LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2-11-1982
REGIONE PIEMONTE

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell' assetto ambientale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 45
del 10 novembre 1982
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

vedi anche: CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 MAGGIO 1983 N ° 7/ECO
L.R. 2 NOVEMBRE 1982. N. 32
'NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE
E DELL' ASSETTO AMBIENTALE"


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1

 Abrogazione
 La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è  abrogata e
sostituita dalla presente.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 Finalità 
 La Regione, in attuazione dell' art. 5 dello Statuto, interviene
nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione,
recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela
della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei
prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati
connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del
patrimonio naturale e dell' assetto ambientale.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 Interventi di salvaguardia
 La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di cui
all' art. 34, può  svolgere o favorire iniziative specifiche, studi
o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e
valorizzazione della natura, nonchè  delle situazioni ambientali
di particolare pregio e significato.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 Documentazione ed informazione
 La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed
informazione atta a favorire la formazione di una coscienza
civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua
tutela, nonchè  per una razionale gestione delle risorse ambientali.
  La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, approva entro il 30 novembre di ogni anno
il programma delle iniziative per l' anno successivo, con le
relative modalità  di esecuzione.

 

 

 


Titolo II
TUTELA DELL' AMBIENTE
CAPO I
Rifiuti

 

ARTICOLO 5

 Abbandono di rifiuti
 E' vietato l' abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti
di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati,
nonchè  in specchi e corsi d' acqua, salvo che nei luoghi
appositamente destinati dall' Amministrazione Comunale
territorialmente competente, convenientemente recitanti e condotti
secondo tecniche che evitino l' insorgere di pericoli e di
inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo
le norme che regolano la materia;  è  vietato inoltre
l' allestimento delle discariche lungo le aste fluviali entro
50 metri dalla zona demaniale.
  Il comma precedente non si applica ai residui vegetali
derivanti dalle operazioni agro - silvo - pastorali.
  L' allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico
sono disciplinati dai Comuni con propri regolamenti.
  Le Comunità  Montane possono prevedere, nel rispetto
della legislazione nazionale e regionale in materia, disposizioni
e iniziative per quelle località  in cui non è  possibile
garantire una raccolta periodica e regolare dei rifiuti.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 Combustione dei rifiuti
 E' vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti
a ciò  destinati, e nel rispetto delle leggi vigenti.
  Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro - silvo -
pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui
vegetali, da effettuarsi in conformità  con quanto previsto
agli articoli 9 e 10 della presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 Attribuzioni dei Comuni
 I Comuni curano l' asportazione dei rifiuti lungo le strade
pubbliche ed in ogni altro luogo pubblico ivi comprese le rive
di specchi e corsi d' acqua:
  a) operando affinchè  coloro che abbiano abbandonato i
rifiuti e detriti provvedano alla loro asportazione ed al
trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;
  b) provvedendo direttamente all' asportazione, al trasporto
ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei
responsabili, in caso di inadempienza da parte di questi
dell' obbligo di cui alla lettera a);
  c) provvedendo direttamente all' asportazione, al trasporto
ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non
sia possibile accertarne la provenienza.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 Interventi pubblici
 La Regione può  intervenire a proprie spese per l' asportazione
ed il trasporto, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento,
dei rifiuti e dei detriti accumulati sulle superfici lacustri,
fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali, delegando
gli interventi tecnico operativi, in relazione alla loro
complessità , a Comuni e Province.

 

 

 


Titolo II
TUTELA DELL' AMBIENTE
CAPO II
Salvaguardia dell' ambiente rurale e montano

 

