D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (1). Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lart. 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, lart. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dallart. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Visto lart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellattivitý di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti letichettatura, la presentazione e la pubblicitý dei prodotti alimentari;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessitý di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai princÏpi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato, della sanitý e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dellUnione europea;
Emana il seguente regolamento:
1. Ispettorati micologici. Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nellambito delle aziende USL, uno o pi centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
2. Vendita di funghi freschi spontanei. Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
2. Lautorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
4. Per lesercizio dellattivitý di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, Ë richiesta lautorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
3. Certificazione sanitaria. Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
4. Commercializzazione delle specie di funghi. Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, lelenco delle specie di cui allallegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanitý che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. E consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purchÈ riconosciute commestibili dalla competente autoritý del Paese di origine. A tal fine lispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
5. Denominazione "funghi secchi". Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352 (2).
b) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietý lutescens e muscigenus);
c) Agaricus bisporus;
d) Marasmius oreades;
e) Auricularia auricula-judae;
f) Morchella (tutte le specie);
g) Boletus granulatus;
h) Boletus luteus;
i) Boletus badius;
l) Craterellus cornucupioides;
m) Psalliota hortensis;
n) Lentinus edodes;
o) Pleurotus ostreatus;
p) Lactarius deliciosus;
q) Amanita caesarea.
2. Possono altresÏ essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanitý, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, nonchÈ quelle provenienti dagli altri Paesi dellUnione europea e dai Paesi aderenti allaccordo sullo spazio economico europeo, purchÈ legalmente commercializzate in detti Paesi.
3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dellUnione europea e dai Paesi aderenti allaccordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.
4. La durabilitý dei funghi secchi non puÚ essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.
5. Lincidenza percentuale delle unitý difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
b) impurezze organiche di origine vegetale, non pi dello 0,02% m/m;
c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non pi del 25% m/m;
d) funghi anneriti, non pi del 20% m/m.
6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato entro il 30 giugno 1996.
6. Confezionamento dei funghi. Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352 (3).
2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attivitý di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui allart. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (4), e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalitý del micologo sotto il cui controllo avviene lidentificazione delle specie di cui allart. 5. Le imprese giý operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352 (3), si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.
3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
7. Funghi porcini. Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352 (3).
2. Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
3. La vendita dei funghi secchi sfusi Ë soggetta allautorizzazione comunale, ai sensi dellart. 2.
8. Gamme di quantitý nominale. Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352 (3).
2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
9. Trattamento dei funghi. Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352 (3).
2. Lelenco di cui allallegato II puÚ essere modificato con decreto del Ministro della sanitý, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
3. E consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purchÈ riconosciuti commestibili dalla competente autoritý del Paese dorigine.
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
6. Ogni confezione puÚ contenere funghi di una o pi specie.
10. Etichettatura dei funghi.
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
3. Letichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare lindicazione dellobbligo della cottura.
4. La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nelletichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta lobbligo di ulteriori specificazioni.
11. Vigilanza.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui allart. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (7), ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
12. Norme transitorie.
13. Norme finali.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: lart. 9, comma 1, lart. 11, lart. 14, lart. 15, lart. 16, lart. 17, lart. 18, lart. 19, lart. 20, lart. 21 e lart. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (6).
ALLEGATO I
(previsto dallart. 4, comma 1, primo capoverso)
2) Agaricus bisporus;
3) Agaricus bitorquis;
4) Agaricus campestris;
5) Agaricus hortensis;
6) Amanita caesarea;
7) Armillaria mellea;
8) Auricolaria auricolaria judae;
9) Boletus aereus;
10) Boletus appendicolatus;
11) Boletus badius;
12) Boletus edulis;
13) Boletus granulatus;
14) Boletus impolitus;
15) Boletus luteus;
16) Boletus pinicola;
17) Boletus regius;
18) Boletus reticulatus;
19) Boletus rufa;
20) Boletus scabra;
21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietý lutescens e muscigenus);
22) Clitocybe geotropa;
23) Clitocybe gigantea;
24) Craterellus cornucopioides;
25) Hyduum repandum;
26) Lactarius deliciosus;
27) Leccinum (tutte le specie);
28) Lentinus edodes;
29) Macrolepiota procera;
30) Marasmius oreades;
31) Morchella (tutte le specie);
32) Pleurotus cornucopiae;
33) Pleurotus eryngii;
34) Pleurotus ostreatus;
35) Pholiota mutabilis;
36) Pholiota nameko mutabilis;
37) Psalliota bispora;
38) Psalliota hortensis;
39) Tricholoma columbetta;
40) Tricholoma equestre;
41) Tricholoma georgii;
42) Tricholoma imbricatum;
43) Tricholoma portentoso;
44) Tricholoma terreum;
45) Volvariella esculenta;
46) Volvariella valvacea;
47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
48) Pleurotus eringii;
49) Stropharia rugosoannulata.
ALLEGATO II
(previsto dallart. 9, comma 1, primo capoverso)
2) Agaricus bisporus;
3) Agaricus campestris;
4) Amanita caesarea;
5) Armillaria mellea;
6) Auricolaria auricola-judae;
7) Boletus aereus;
8) Boletus badius;
9) Boletus edulis;
10) Boletus granulatus;
11) Boletus luteus;
12) Boletus pinicola;
13) Boletus reticulatus;
14) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietý lutescens e muscigenus);
15) Clitocybe gigantea;
16) Clitocybe geotropa;
17) Craterellus cornucopioides;
18) Hydnum repandum;
19) Lactarius deliciosus;
20) Lentinus edodes;
21) Macropiota procera;
22) Marasmius oreades;
23) Morchella (tutte le specie);
24) Pholiota mutabilis;
25) Pholiota nameko mutabilis;
26) Pleurotos ostreatus;
27) Psalliota hortensis;
28) Psalliota bispora;
29) Tricholoma columbetta;
30) Tricholoma equestre;
31) Tricholoma georgii;
32) Tricholoma imbricatum;
33) Tricholoma portentoso;
34) Tricholoma terreum;
35) Volvariella volvacea;
36) Volvariella esculenta;
37) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
38) Pleurotus eringii;
39) Stropharia rugosoannulata.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 1995, n. 212.
(2) Riportata al n. A/CXCIV.
(2/a) Per i criteri e le modalitý per il rilascio dellattestato di cui al presente comma vedi il D.M. 29 novembre 1996, n. 686, riportato al n. A/CCXVI.
(3) Riportata al n. A/CXCIV.
(4) Riportata al n. A/X.
(5) Riportato al n. A/CLXXXIII.
(6) Riportata al n. A/CXCIV.
(7) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.