Regione Piemonte: Disegno di legge
Conservazione,
recupero e salvaguardia del patrimonio e dell’assetto ambientale.
Abrogazione della L.R. 32/82
art. 1
Finalità
1
La presente legge, in coerenza con l’art. 5 dello Statuto ed in
conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia,
mira a garantire la prevenzione, la conservazione, la tutela ed il
recupero dell’ambiente. 2
Per la realizzazione degli obbiettivi di cui al comma 1, in particolare
disciplina: a)
le azioni di salvaguardia e conservazione dell’ambiente al fine di
concorrere al mantenimento della diversità biologica, quale elemento
costitutivo dell’ambiente naturale, e degli aspetti naturalistici
rilevanti del territorio regionale; b)
le azioni di recupero e sistemazione territoriale ed ambientale, di
vigilanza e tutela della flora spontanea, della fauna selvatica, dei
funghi epigei e dei prodotti vegetali selvatici, nonché quelle
destinate a favorire la corretta fruizione dell’ambiente; c)
LE azioni per la promozione e l’applicazione della Ingegneria
Naturalistica quale strumento per l’esecuzione di operazioni di
consolidamento e sistemazione dei terreni net rispetto dell’ambiente,
nonché per ll contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e
per il reinserimento paesaggistico di luoghi ed infrastrutture. art. 2
Definizioni.
1
Al fini della presente legge si intende per: a)
Diversità
biologica (biodiversità): l’articolazione e la varietà, considerata nella sua totalità e
globalità di espressioni e manifestazioni biologiche, dei
patrimoni genetici, delle specie e degli ecosistemi presenti in un
luogo; b)
Ingegneria
Naturalistica:
l’insieme delle tecniche che prevedono l’impiego di materiale
vegetale vivo come materiale da costruzione in abbinamento con materiali
inerti non cementizi, come il pietrame, la terra, il legname, il ferro e
l’acciaio, nonché con materiali in fibre vegetati o sintetiche; c)
Attività
fuoristrada:
qualunque azione che comporti la conduzione di un mezzo di locomozione
meccanica su terreni, superfici e tracciati, anche innevati, al di fuori
delta ordinaria viabilità stradale pubblica o privata, di tipo statale,
regionale, provinciale, comunale, vicinale e interpoderale censita,
anche cartograficamente, e classificata nel Comune competente per
territorio o comunque giuridicamente individuabile; d)
Mezzo
aereo a motore:
qualsiasi macchina munita di organo motopropulsore atta al trasporto in
aria di persone o cose da un luogo all’altro. art. 3 Funzioni
della Regione.
1
Nell’ambito delle proprie competenze la Regione, in coerenza con la
L.R. 44/2000: a)
formula gli indirizzi generati per l’espletamento delle funzioni
affidate agli Enti Locati con la presente legge, anche con
l’approvazione del suo Regolamento di applicazione; b)
promuove e sostiene forme di documentazione, informazione e
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e la corretta gestione
delle risorse; c)
opera per la conservazione e il riequilibrio degli ecosistemi naturali
attraverso la predisposizione di specifici atti di indirizzo
l’elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di
interventi significativi ed il coordinamento di studi e ricerche ai fini
delta conservazione delta biodiversità; d)
promuove il recupero e la sistemazione del territorio e dell’ambiente
attraverso la predisposizione di specifici atti di indirizzo,
l’elaborazione di documentazione tecnico-scientifica ed economica, il
sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell’applicazione di
tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria Naturalistica, nonché
attraverso iniziative tese alla formazione e all’aggiornamento in
materia del personale tecnico degli Enti Locali; e)
adotta entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge
con provvedimento della Giunta Regionale gli opportuni criteri per la
individuazione delle aree che necessitano di interventi di conservazione
e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e
sistemazione ambientatale e territoriale all’interno dei piani
territoriali di coordinamento di cui alla lettere a) dell’articolo
successivo, nonché per l’esecuzione delle azioni e degli interventi