ARTICOLO 9

 Accensione di fuochi
Chiunque proceda all' accensione di fuochi deve usare le necessarie
cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da
ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire
la dispersione delle braci e delle scintille e curando la
completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il
sito.
  Dal 1º novembre al 30 aprile sono vietate in tutti i
terreni boscati e cespugliati ed entro i 100 metri da essi
l' accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque
creare pericolo o possibilità  di incendi.  A tale divieto
non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano
nei boschi, nel qualcaso gli intressati devono attenersi
alle disposizioni di cui al 1º comma.
  In base a quanto disposto dalla legge 1º marzo
1975, n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità  stabiliti
dal Presidente della Giunta Regionale, è  vietato accendere
fuochi, nonchè  procedere alle operazioni citate al 3º comma
dell' articolo 9 della legge suddetta.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 Abbruciamenti
 Nei territori inclusi nel Piano regionale per la difesa del
patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli artt. 1 e 2 della
legge 1º marzo 1975, n. 47, l' abbruciamento delle ristoppie e di
altri residui vegetali è  consentito solo quando la distanza dai
boschi supera i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima
e di Polizia Forestale, ed a condizione che il luogo ove
avviene l' abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con
mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi
di elevata umidità  atmosferica ed in assenza di vento.
  L' abbruciamento dei pascoli montani è  sempre vietato.
  Durante l' abbruciamento è  fatto obbligo agli interessati
di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione
con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al
controllo ed all' eventuale spegnimento delle fiamme.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 Fuoristrada
 Su tutto il territorio regionale è  vietato compiere, con
mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
  Tale divieto è  esteso anche ai sentieri di montagna e
alle mulattiere, nonchè  alle piste e strade forestali che
sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto
1981, n. 27.
  I Comuni, sentite le Comunità  Montane, individuano,
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici
e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a
quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
  Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono
interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro
competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela
ambientale.
  E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive,
in terreni agricoli;  è  vietato calpestare i prati destinati
a sfalcio, nonchè  i terreni sottoposti a coltura anche
se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della
 LR 17 ottobre 1979, n. 60.
  Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i
mezzi impiegati nei lavori agro - silvo - pastrorali, nella
sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico -
forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza
forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonchè  i veicoli
utilizzati per servizio pubblico.
  L' esercizio dello sci d' erba è  consentito soltanto nelle
aree a ciò  destinate.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 Recupero aree degradate
 La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione
di aree degradate.
  In tal senso la Regione:
  a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base
di richieste o programmi di Comuni e Comunità  Montane,
gli interventi per l' individuazione delle aree degradate;
  b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi
di recupero ambientale anche attraverso interventi a
carattere sperimentale;
  c) concede a Comuni e Comunità  Montane che ne facciano
domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro
presentazione di progetto in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente
legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa
ritenuta ammissibile.
  L' Ente richiedente, per accedere al contributo, è  tenuto
ad attestare la destinazione dell' area, negli strumenti urbanistici,
a verde pubblico, privato o agricolo.

 

 

 


Titolo III
CAPO I
Tutela della flora spontanea

 

ARTICOLO 13

 Cotica erbosa superficiale
 La cotica erbosa e la lettiera, nonchè  lo strato superficiale
dei terreni non possono essere asportati, trasportati e  commerciati.
  Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamenti
connessi con le pratiche colturali e di miglioramento
fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione
nel rispetto delle norme vigenti.
  La disciplina di cui al presente articolo non si applica
ai terreni destinati a vivai.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 Vegetazione erbacea ed arbustiva
 La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e
nei terreni a ripa soggetti a periodiche sommersioni non può 
essere danneggiata o distrutta.  Nel caso in cui il suo sviluppo
eccessivo comporti la alterazione dell' equilibrio della
biocenosi, nonchè  l' alterazione del regolare deflusso delle
acque, i Comuni e le Provincie promuovono o autorizzano
il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

 Protezione della flora
 Sono vietate la raccolta, l' asportazione, il danneggiamento, la
detenzione di parti, nonchè  il commercio tanto allo stato fresco
che secco, salvo quanto disposto dall' art. 33, delle specie vegetali
a protezione assoluta di cui all' elenco allegato che fa
parte integrante della presente legge.
  Per ogni specie non inclusa nell' elenco di cui al comma
precedente è  consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari
per persona, senza estirpare gli organi sotteranei.
  Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più 
comunemente consumate.
  Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le
oasi di protezione nel territorio regionale.
  L' elenco delle specie a protezione assoluta, nonchè  i limiti
di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti
da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli
posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

 Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli
 I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si
applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di
pascolo o di ogni altra operazione agro - silvo - pastorale
effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'
avente diritto su di esso.
  La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito
il Comitato Consultivo di cui all' art. 34, può  interdire
temporaneamente le attività  di cui sopra con riferimento
alle specie protette e bisognose di particolare tutela, assegnando
un equo indenizzo al proprietario od all' avente
diritto.

 

 

 

 

ARTICOLO 17

 Piante officinali spontanee
 La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di
cui al RD 26- 5- 1932, n. 772, non incluse nell' elenco di
cui al 1º comma dell' art. 15, è  soggetta alle disposizioni della
legge 6- 1- 1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della
Comunità  Montana o del Sindaco, per i territori non classificati
montani, competenti per territorio e nei quantitativi
indicati nel regio decreto di cui sopra.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

 Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali
 La Regione per favorire l' economia montana,
promuove la coltivazione delle specie protette di cui al 1º
comma dell' art. 15, nonchè  delle seguenti specie vegetali
aventi interesse commerciale: Achillea erba - rotta, Achillea
moschata, Arnica montana, Artemisie (tutte le specie),
Gentiana lutea, Leontopodium alpinum, Lavandula officinalis;
  a tal fine:
  a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle
specie specie sopra citate ed alla loro coltivazione, nonchè  per
produzione e conservazione delle sementi;
  b) può  sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni
con privati, Istituti od Enti per la produzione di
sementi delle specie sopra citate;
  c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunità 
Montane, concede contributi, nel limite massimo dell' 80%
della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.
  Le domande per i contributi debbono essere presentate
dagli interessati alle Comunità  Montane entro il 31 gennaio
di ogni anno, indicando la località , la superficie e le
caratteristiche dell' impianto, nonchè  i lavori che si intendono
effettuare e le specie da coltivare.
  Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta
Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello
stesso anno.
  Le Comunità  Montane sono tenute a valutare la rispondenza
dei dati forniti dal coltivatore, nonchè  a verificare
l' attuazione dell' impianto avvalendosi eventualmente della
collaborazione dei Servizi forestazione ed economia
montana.
  Le Comunità  stesse sono tenute a fornire annualmente
alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attività .

 

 

 


Titolo III
CAPO II

 

ARTICOLO 19

 Prodotti del sottobosco
 Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del
sottobosco:
  a) i funghi epigei, anche non commestibili;
  b) i funghi ipogei (tartufi);
  c) i muschi;
  d) le fragole;
  e) i lamponi;
  f) i mirtilli;
  g) le bacche di ginepro.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

 Raccolta dei prodotti del sottobosco
 La raccolta dei prodotti del sottobosco sottoelencati è  consentita
per una quantità  giornaliera ed individuale nei seguenti
limiti:
  - Funghi:
  a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus
aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad
massimo di 15 esemplari complessivamente;
  b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari
complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera
a);
  c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola
buona) senza limite di raccolta.
  - Muschi: Kg 0,300
  - Fragole: Kg 0,500
  - Lamponi: Kg 1,00
  - Mirtilli: Kg 1,00
  - Bacche di ginepro: Kg 0,200
  I quantitativi di cui al primo comma possono essere
modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito
il Comitato Consultivo di cui all' art. 34, in relazione a
contingenti situazioni locali o all' andamento stagionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 21

 Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunità  Montane
 Le Comunità  Montane, ovvero i Comuni nelle
zone non classificate montane, nell' ambito delle norme previste
dalla presente legge e dal regolamento - tipo che il
Consiglio Regionale può  emanare, possono:
  a) delimitare zone a vocazione fungina;
  b) individuare, in accordo con Istituti di ricerca, campi
di sperimentazione per la coltivazione dei funghi;
  c) stabilire criteri, modalità  e limiti per l' esercizio della
raccolta con propri regolamenti;
  d) indicare, lungo le strade di accesso ai boschi, luoghi
da adibire a sosta per autoveicoli;
  e) istituire centri di controllo micologico.

 

 

 

 

ARTICOLO 22

 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi
 La raccolta dei funghi è  consentita previo rilascio di un
tesserino da parte della Comunità  Montana nel cui territorio
essa si svolge.
  I Comuni non classificati montani possono avvalersi del
disposto di cui al 1º comma.
  Il tesserino per la raccolta dei funghi è  personale;  ha
validità  per l' anno solare in corso, ovvero settimanale o
giornaliera.
  Per il suo rilascio è  richiesto il versamento delle somme
che saranno stabilite aannualmente dalle Comunità  Montane
entro il limite massimo determinato annualmente con
deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente
Commissione consiliare.
  Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità  Montane
e dai Comuni, in base al disposto del comma precedente,
possono essere destinate:
  a) ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei
fondi;
  b) ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi,
sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari
alla cura e alla buona tenuta del fondo.
  Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell' art.
21, lettera a), le Comunità  Montane o i Comuni per le
zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari,
possessori o conduttori dei fondi boschivi.
  Le disposizioni del 5º comma, lettere a) e b), non si
applicano nei terreni sui quali sia vietato l' accesso ai sensi
dell' art. 841 e seguenti del Codice Civile;  dell' apposizione
del divieto deve essere data contestuale comunicazione alle
Comunità  Montane o al Comune nelle zone non classificate
montane, agli effetti del presente articolo.

 

 

 

 

ARTICOLO 23

 Modalità  di raccolta dei prodotti del sottobosco
 La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo,
con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti
necessarie alla determinazione della specie procedendo in
luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
  E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco
rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare
lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l' appararato
radicale della flora di cui all' art. 15.
  E' altresì  vietato danneggiare o distruggere i funghi,
anche non commestibili o velenosi, nonchè  estirpare, tagliare
o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi,
mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
  Il comma precedente non si applica nel caso di attività 
pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo
dei pascoli montani.
  La raccolta dei prodotti del sottobosco è  vietata dal
tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta
dei tartufi.

