L. 23 agosto 1993, n. 352 .
Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1993, n. 215.
Líart. 13, D.P.R. 14 luglio 1995,
n. 376, ha
abrogato líart. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.
Capo I - Raccolta dei funghi
Art. 1
- Le regioni, ai sensi dellíarticolo 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382 , e degli articoli 66 e 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 , provvedono a disciplinare con proprie leggi la
raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei
spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti.
- Eí fatta salva la vigente normativa di carattere
generale concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande.
Art. 2
- Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli
adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei
comuni, delle province e delle comunità montane, anche
attraverso la collaborazione delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
- Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di
autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei
determinando anche le agevolazioni in favore dei
cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare
il reddito normalmente percepito.
- Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai
coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro
che hanno in gestione propria líuso del bosco, compresi
gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive, nonché i soci di cooperative
agricolo-forestali.
Art. 3
- Al fine di tutelare líattività di raccolta dei funghi
nei territori classificati montani, le regioni possono
determinare, su parere dei comuni e delle comunità
montane interessati, le zone, ricomprese in detti
territori, ove la raccolta è consentita ai residenti
anche in deroga ai limiti previsti dallíarticolo 4,
commi 1 e 2.
- Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui
allíarticolo 2, comma 3, possono autorizzare la
costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove
la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.
Art 4
- Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità
montane, determinano la quantità massima per persona,
complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà,
della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione
alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze
locali e comunque entro il limite massimo di tre
chilogrammi complessivi.
- Le regioni vietano la raccolta dellíAmanita caesarea
allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di
misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito
il parere delle province, dei comuni e delle comunità
montane competenti per territorio.
Art. 5
- Nella raccolta dei funghi epigei è vietato líuso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare
lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
líapparato radicale della vegetazione.
- Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le
caratteristiche morfologiche che consentono la sicura
determinazione della specie.
- Eí vietata la distruzione volontaria dei carpofori
fungini di qualsiasi specie.
- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori
idonei a consentire la diffusione delle spore. Eí
vietato in ogni caso líuso di contenitori di plastica.
- Eí vietata la raccolta e líasportazione, anche a fini
di commercio, della cotica superficiale del terreno,
salvo che per le opere di regolamentazione delle acque,
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e
fermo restando comunque líobbligo dellíintegrale
ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
Art. 6
- La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa
disposizione dei competenti organismi di gestione:
a)
nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in
riserve naturali e in parchi naturali regionali,
individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette
dallíautorità forestale competente per motivi
silvocolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e
scientifico, individuate dagli organi regionali e locali
competenti.
- La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei
terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo
adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai
proprietari.
Art. 7
- Le regioni possono, per motivi di salvaguardia
dellíecosistema, disporre limitazioni temporali alla
raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e
consecutivi.
- Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati,
la raccolta di una o più specie di funghi epigei in
pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta
delle province, dei comuni o delle comunità montane
competenti per territorio.
Art. 8
- In occasione di mostre, di seminari e di altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico, il presidente della giunta regionale,
sentito líassessore competente, può rilasciare
autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi
di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno
validità per un periodo non superiore ad un anno e sono
rinnovabili.
Art. 9
- Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, organizzano, nellíambito delle unità
sanitarie locali, uno o più centri di controllo
micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi
anche, in via transitoria e comunque escludendo
líinstaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle
associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza
nazionale o regionale.
- I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente.
- Ai fini dellíattuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità
finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10
- Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane,
anche attraverso le associazioni micologiche e
naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale,
nonché il Corpo forestale dello Stato, possono
promuovere líorganizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, di convegni di studio e di iniziative
culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di
conservazione e di tutela ambientale collegati alla
raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora
fungina.
- Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte
nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11
- La vigilanza sullíapplicazione della presente legge è
affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
Sono inoltre incaricati della vigilanza
sullíapplicazione della presente legge, oltre ai nuclei
antisofisticazione dellíArma dei carabinieri, le guardie
venatorie provinciali, gli organi di polizia locale
urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza
e ispezione delle unità sanitarie locali aventi
qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie
giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi
forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate
volontarie.
- Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui
allíarticolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 , e prestare giuramento davanti al prefetto.
- Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza
viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 12
- Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme
della presente legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
Art. 13
- Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai
sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi
raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la
legittima provenienza, e líapplicazione, da parte delle
competenti autorità, della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni,
la revoca dellíautorizzazione di cui allíarticolo 2.
- Eí fatta salva líapplicazione delle vigenti norme
penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute
nel presente capo costituiscano reato.
Capo II - Commercializzazione dei funghi
Art. 14
- La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad
autorizzazione comunale.
- La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla
normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli].
Art. 15
- La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è
consentita, previa certificazione di avvenuto controllo
da parte dellíunità sanitaria locale, secondo le
modalità previste dal regolamento locale díigiene.
Art. 16
- Eí consentita la commercializzazione delle seguenti
specie e varietà di funghi freschi spontanei:
- Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus
pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
- Cantharellus cibarius;
- Cantharellus lutescens;
- Amanita caesarea;
- Morchella (tutte le specie);
- Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
- Tricholoma georgii;
- Pleurotus eringii;
- Armillaria mellea.
- Líelenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie
riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto
del Ministro dellíindustria, del commercio e
dellíartigianato, di concerto con il Ministro della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge].
Art. 17
- Con la denominazione di "funghi secchi" possono
essere posti in commercio funghi appartenenti alle
seguenti specie e varietà:
- Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus
pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
- Cantharellus (tutte le specie);
- Agaricus bisporus;
- Marasmius oreades;
- Auricularia auricula-judae.
- Possono essere altresì poste in commercio altre specie
riconosciute eduli con decreto del Ministro
dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
- Con la denominazione di "funghi porcini"
possono essere posti in commercio solo funghi
appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo
gruppo.
- Eí obbligatoria nellíetichettatura dei funghi secchi la
dizione: "Contenuto conforme alla legge".
- La denominazione di vendita deve essere accompagnata da
menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche
che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dellíindustria, del commercio e dellíartigianato.
Art. 18
- I funghi secchi sono venduti, con líindicazione
facilmente visibile del nome scientifico del fungo
contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di
una facciata trasparente, in modo da consentire il
controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile
1962, n. 283 , e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 .
- Ogni confezione deve contenere funghi della stessa
specie.
- Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono
attività di preparazione o di confezionamento di funghi
secchi o conservati indicano nella richiesta di
autorizzazione, di cui allíarticolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, anche
le generalità del perito od esperto nella materia,
regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia,
sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il
confezionamento. Le imprese già operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il termine di
dodici mesi dalla data suddetta.
- I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
Art. 19
- Eí vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo
stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla
specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che
abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come
extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali
funghi sono posti in vendita previa autorizzazione
rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui
allíarticolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
- Eí consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati
purché rispondenti alle caratteristiche di cui
allíarticolo 17, comma 5.
Art. 20
- Con decreto del Ministro dellíindustria, del commercio e
dellíartigianato, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali
dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
- Il valore di umidità del prodotto preimballato non può
essere superiore al 12 per cento ± 2 m/m.
Art. 21
- I funghi conservati sottíolio, sottíaceto, in salamoia,
sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o
altrimenti preparati debbono appartenere a specie
facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni
confezione può contenere funghi di una o più specie.
- Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente
visibile i nomi scientifici delle specie di funghi
contenute e le rispettive quantità, espresse
percentualmente in ordine decrescente, ai sensi
dellíarticolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come
sostituito dallíarticolo 5 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, e dellíarticolo 5 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109].
Art. 22
-
- 1. Per ogni specie fungina destinata alla
conservazione, secondo le modalità di cui
allíarticolo 21, líunità sanitaria locale
competente rilascia, previo accertamento dei
requisiti previsti dalla presente legge, apposita
autorizzazione, i cui estremi sono indicati
sullíetichetta del prodotto conservato.
2.
Líautorizzazione di cui al comma 1 ha validità
su tutto il territorio nazionale.
Art. 23
- La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto
salvo quanto previsto allíarticolo 18, comma 4, comporta
líapplicazione, da parte delle competenti autorità,
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire due milioni.
- Eí fatta salva líapplicazione delle vigenti norme
penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute
nel presente capo costituiscano reato.