazioni, cura la tenuta dell'elenco dei soci. Collabora con il Presidente.
Art. 15 : IL TESORIERE
Tiene aggiornata la contabilita' sociale conservandone la documentazione, redige il bilancio consuntivo e predispone quello preventivo. Verifica il pagamento delle Quote sociali in collaborazione con il Segretario.
Art. 16 : LA SEGRETERIA
La Segreteria e' formata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. - Funzioni della Segreteria:
* provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Federazione e dal Consiglio Direttivo; * delibera con i poteri del Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi nel caso in cui si presentino caratteri d'urgenza e inderogabilita' sottoponendole a ratifica del C.D. alla sua prima riunione.
Art. 17 : COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di N°3 (tre) membri e dura in carica tre anni. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. Esso vigila e controlla sull'andamento della contabilita' della FEDERGEV e riferisce all'Assemblea in sede di presentazione del conto consuntivo.
Art. 18 : CONSIGLIO DEI PROBIVIRI
E' formato da tre membri eletti dall'Assemblea. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni. Il Consiglio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme del Diritto e secondo equita', circa il comportamento dei Gruppi, Nuclei e Raggruppamenti aderenti alla Federazione e dei membri dell'Assemblea Nazionale FEDERGEV.
Art. 19 : ESCLUSIONE DALLA FEDERAZIONE
Potranno essere esclusi dalla FEDERGEV i gruppi, nuclei, raggruppamenti (o i delegati) che si trovino nelle seguenti condizioni:
Art. 20 : RIMBORSO SPESE
Al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo e a quelli della Segreteria non vengono riconosciuti compensi per l'attivita' svolta. Viene loro riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per missioni o attivita' programmate dalla Federazione o derivanti da incarichi ufficialmente attribuiti dal Direttivo.
Art. 21 : MODIFICHE STATUTARIE
Il presente STATUTO potra' essere modificato o integrato con le normative ritenute necessarie ed opportune, inseribili mediante iscrizione nell'O.d.G. di qualsiasi Assemblea regolarmente convocata. Le proposte di modifiche statutarie per essere approvate dovranno ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti effettivi dell'Assemblea.