 

 

 

 

ARTICOLO 24

 Raccolta dei tartufi
 La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi
destinati al consumo è  regolata dalla legge 17- 7- 1970, n. 568
e successive modificazioni.
  Il Presidente dell' Amministrazione Provinciale fissa annualmente
i periodi di raccolta dei tartufi.
  Al fine di cui sopra, nonchè  per approfondire gli aspetti
tecnici, agronomici ed economici relativi alla raccolta dei
artufi, i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali devono
avvalersi di un collegio di esperti, unico per tutto il
territorio regionale, costituito da tre membri rispettivamente
designati dall' Istituto per le piante da legno e l' ambiente,
dalla Facoltà  di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali e dalla Facoltà  di Agraria dell' Università  di Torino
e devono sentire il parere delle Associazioni interessate.
  I tre esperti di cui al comma precedente esprimono il
proprio parere per ognuna delle Province interessate ed
indicano, sulla base di valutazioni tecinico - scientifiche e dell'
andamento climatico, i periodi di raccolta per le Province
interessate.
  In caso di parere controverso fra i tre esperti, il Presidente
dell' Amministrazione Provinciale fissa la data di
apertura nel periodo intermedio riferito alle diverse proposte.
  Il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato si
fa ogni anno promotore di riunioni collegiali con i Presidenti
delle Amministrazioni Provinciali per giungere alle
indicazioni sulla data.
  L' Amministrazione Provinciale vigila con sua apposita
commissione o con commissioni comprensoriali affinchè  il
prodotto presentato sul mercato corrisponda alle qualità 
organolettiche proprie di ciascuna varietà  di tartufi ed abbia
caratteristiche igienico - sanitarie atte al consumo.

 

 

 

 

ARTICOLO 25

 Divieti
 Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il
Comitato Consultivo di cui all' art. 34, la raccolta dei
prodotti del sottobosco può  essere impedita a chiunque, per
periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'
equilibrio naturale.

 

 

 


Titolo III
CAPO III
Tutela di alcune specie della fauna minore

 

ARTICOLO 26

 Formica rufa
 E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche
del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli,
adulti.
  E' altresì  vietato commerciare, vendere, cedere o detenere
per la vendita, salve le attività  del Corpo Forestale per
scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica
rufa, nonchè  uova, larve, bozzoli ed adulti di tali
specie.
  Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica
lugubris, Formica acquilonia, Formica polyctena.

 

 

 

 

ARTICOLO 27

 Anfibi
 E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione
di uova e la cattura o l' uccisione di tutte le specie di
anifibi, nonchè  la cattura, il trasporto ed il commercio di rospi.
  Dal 1º luglio al 30 novembre è  consentita la cattura di
rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per
persona al giorno.
  La cattura è  vietata dal tramonto alla levata del sole.

 

 

 

 

ARTICOLO 28

 Molluschi
 Dal 1º settembre al 31 ottobre di ogni anno è  consentita la
raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix
(lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi
giornalieri per persona.
  In deroga al comma precedente il Sindaco, competente
per territorio, può  autorizzare i residenti che ne facciano
domanda e che intendano svolgere l' attività  ai fini di allevamento,
alla raccolta di un quantitativo superiore, con
anticipo della raccolta al 1º luglio.
  Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra
devono indicare le caratteristiche tecniche dell' allevamento.
  La raccolta è  vietata dal tramonto alla levata del sole.

 

 

 

 

ARTICOLO 29

 Gamberi
 E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione
per la vendita di gamberi d' acqua dolce (Astacus astacus
e Austropotamobius pallipes).
  Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano
nei confronti di coloro che curano l' allevamento delle
suddette specie di animali.
  Le disposizioni di cui al 1º comma del presente articolo
non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita
ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti
provenienti da allevamento.

 

 

 

 

ARTICOLO 30

 Ulteriore norma di tutela
 La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo
di cui all' art. 34, può  con propria deliberazione vietare
temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna
minore di particolare interesse scientifico.

 

 

 


Titolo III
CAPO IV
Disposizioni particolari

 

ARTICOLO 31

 Deroghe per i proprietari dei fondi
 Ad esclusione delle specie incluse nell' elenco previsto dal 1º
comma dell' art. 15, nessun limite di raccolta è  posto al
proprietario, all' usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'
avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

 

 

 

 

ARTICOLO 32

 Autorizzazioni in deroga
 I Presidenti delle Comunità  Montane ed i Sindaci, per
i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave
compromissione per l' equilibrio naturale o ambientale, possono
autorizzare i residenti per i quali costituisce fonte di lavoro
stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea
di cui al 2º comma dell' art. 15, di prodotti del sottobosco,
esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi
superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
  Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo
predisposto dall' Ente e sono di validità  annuale a
partire dalla data del rilascio.