stessi; f)
organizza nell’ambito del Sistema lnformativo Regionale Ambientale una
banca dati degli interventi di conservazione e riequilibrio degli
ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e
territoriale e dei percorsi fuoristrada individuati ai sensi del
successivo art. 81 fissando altresì criteri di trasmissione e raccolta
dei dati ai fini anche del recepimento delle informazioni provenienti
dagli archivi provinciali di cui alle lettere b) ed e) del seguente
articolo; g)
ha facoltà di interdire temporaneamente il transito ai mezzi
motorizzati sulle strade di sua competenza, qualora sia ritenuto
opportuno ai fini delta tutela dell’ambiente; h)
adotta entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge
con provvedimento della Giunta Regionale i criteri tecnico-procedurati
per la tutela delle aree compromesse dallo sci fuoripista di cui al
successivo art. 10 e per l’esecuzione delle operazioni di ripristino
della copertura vegetale autoctona e di sistemazione e drenaggio del
terreno nelle aree interessate da piste da sci di cui al successivo art
11; l)
ha facoltà di modificare con provvedimento della Giunta Regionale
quantitativi di cui agli artt. 16 e 17 in relazione a condizioni e
situazioni locali o l’andamento stagionale; l)
fissa con provvedimento regionale ogni due anni il costo del tesserino
per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili di cui
all’art. 18; m)
riconosce ed indirizza il servizio Guardie Ecologiche di cui all’art.
23 al fine di favorire l’attività del cittadini che intendano
volontariamente operare per la diffusione, la salvaguardia e la tutela
del valori ambientali. art. 4 Funzioni
della Provincia.
1
Nell’ambito delle proprie competenze, la Provincia: a)
provvede
nell’ambito del Piano territoriale di coordinamento ad individuare,
anche su proposta delle Comunità Montane, dei Comuni non classificati
montani e degli Enti Parco, le aree che necessitano di interventi di
conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di
recupero e sistemazione ambientale e territoriale e a recepire i criteri
di intervento fissati dalla Regione; b)
cura
l’istituzione e l’aggiornamento di un archivio provinciale degli
interventi realizzati nelle aree di cui alla lettera a), effettuati
anche al sensi del successivo art. 6, trasmettendo inoltre l dati
raccolti alla Regione, e provvede, in accordo con gli enti che ne hanno
curato l’esecuzione, alle attività di controllo, monitoraggio,
mantenimento e cura degli equilibri e del risultati con seguiti,
utilizzando a tal fine anche i proventi di cui al successivo art. 26; c)
provvede,
in coerenza con le indicazioni del piano di cui alla lettera a) e
relativamente alle aree da esso censite, all’approvazione di
interventi che interessino l’intero territorio provinciale o sue vaste
aree omogenee di livello lntercomunale; d)
ha
facoltà, qualora sia ritenuto opportuno al fini della tutela
dell’ambiente di interdire o regolamentare il transito al mezzi
motorizzati su strade di sua competenza; e)
a
seguito dell’individuazione dei percorsi fuoristrada di cui all’art.
8 e delle loro comunicazione costituisce un archivio provinciale del
percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati; f)
permette
i provvedimenti di cui agli artt. 8, 9, 14,15,16, 20, 21; g)
ai sensi
dell’art. 18 ha facoltà di autorizzare la costituzione di aree
delimitate al sensi dell’art. 841 e seguenti del Codice Civile ove la
raccolta dei funghi è consentita ai fini economici; h)
ha
facoltà di vietare la raccolta di alcune o di tutte le specie di funghi
epigei e del prodotti vegetali selvatici, per periodi determinati, in
caso di grave pregiudizio dell’equilibrio naturale o per motivi
selvicolturali, su parere vincolante della Regione e sentite le Comunità
Montane ed l Comuni non l montani interessati; i)
organizza
e gestisce il servizio Guardie Ecologiche sul suo territorio e trasmette
entro il 31 .05 di ogni anno una apposita relazione alla Regione
sull’attività svolta nell’anno precedente; l)
irrora
le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 24 e ne introita
i proventi. art. 5 Funzioni
delle comunità montane e dei Comuni.
