Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le regioni, interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformita' agli indirizzi dell'autorita' di bacino, nel caso di bacini di rilievo nazionale, e sulla base delle proposte delle province, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i contenuti e le procedure di cui all'art. 2, un piano di intervento urgente.
Il piano e' finanziato mediante fondi a carico del bilancio dello Stato, risorse proprie delle regioni e degli enti locali e con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Le regioni sono pertanto autorizzate:
a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, gia' trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2-quater, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale.
Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
b) ad utilizzare le disponibilita' relative agli anni 1992 e 1993 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1- marzo 1991, relativo agli anni 1992 e 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991, alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le autorita' di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilita' di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
c) ad utilizzare, fino al limite massimo del cinquanta per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per gli anni 1991-1993, in relazione al programma triennale per la tutela ambientale, nei limiti delle disponibilita' derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati.
Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;
d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonche' gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre con istituti di credito speciale, sezioni autonome autorizzate, nonche' con la Banca europea degli investimenti. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui e' a carico degli enti interessati che a tal fine garantiscono idonea copertura vincolando i necessari proventi tariffari. Gli enti, o loro consorzi, titolari di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione hanno autonoma facolta' di prestare garanzia verso gli istituti finanziatori per il periodo di realizzazione delle opere impiantistiche. La garanzia e' prestata previa approvazione di un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti e con la previsione del diritto di rivalsa sulle maggiorazioni di canoni e tariffe. A tali fini la tariffa per il servizio di depurazione e' dovuta, quale contributo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento degli scarichi, dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
e) a definire con norme di attuazione del piano degli interventi, forme e modi per il controllo sull'esecuzione e la gestione delle opere impiantistiche, verificando la congruita' delle tariffe in relazione alle prestazioni dei servizi.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), la Regione Lombardia e' altresi' autorizzata, secondo le procedure previste dal piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali e' estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe.
La restituzione delle somme e' assicurata attraverso un piano finanziario definito, in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti, dalla regione d'intesa con i soggetti gestori dei servizi anche in attuazione delle disposizioni e criteri fissati nel presente articolo.
3. I finanziamenti previsti, in qualsiasi forma, dal presente decreto non possono essere destinati allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione di invasi di altezza superiore ai 10 metri.
Art. 2.
1. Il piano di intervento urgente di cui all'art. 1 definisce le azioni prioritarie, articolate per criteri, interventi, progetti volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualita' stabiliti dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed a contenere e prevenire il degrado delle risorse idriche sotterranee e superificiali mediante:
a) l'esecuzione di opere di protezione degli impianti di presa e potabilizzazione, nonche' dell'intero corpo idrico destinato o destinabile all'approvvigionamento idropotabile alternativo o integrativo;
b) la realizzazione di opere di particolare onerosita' ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti, nonche' il ripristino o l'integrazione delle reti esistenti;
c) la canalizzazione e la depurazione degli scarichi liquidi urbani ed industriali e il coordinamento funzionale delle reti fognarie e degli impianti di depurazione; d) la depurazione degli effluenti da allevamenti zootecnici intensivi, nonche' il perseguimento della compatibilita' ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;
e) la riduzione delle fonti diffuse di inquinamento;
f) il contenimento del carico inquinante attraverso ogni iniziativa utile a contrastare il trasferimento delle sostanze pericolose verso altre componenti ambientali;
g) l'attuazione degli interventi relativi alla tutela delle acque previsti nei piani di disinquinamento delle aree definite ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, avvalendosi dei soggetti operativi individuati dagli stessi piani.
2. Fino all'entrata in vigore della legge quadro in materia di risorse idriche, per le zone di alimentazione delle risorse idriche sotterranee che presentano carenze qualitative o quantitative, il piano di intervento puo' prevedere altresi' la modifica, la limitazione o la revoca temporanea delle concessioni di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee. I provvedimenti di modifica, limitazione o revoca temporanea sono disposti dalla competente autorita' statale o regionale; i provvedimenti possono riguardare tutti i concessionari e gli utenti a qualsiasi titolo, ovvero loro categorie, definite in base agli usi delle acque o anche alle caratteristiche delle opere di derivazione o captazione. Ai titolari delle utenze interessate spetta la riduzione dei soli canoni di concessione in proporzione alla minore quantita' di acqua derivabile o estraibile.
3. Il piano e' coordinato, in un quadro unitario tecnico-economico, con le iniziative e le relative disponibilita' finanziarie previste in forza di altra legge o disposte con atto amministrativo generale dello Stato e della regione e degli enti locali aventi competenza nel territorio interessato, qualora tali iniziative perseguano obiettivi e finalita' coincidenti con quelli individuati con il presente decreto.
4. Il piano di intervento e' trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, al Ministro dell'ambiente.
5. Il piano di intervento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e del tesoro, acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato che si esprimono entro il termine di trenta giorni; il decreto di approvazione determina gli adeguamenti tariffari, l'eventuale sovrapprezzo, le modalita' e gli ambiti territoriali di applicazione obbligatoria dei medesimi.