 

 

 

 

ARTICOLO 33

 Commercializzazione
 Le specie tutelate dalla presente legge, catturate o raccolte
nei limiti fissati dalla legge stessa, si presumono destinate
all' uso e consumo diretto e ne sono pertanto vietate la vendita
o l' acquisto.
  E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente
legge provenienti da colture od allevamenti, nonchè  da
giardini od orti botanici.
  Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati
da un certificato redatto dal produttore ed indicante
la varietà , la provenienza ed il peso netto all' origine.
  E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla
presente legge raccolte con regolare autorizzazione di
cui all' art. 32, nei limiti quantitavi autorizzati ed entro
un anno dal rilascio dell' autorizzazione.
  E' altresì  consentita la vendita dei prodotti di cui sopra,
raccolti su proprio fondo, dal proprietario, dall' usufruttuario,
dal coltivatore del fondo, dall' avente titolo su di esso
e dai loro familiari.  Essi rilasceranno un certificato di cui
al 3º comma del presente articolo.

 

 

 


Titolo IV
NORME COMUNI

 

ARTICOLO 34

 Comitato Consultivo regionale per la protezione
dell' ambiente naturale
 Ai fini della presente legge è  istituito il Comitato consultivo
regionale per la protezione dell' ambiente naturale composto
da:
  - l' Assessore regionale per la tutela dell' ambiente con
funzione di Presidente;
  - sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali
scelti dal Consiglio Regonale con voto limitato a quattro
nominativi, su proposta delle Facoltà  Universitarie di Scienze
matematiche, fisiche, naturali più  rappresentative
della Regione;
  - tre esperti designati, uno per ciascuno, dalle sezione
regionale dell' ANCI, dall' Unione regionale delle Province
Piemontesi e dalla delegazione regionale dell' UNCEM;
  - tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative;
  - l' Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato;
  Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate
da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela
dell' ambiente.
  Il Comitato è  nominato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade
comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale;
  nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo,
quello scaduto può  riunirsi per l' ordinaria amministrazione.
  Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge;
  può  essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle
Comunità  Montane, dai Comitati comprensoriali;  può  consultare
esperti a vario titolo ed organi dell' Amministrazione
Regionale su problemi contingenti;  può  proporre alla
Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile
per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonchè 
per la divulgazione e l' applicazione della presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 35

 Raccolta a fini scientifici e didattici
 In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29
- 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale
può  autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del
personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei
naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed
alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per
fini scientifici e didattici.
  La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo
della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si
chiede l' autorizzazione, la durata, le modalità  e le quantità 
di raccolta.
  Analoga autorizzazione può  essere concessa a privati
per documentato scopo di studio e per un numero limitato
di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'
art. 34.

 

 

 


Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

 

ARTICOLO 36

 Vigilanza
 La vigilanza sull' osservanza della presente legge e l' accertamento
delle violazioni relative sono affidati al personale del
Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti
di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche
volontarie.
  Gli Enti competenti provvedono all' aggiornamento del
suddetto personale per la materia di cui alla presente
legge.
  I Comuni, le Province, le Comunità  Montane dispongono,
mediante il personale di cui al 1º comma, anche su
segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o
da singoli cittadini che dichiarino la loro identità , immediti
sopralluoghi e verifiche per pervenire all' accertamento
di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e
le procedure per l' irrogazione delle sanzioni di cui agli
articoli 38 e 39.
  Il promotore della segnalazione può  inviarne copia agli
uffici regionali competenti.
  I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'
attività  di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le
generalità  dell' Ente o persona che ha presentato la segnalazione,
dell' eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e
gli eventuali provvedimenti adottati.
  Chiunque può  prendere visione ed estrarre copia, previo
pagamento delle spese correnti, della relazione di cui
al precedente comma.

 

 

 

 

ARTICOLO 37

 Guardie ecologiche volontarie
L' organizzazione e le modalità  di nomina delle guardie
ecologiche volontarie di cui all' art. 36, saranno stabilite nel
Regolamento di esecuzione del presente articolo.
  Per l' istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la
Regione, nell' ambito delle proprie competenze e della normativa
in materia di formazione professionale promuove a
proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

 

 

 

 

ARTICOLO 38

 Sanzioni amministrative
 Per le violazioni di cui agli artt. 20, lett. a) e b) e 23
viene disposto il ritiro del tesserino previsto all' art. 22.
  Per le violazioni di divieti e per l' inosservanza degli
obblighi di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle
previste dagli articoli 5 e 24, si applicano le sanzioni
amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000.
  Per le violazioni di cui all' art. 5 il massimo della sanzione
amministrativa è  elevato a L. 10.000.000, fermo restando
l' obbligo della remissione in pristino dello stato dei
luoghi.
  Per le violazioni di cui all' art. 24, si applicano
le sanzioni previste dall' art. 16 della legge 17- 7- 1970,
n. 568.
  L' oggetto della violazione, se reinseribile nell' ambiente
e con libera scelta del trasgressore, è  reintegrato.  In caso
di diniego da parte del trasgressore, ovvero, quando la
reintegrazione non sia possibile, l' ammontare della sanzione
amministrativa è  aumentato di una somma pari al valore
economico del bene, determinato dal Sindaco.