1 Nell’ambito delle proprie competenze
le Comunità Montane e i Comuni, anche in coerenza con la L.R. 44/2000,
esercitano le funzioni a loro riconosciute ai sensi dei successivi artt.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. Titolo I
Tutela dell’ambiente
Capo l
Azioni di recupero e salvaguardia e modalità di fruizione ambientale
art. 6
Azioni di conservazione della biodiversità e di recupero ambientale
1
In attuazione dell’art.3 lettera c) e d) la Regione: a)
collabora
con Enti pubblici per l’esecuzione di significativi interventi di
ripristino degli equilibri ecologici e dei massimi livelli di naturalità
onde assicurare la sopravvivenza e la positiva evoluzione di cenosi
vegetali e animali in equilibrio ecologico anche attraverso la
concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa
ritenuta ammissibile richiesti entro il 31 marzo di ogni anno con la
presentazione di appositi progetti; b)
sostiene
economicamente azioni ed iniziative di studio e ricerca tese a
conservare la diversità biologica vegetale e animale a fronte di
richieste presentate da Enti pubblici che ne facciano richiesta entro il
31 gennaio di ogni anno; c)
collabora
con le Comunità Montane e i Comuni. non montani. anche attraverso la
concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta
ammissibile richiesti entro il 31 Marzo di ogni anno con la
presentazione di appositi progetti per l’esecuzione di rilevanti e
significativi interventi di recupero e sistemazione ambientale e
territoriale che per la particolarità delle situazioni di degrado
affrontate e delle soluzioni adottate forniscano l’occasione di
applicare, al fini della loro massima diffusione e sperimentazione, le
tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria Naturalistica. 2
Gli interventi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma devono
interessare aree destinate ad uso agricolo o a verde pubblico o privato
dagli strumenti urbanistici vigenti e la loro realizzazione comporta
l’automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla
trasformazione in altri usi e destinazioni dell’area oggetto delle
attività. 3 Gli interventi di cui al precedente
comma 1 interessano aree individuate nel Piano territoriale di
coordinamento di cui all’art. 4 lett. a), fatta salva; nelle more
della adozione del suddetto piano o in caso di sua inadeguatezza o
incompletezza la possibilità per la Regione di intervenire in altre
realtà territoriali informandone la Provincia competente. 4 Per la selezione e l’esecuzione degli
interventi e delle iniziative di cui al presente articolo la Giunta
Regionale adotta con propria deliberazione appositi criteri tecnici e
procedurali. art. 7 Attività
fuoristrada del mezzi motorizzati.
1
Al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e limitare il
disturbo a tutte le sue componenti ambientali nonché
tutelare la pubblica quiete, su tutto il territorio regionale è vietato
compiere con mezzi motorizzati attività fuoristrada, anche su terreni
innevati. 2
Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsivoglia tracciato e, in
particolare, al sentieri ed alle mulattiere. Tale divieto è esteso alle
piste e alle strade di uso silvo-pastorale di cui alla vigente normativa
sul vincolo idrogeologico ed in materia forestale. 3
Qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela dell’ambiente, i
Comuni possono interdire o regolamentare il transito ai mezzi
motorizzati su strade di loro competenza territoriale. 4
È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in
terreni agricoli. 5
Sono esclusi dai divieti di cui al commi precedenti: a)
i mezzi
ed il personale impiegati nel lavori agro-silvo-pastorali nei lavori di
opere pubbliche, nella sistemazione e gestione di piste
sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nei lavori di recupero e
sistemazione
ambientale e territoriale; b)
i mezzi
ed il personale impiegati nelle operazioni di pronto soccorso di
vigilanza antincendio di pubblica sicurezza, di protezione Civile nonché
l veicoli utilizzati per servizio pubblico; c)
i mezzi
ed il personale impiegati per motivati scopi professionali d)