6. L'individuazione di nuove risorse idriche per l'approvvigionamento dei nuovi sistemi acquedottistici comporta l'adozione contestuale di variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.
7. Il piano di intervento svolge la funzione di piano di risanamento delle acque dolci superficiali di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.
8. La regione, sulla base dei piani di intervento, puo' adeguare con variante il piano regionale di risanamento delle acque.
9. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1 dell'art. 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali e acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale e' invitato ad intervenire il presidente dalla regione interessata, la nomina di un commissario ad acta il quale e' abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalita' finanziarie previste nei piani di intervento.
Art. 3.
1. Al fine di stabilire un livello generale di protezione dell'ambiente idrico dall'inquinamento diretto ed indiretto provocato in particolare da composti azotati, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, adotta, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un codice di buona pratica agricola riguardante: a) i periodi in cui non e' opportuno l'impiego di fertilizzanti ai terreni agricoli; b) l'impiego di fertilizzanti al terreno in pendenza ripida;
c) l'impiego di fertilizzanti al terreno saturo di acqua, inondato, gelato o innevato;
d) l'impiego di fetilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
e) le tecniche di costruzione e di dimensionamento dei depositi per effluenti provenienti da allevamento zootecnico, ivi comprese le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di effluenti da allevamento e da foraggio vegetale insilato; il dimensionamento dei depositi tiene conto delle necessita' di invaso nei periodi in cui e' proibita l'applicazione al terreno di effluenti in zone vulnerabili, salvo che siano comprovate forme di smaltimento idonee a non provocare danno all'ambiente;
f) le procedure per l'impiego di concimi chimici azotati ed effluenti di allevamento, in modo da mantenere nel complesso le relative dispersioni di nutrienti nell'acqua ad un livello sostenibile;
g) le tecniche di gestione del terreno, compresa la pratica dei sistemi di rotazione delle colture ed i criteri per definire la proporzione tra terreni destinabili a colture permanenti ed a colture annuali;
h) il mantenimento durante i prevedibili periodi piovosi di un quantitativo minimo di copertura vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare l'ambiente idrico con i nitrati;
i) la introduzione da parte delle aziende agricole di piani di fertilizzazione; l) la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente idrico, dovuto a errate tecniche irrigue.
2. La diffusione del codice di buona pratica agricola e' promossa con apposito programma predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
3. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati prevedono, quale parte integrante del piano d'intervento urgente di cui all'art. 1, azioni prioritarie volte ad assicurare l'equilibrio fra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture stesse di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, valutando:
a) la quantita' di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa, tenuto conto quindi della quantita' rimanente alla fine dell'inverno;
b) l'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;
c) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento; d) l'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.
4. Le azioni di cui al comma 3 riguardano le aree di ricarica degli acquiferi interessati dalla contaminazione dei nitrati per valori superiore a 50 mg/l ovvero a 40 mg/l unitamente ad una serie di rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che indichino una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno, e comprende gli interventi e le opere, nonche' le iniziative per sviluppare l'informazione, la formazione professionale e l'assistenza gratuita ad agricoltori ed allevatori ammessi ai finanziamenti di cui all'art.2.
5. Le regioni interessate dal superamento della concentrazione massima ammissibile per il parametro nitrati, individuano, all'interno delle aree di cui al comma 4, specifici ambiti territoriali sui quali insistono le cause piu' significative che determinano il superamento del valore di 40 mg/l. In tali ambiti sono applicati i seguenti limiti: a) applicazioni al terreno di una quantita' di azoto di origine zootecnica non superiore a 170 kg per ettaro per gli ambiti interessati da superamenti della concentrazione di nitrati oltre 50 mg/l;
b) applicazione al terreno di una quantita' di azoto di origine zootecnica non superiore a 210 kg per ettaro per gli ambiti interessati dalla concentrazione di nitrati oltre 40 mg/l e per i quali le rilevazioni effettuate ai sensi dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, indicano una tendenza al progressivo aumento nell'arco di un anno.
6. Negli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 5, le regioni imprimono carattere obbligatorio alle misure fra quelle di cui al comma 1 che sono necessarie alla normalizzazione del livello dei nitrati nell'acqua.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', anche durante il periodo di realizzazione del piano urgente di intervento possono essere stabiliti quantitativi di azoto diversi da quelli indicati al comma 5, purche' non compromettano il raggiungimento delle finalita' del piano e siano improntate a criteri obiettivi.
Art. 4.
1. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanita', con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame della qualita' delle acque destinate o destinabili al consumo umano, e delle acque di balneazione.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'IRSA e dell'Istituto superiore di sanita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna con regolamento le norme tenciche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame delle acque sotterranee, delle acque destinate all'irrigazione, delle acque destinate alla vita dei pesci e alla molluschicoltura.
3. Le tecniche e le modalita' di prelievo, di trasporto e conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi sono stabilite dal regolamento.
4. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore della sanita', avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', definisce le norme tecniche dei sistemi di potabilizzazione e per la salvaguardia delle aree di falde esistenti; individua i criteri di valutazione tossicologica ed impatto ambientale, considerando altresi' la presenza di piu' composti per quelle sostanze comprese in un unico parametro al fine di valutarne gli effetti sinergici.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni svolte dal Servizio geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono attribuite alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio
6. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, e' punito ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
7. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e' cosi' modificato:
<
Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi.
Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondita'; mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1 - 1,5 - 3 m.>>.
Art. 5.
1. Per l'attuazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, che non siano cantierati entro i termini stabiliti dalle relative norme di finanziamento, previa messa in mora, la regione si sostituisce agli enti titolari dell'esecuzione delle opere, con facolta' di avvalersi dei finanziamenti disposti a favore delle medesime in forza delle seguenti norme:
a) art. 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
b) art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e comma 6 dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) comma 5, lettere a) e b), dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
d) art. 1, comma 4, e art. 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
e) art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;
f) articoli 1, 1-bis, 1-ter e 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
g) commi 18, 19, 27, 31 e 36 dell'art. 17 e art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
h) art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; i) art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;
l) articoli da 6 a 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
m) art. 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.
2. Qualora i termini di cui al comma 1 siano gia' scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione, entro sessanta giorni e previa messa in mora, puo' avvalersi dei poteri sostitutivi di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente, verificata la realizzabilita' delle opere, provvede in via sostitutiva, previa diffida, qualora la regione non eserciti i poteri sostitutivi di cui al comma 2 oppure nei casi in cui la titolarita' delle opere non cantierate non derivi da provvedimenti regionali.
4. Il Ministro dell'ambiente, nei casi previsti dal comma 3, nomina un commissario ad acta il quale amministra le risorse gia' destinate alla realizzazione dell'opera.
5. Nel caso di non realizzabilita' delle opere, il Ministro dell'ambiente dispone una diversa utilizzazione delle risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista dalle norme di finanziamento, attraverso le procedure e le intese di programma, rispettivamente stabilite dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
6. Il Ministro dell'ambiente, nel caso di revoca di mutui gia' concessi, ha facolta' di avvalersi del procedimento di cui al comma 5.
7. Le risorse derivanti da economie possono essere destinate alla realizzazione delle varianti di progetto approvate dalla regione.
8. Ai mutui di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, anche con riferimento ad operazioni attivabili con la Banca europea degli investimenti.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma 8 sono a carico dei soggetti titolari i quali, anche mediante specifica maggiorazione di canoni e tariffe, ne dispongono la necessaria copertura. Con gli stessi criteri e modalita' i soggetti titolari, ovvero i soggetti che ad essi si sostituiscono, provvedono all'ammortamento dei mutui contratti con gli istituti di credito speciale, le sezioni autonome autorizzate e la Banca europea degli investimenti, per l'eventuale completamento del piano finanziario ai fini della realizzazione di progetti di prevenzione e risanamento ambientale finanziati ai sensi del comma 1.
10. In relazione alla eccezionalita' e complessita' dell'iniziativa, il Ministro dell'ambiente informa periodicamente le competenti commissioni di Camera e Senato e ne acquisisce il preventivo parere, anche raggruppando i provvedimenti per ambiti settoriali o territoriali.
11. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 e' prorogato di un anno.
12. Il trasferimento dei fondi per studi, attivita' sperimentali e opere alle autorita' di bacino di rilievo nazionale, effettuato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, assume, ai fini contabili, valore giuridico di impegno di spesa.
13. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate anche per la corresponsione al personale indicato dal comma 2 del medesimo articolo delle indennita' di missione, ove ne ricorrano le condizioni, e del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario.
14. Le somme previste dall'art. 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'art. 17, commi 20 e 40, e dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dall'art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura di detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991. Le somme previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono impegnate, entro l'esercizio finanziario 1992, nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, per gli anni 1991-1993 e sulla base di criteri e modalita' definiti nello stesso programma, mediante concessione di contributi in conto capitale a societa' di servizi ambientali promosse a partecipare in forma maggioritaria dalle associazioni degli artigiani e commercianti.
15. Le disponibilita' di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.
16. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di cui al presente articolo, ivi comprese quelle con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori o varianti suppletivi rispetto al progetto originario, secondo le medesime procedure e competenze previste dalle rispettive leggi di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del finanziamento o del mutuo.
Art. 6.
1. Per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, i posti di cui al quadro A (dirigenti amministrativi) e al quadro B (dirigenti tecnici) della tabella A allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aumentati rispettivamente di un posto di dirigente superiore e di numero tre primi dirigenti; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione n. 9 posti di IV livello funzionale di cui alla tabella B/2 (carriera esecutiva) della tabella B allegata alla stessa legge 8 luglio 1986, n. 349. 2.
Per gli adempimenti tecnici connesi all'attuazione del presente decreto, presso i laboratori di tossicologia applicata e di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanita', i posti di cui alla tabella B allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519 e successive modificazioni, sono aumentati di numero quattro dirigenti di ricerca e di otto ricercatori; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione 21 posti della ex carriera esecutiva tecnica, IV livello funzionale.
Art. 7.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