 

 

 

 

ARTICOLO 39

 Procedura amministrativa
 Per l' accertamento delle violazioni e l' applicazione ddelle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i
principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 


Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

ARTICOLO 40

 Proventi
 I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all' art. 38 sono
introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano per
il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone
annualmente notizia alla Regione.

 

 

 

 

ARTICOLO 41

 Disposizioni contabili
 Per l' attuazione della presente legge è  autorizzata, nell' anno
1983, la spesa di L. 1.200 milioni.
  La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare
sui successivi esercizi finanziari è  rinviata alle leggi di
approvazione dei relativi bilanci.
  Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario
1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli: << Spese
per studi, iniziative, documentazione ed informazione
per una migliore protezione e fruizione dell' ambiente naturale;
  per l' asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle
superifici fluviali e lacustri;  per indenizzi ai proprietari
dei fondi >>, con lo stanziamento di 700 milioni in termini
di competenza e di cassa.
  << Spese per interventi e contributi relativi all' individuazione,
lo studio ed il recupero di aree degradate e per
contributi per la coltivazione di specie protette >>, con lo
stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di
cassa.

 

 

 

 

ARTICOLO 42

 Disposizioni finali
 La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1983.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel << Bollettino
Ufficiale >> della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 Data a Torino, addì  2 novembre 1982.

 

 

ALLEGATO 1:

Allegato
ELENCO SPECIE A PROTEZIONE ASSOLUTA

 

 