i mezzi
direttamente condotti da soggetti invalidi o portatori di handicap,
fisici, se autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di
circolazione stradale e muniti quindi dello specifico contrassegno; e)
i mezzi
dei proprietari, possessori, affittuari o comunque aventi titolo sulle
abitazioni, sul pubblici esercizi e sul fondi serviti dal tracciato
percorso, se condotti direttamente da loro o dai loro
famigliari e muniti di specifico certificato rilasciato dal Comune ed
indicante il tracciato consentito. art. 8
lndividuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per mezzi
motorizzati
1
In deroga al divieto generale di cui al precedente articolo è permesso
l’esercizio dell’attività fuoristrada con mezzi motorizzati su
percorsi, opportunamente segnalati ed individuati ai sensi del
Regolamento di cui al successivo comma 6 del presente articolo. 2
I percorsi fuoristrada già individuati alla data dl entrata in vigore
della presente legge si intendono automaticamente decaduti. 3
L’utilizzo dei percorsi fuoristrada di cui al comma 1 è consentito
esclusivamente a scopo turistico-ricreativo, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e secondo
modalità di fruizione che non comportino danno all’ambiente; come
tali non possono insistere: a)
in alvei
e su greti fluviali, torrentizi e lacustri, e nelle relative
aree dl esondazione; b)
su rive
e arenili lacustri, in zone umide, paludi, torbiere; c)
su tutto
il territorio regionale sito ad altitudine superiore al 2000 m sul
livello del mare; 4
Le forme organizzate di attività e manifestazioni sportive fuoristrada
con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive
e non, possono svolgersi esclusivamente su aree a tale scopo adibite e
delimitate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti ed ivi
destinate ad uso sportivo e comunque al di fuori dei territori
ricompresi nel sistema Regionale delle Aree Protette. 5
I percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di cui al comma 1, ad
eccezione di quelli su terreni innevati, devono essere identificati su
tracciati esistenti sul territorio. 6
La Giunta Regionale, con apposito Regolamento, disciplina: a)
la
documentazione e le procedure con cui le Comunità Montane, anche su
segnalazione del Comuni interessati, ed i Comuni non classificati
montani possono individuare percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati
di durata non inferiore a cinque anni, dandone comunicazione
alla Provincia competente per territorio; nel caso in cui i percorsi
fuoristrada proposti ricadano, in tutto o in parte, in territori
ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette la loro
individuazione, nel rispetto della legge lstitutiva dell’area protetta
interessata, è subordinata al rilascio di un parere vincolante del
relativo ente di gestione; b)
i casi e
le modalità con cui la Provincia, sentiti l Comuni e le Comunità
Montane interessati, ha facoltà di autorizzare le attività e le
manifestazioni di cui al precedente comma 4 sul percorsi individuati al
sensi del presente articolo, nonché le garanzie che l soggetti
organizzatori di tali attività devono fornire al fine di assicurare la
salvaguardia dell’ambiente ed il ripristino dello stato del luoghi,
fermo restando il divieto di svolgimento nel territori compresi nel
Sistema Regionale delle Aree Protette. art. 9 Attività
ciclistica e pedonale fuoristrada
1
L’utilizzo fuoristrada della bicicletta deve svolgersi nel rispetto
dell’ambiente e dei limiti derivanti dalle leggi istitutive delle aree
protette, non pregiudicando altresì la sicurezza dei pedoni presenti
sui tracciati percorsi. 2
La Giunta Regionale, con apposito Regolamento, disciplina i
casi e le modalità con cui la Provincia, sentiti i Comuni e le Comunità
Montane interessati, ha facoltà di autorizzare le manifestazioni
ciclistiche fuoristrada, sia a carattere amatoriale che agonistico,
competitive e non, nonché le garanzie che i soggetti
organizzatori di tali attività devono fornire al fine di assicurare la
salvaguardia dell’ambiente ed il ripristino dello stato dei luoghi;