Aconitum anthora L. - CN - NO - TO - VC
Aconitum napellus L. - CN - NO - TO - VC
Aconitum variegatum L. - AL - CN - NO - TO - VC
Aconitum vulparia Reichemb.  (=A. lycoctonum Auct.)
- AL - AT
Adenophora liliifolia (L.) Bess. - TO
Allium narcissiflorum Vill. - CN - TO - VC
Allium victorialis L. - NO - TO - VC
Alyssoides utriculata (L.) Medicus (= Vesicaria utriculata
(L.) - AL - CN - TO
Alyssum argenteum All. - TO
Anacamptis pyramidalis (L.) LCM Richard (= Orchis
pyramidalis L.) - AL - AT - CN - TO
Androsace (tutte le specie) - CN - NO - TO - VC
Anemone baldensis L. - CN - NO - TO - VC
Anemone coronaria L. - CN
Antirrhinum latifolium Mill. - CN
Aphyllanthes monspeliensis L. - AL - AT - TO
Aquilegia alpina L. - CN - NO - TO - VC
Aquilegia vulgaris L.( incl. A. atrata Koch.) - AL - AT
Aster alpinus L. - AL
Atropa bella - donna L. - CN - NO - TO - VC
Brassica repanda (Willd.) DC CN TO
Bulbocodium vernum L. - CN - NO - TO - VC
  Callianthemum coriandrifolium Reich. (= Ranunculus
rutaefolius L.) - TO
Caltha palustris L. - AT
Campanula alpestris All. - CN - NO - TO
Campanula excisa Schleich. ex Murith - NO - TO - VC
Campanula thysoides L. - CN - NO - TO -
 VC Catananche caerulea L. - TO
Centranthus ruber (L.) DC - AL - AT - CN NO - TO - VC
Cephalanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
Cephalaria alpina (L.) Schrad. - CN - NO - TO
Chamaecytisus purpureus( Scop.) Link (= Cytisus purpureus
 Scop.) - NO - VC
Cistus albidus L. - CN
Colchicum neapolitanum Ten. - CN
Cortusa matthioli L. - CN - TO
Corydalis lutea (L.) DC - NO
Crocus medius Balbis - AL - CN - VC
Cyclamen purpurascens Mill. (=C. europaeum Auct.) -
 CN - TO
Cypriedium calceolus L. - AL - CN - NO - TO - VC
Dactylorhiza (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
Daphne cneorum L.( incl. D. striata Tratt.) - AL
- AT - CN - NO - TO - VC
Daphne mezereum L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Delphinium dubium (Rouy et Fouc.) Pawl. (=D. elatum
 Auct. ital.) - CN - NO - TO - VC
Delphinium fissum Waldst. et Kit. - TO
Dianthus superbus L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Dictamnus albus L. - AL - AT - CN - TO - VC
Digitalis lutea L. - AT
Doronicum columnae Ten. (=D. cordatum SchBip)
- AL
Dracocephalum (tutte le specie) - TO
Drosera (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
  Echinops (tutte le specie) - AL - CN - TO - VC
Epipactis (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaud. - CN -
 NO - TO - VC
Eryngium alpinum L. - CN - TO
Eryngium spinalba Vill. - CN
Euphorbia hyberna L. ssp. canuti( Parl.) Tutin (=E.
hyberna L. var gibelliana (Peola) Fiori) incl. ssp.
insularis( Boiss.) Briq. - AL - TO
Erica herbacea L. (=E. carnea L.) - AL - TO
Fritillaria (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO - VC
Galanthus nivalis L. - AL - AT
Gentiana asclepiadea L. - CN - NO - TO - VC
Gentiana bavarica L. - CN - NO - TO - VC
Gentiana brachyphylla Vill. - CN - NO - TO - VC
Gentiana clusii Per. et Song. - AL - CN -
 NO - TO - VC
Gentiana lutea L. - AL
Gentiana pneumonanthe L. - AL - CN - NO - TO - VC
Gentiana purpurea L. - NO - TO - VC
Gentiana rostanii Reuter ex Verlot - CN - TO
Gentiana utriculosa L. - CN - NO - TO - VC
Gentianella ciliata (L.) Borkh. (= Gentiana ciliata L.)
- AL
Gentianella tenella( Rottb.) Borner (= Gentiana tenella
 Rottb.) - CN - NO - TO - VC
Gentianella campestris (L.) Borner (= Gentiana campestris
L.) - AL
Geranium palustre L. - NO
Geranium sylvaticum L. ssp. rivulare( Vill.) Rouy - TO
Geum reptans L. - CN - NO - TO - VC
Gladiolus palustris Gaud. - AL - CN - NO - TO - VC
Gymnadenia (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
  Helleborus niger L. - NO - VC
Himantoglossum hircinum (L.) Koch (= Loroglossum
hircinum Rich.) - AL - AT - CN
Horminum pyrenaicum L. - CN
Hottonia palustris L. - AL - NO - TO - VC
Hydrocharis morsus - ranae L. - AL - AT - NO - TO - VC
Hyssopus officinalis L. - AL - AT - NO - TO
Iberis spathulata JP Bergeret ssp. nana( All.)
 Heyw. - CN
Iberis umbellata L. - AL - CN
Iris aphylla L. - TO - VC
Iris foetidissima L. - AL - AT - NO - TO - VC
Iris graminea L. - AL - AT - CN - TO - VC
Iris sibirica L. - AL - AT - NO - TO - VC
Jovibarba allionii( Jord. et Fourr.) DA Webb.
(= Sempervivum allionii( Jord. et Fourr.) Nyman) -
 CN - TO
Juniperus oxycedrus L. - TO
Juniperus phoenicea L. - CN
Leucojum aestivum L. - NO
Leucojum vernum L. - AL - AT
Lilium croceum Chaix( incl. L. bulbiferum L.) - AL -
 AT - CN - NO - TO - VC
Lilium martagon L. - AL - AT - CN - NO TO - VC
Lilium pomponium L. - CN
Linnaea borealis L. - NO - TO
Linum campanulatum L. - AL
Linum flavum L. - AL
Linum narbonense L. - CN
Lychnis alpina L. - CN - NO - TO - VC
Menyanthes trifoliata L. - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
Mimulus (tutte le specie) - NO - TO
Moneses uniflora (L.) A. Gray (= Pyrola uniflora L.) -
 CN - NO - TO - VC
  Narcissus poeticus L.( incl. N. angustifolius Curtis) - AL
Narcissus pseudonarcissus L. (1) - AL - CN
Nigritella (tutte le specie) - AL - CN - NO - TO - VC
Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. - AL - AT -
 CN - NO - TO - VC
Nymphaea alba L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Nymphoides peltata( S. G. Glemin) O. Kuntze (= Limnanthemum
nymphoides Hoffm. et Link.) - AL - AT
- NO - TO - VC
Omphalodes verna Moench - AL - NO
Ophyrs (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Orchis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Osmunda regalis L. - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Paeonia officinalis L. - AL - CN - TO -
 VC Papaver rhaeticum Leresche in Gremli (=P. alpinum
L. var. pyrenaicum W.) - CN - TO
Pedicularis comosa L. - AL
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. - CN - NO - TO - VC
Platanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
Primula (tutte le specie a fiore rosso) - CN - NO -
- TO - VC
Primula allionii Lois. - CN
Primula auricula L. - CN - NO - TO
Ptilotrichum halimifolium Boiss. (= Alyssum halimifolium
 Auct) - CN - TO
Pulsatilla (= Anemone gr. Pulsatilla) (tutte le specie a
fiori violetti) - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (= Anemone vernalis L.) -
 CN - NO - TO - VC
  Quercus crenata Lam. (=q. pseudosuber Santi) - AL
 AT - CN - TO
Quercus ilex L. - TO
Ranunculus alpestris L. - CN - NO - TO - VC
Ranunculus glacialis L. - CN
Ranunculus parnassifolius L. - CN - NO - TO VC
Ranunculus seguieri Vill. - CN - NO - TO
Ranunculus thora L. - CN
Rhaponticum scariosum Lam. (= Centaurea rhapontica
L.) - CN - TO - VC
Rhododendron hirsutum L.- NO - VC
Rynchosinapis richeri Hayek (= Brassica richeri Vill.) -
 CN - TO
Ruscus hypoglossum L. - AL - CN
Ruta angustofolia Pers. - TO
Saponaria lutea L. - NO - TO - VC
Saussurea (tutte le specie) - CN - NO - TO - VC
Saxifraga (tutte le specie striscianti a fiore rosso) - CN -
 NO - TO - VC
Saxifraga caesia L. - CN - TO
Saxifraga callosa Sm. ssp. callosa (=S. lingulata
 Bell.) - CN
Saxifraga cotyledon L. - NO - TO - VC
Saxifraga diapensioides Bell. - CN - TO
Saxifraga florulenta Moretti - CN
Saxifraga pedemontana Al - CN - TO
Scabiosa graminifolia L. - CN - NO - TO
Scilla italica L. - AL - CN
Scopolia carniolica Jacq. - VC
Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert et Koch - VC
Senecio abrotanifolius L. - VC
Senecio uniflorus All. - NO - TO - VC
Serapias (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
Serratula nudicalis (L.) DC - CN
Soldanella pusilla Baumg. - NO
Staehelina dubia L. - AL - AT - CN
Staphylea pinnata L. - AL - AT - CN - NO TO - VC
Swertia perennis L. - CN - NO - TO
  Thalictrum aquilegifolium L. - AL
Tozzia alpina L. - CN - NO - TO - VC
Trollius europaeus L. - AL
Tulipa clusiana Vent. - AL - AT - CN
Tulipa didieri Jord. (=T. gesneriana L. var. didieri
 Jord.) - TO
Tulipa oculus - solis Saint - Amans - AL - AT - TO
Tulipa praecox Ten. (=T. oculus - solis Saint - Amans
 var. praecox Ten.) - AT - CN
Tulipa sylvestris L.( incl. T. australis Link.) -
 AL - AT - CN - NO - TO - VC
Typa minima Hoppe - AL - AT - CN - NO - TO - VC
Utricularia (tutte le specie) - AL - AT - CN -
 NO - TO - VC
Vaccinium myrtillus L. - AT
Valeriana celtica L. - CN - NO - TO - VC
Valeriana saliunca All. - CN - NO - TO
Valeriana tuberosa L. - CN - TO
Veronica longifolia L. - CN
Vitaliana primuliflora Bertol. (= Douglasia vitaliana
L. Hooker) fil. ex Pax - CN - NO - TO - VC
Viola cenisia L. - CN - TO - VC
  (1) E' la forma spontanea a fiori giallo pallidi, che s' incontra
solo in queste Province (rispettivamente alle Capanne
di Marcarolo e in Val Pesio).

 

 


 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 13-04-1995
REGIONE PIEMONTE

Modifiche alle leggi regionali relative al sistema
delle aree protette della Fascia fluviale del Po
ed alle leggi regionali relative al Parco naturale
della Rocca di Cavour e della Riserva naturale
speciale del Torrente Orba

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 16
del 19 aprile 1995
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:

 

 

 

ARTICOLO 19

 1.  L' articolo 10 della LR 48/ 1980, è  sostituito
dal seguente:
<< Art.  10 - Sorveglianza
  1.  La sorveglianza della Riserva naturale speciale
della Rocca di Cavour è  affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta
organica dell' Ente a cui è  affidata la gestione della
Riserva;
  b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale
ed alle guardie di caccia e pesca;
  c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo
37 della legge regionale 2 novembre 1982,
n. 32, previa apposita convenzione stipulata con
l' Ente di gestione.
  2.  La sorveglianza della Riserva naturale è  esercitata,
altresì , dal Corpo Forestale dello Stati nei
limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. >>.
omissis.......