nel caso in cui le predette manifestazioni. ricadano, in tutto o in
parte1 in territori ricompresi nel Sistema Regionale delle
Aree Protette la loro autorizzazione, nel rispetto della legge
lstitutiva dell’area protetta interessata, è subordinata al rilascio
di un parere vincolante del relativo ente di gestione. 3
È vietato calpestare durante l’attività escursionistica o
danneggiare durante l’attività ciclistica l prati destinati a sfalcio,
nonché l terreni sottoposti a cultura anche se non cintati e segnalati,
fatte salve le attività disciplinate dalla L.R. 04.09.96 n. 70 e
successive modifiche e integrazioni. art 10 Sci
fuori pista
1
Ove, su accertamento del Corpo Forestale, siano segnalati
significativi danni o gravi rischi per la rinnovazione forestale, e, su
accertamento degli Enti Locali, vengano riscontrate situazioni dl
particolare criticità per la stabilità e l’equilibrio idrogeologico
delle aree percorse, nonché al fine di garantire la tutela di specie
della fauna selvatica, la Comunità Montana, anche sulla base degli
appositi criteri adottati dalla Giunta Regionale al sensi dell’art 3,
comma 11 lett. h della presente legge, dispone il divieto della pratica
dello Sci fuori pista e la sua attuazione secondo le modalità indicate
nel provvedimento, trasmettendo inoltre copia dello stesso alla
Provincia e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell’art. 22
della presente legge. 2
Lo sci d’erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate. art. 11 Piste da sci
1 Ove, su accertamento del Corpo
Forestale, vengano riscontrati fenomeni di regressione della copertura
vegetale e di erosione del terreno che compromettano l’equilibrio
idrogeologico e vegetazionale delle aree utilizzate quali piste da sci e
di quelle ad esse limitrofe, la Comunità Montana, anche sulla base
degli appositi criteri adottati dalla Giunta Regionale al sensi
dell’art 3, comma 1, lett. h della presente legge, dispone e approva
l’esecuzione di operazioni di ripristino della copertura vegetale
autoctona e di sistemazione e drenaggio del terreno, con onere a carico
del gestore degli impianti di risalita, e trasmette copia del
provvedimenti adottati alla Provincia e ai soggetti incaricati della
vigilanza al sensi dell’art. 22 della presente legge. 2 Nelle attività di innevamento
artificiale è vietato l’uso di additivi o catalizzatori di origine
artificiale o naturale atti a favorire la germinazione del fiocchi di
neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e
della neve, fatta eccezione per quelli totalmente biodegradabili
utilizzati esclusivamente in occasione della preparazione delle piste di
gara. art. 12
Attività di volo alpino
1
Al fine dl garantire la ‘salvaguardia dell’ambiente naturale,
limitare il disturbo a tutte le sue componenti ambientali, prevenire
l’inquinamento acustico ed evitare l rischi a persone e cose derivanti
da possibili distacchi dl valanghe o di frane causate da rumori. e
vibrazioni, su tutto il territorio regionale posto ad altitudine
superiore al 1500 m sul livello del mare non possono aver luogo: a)
il
decollo e l’atterraggio di mezzi aerei a motore, nonché lo sbarco di
persone da essi; b)
il
sorvolo con mezzi aerei a motore a quota inferiore a 300 m dal suolo. 2
In deroga al divieti di cui al precedente comma 1, sono permessi, il
decollo l’atterraggio ed il sorvolo di mezzi impiegati per il
trasporto di animali, viveri e materiali o utilizzati per l’esecuzione
di lavori pubblici o privati debitamente autorizzati: di tali attività
devono essere preventivamente informati. dal committente il volo, la
Comunità Montana ed il Comune competenti per territorio. 3
In deroga al divieti di cui al precedente comma 1, la Comunità Montana
può autorizzare il decollo, l’atterraggio ed il sorvolo di mezzi
impiegati per documentati motivi dl ricerca scientifica e per
!’effettuazione di riprese professionali di natura fotografica,
cinematografica e televisiva: copia del provvedimento autorizzativo di
cui al presente comma deve essere trasmesso alla Provincia e ai soggetti
incaricati della vigilanza ai sensi dell’art 22 de!la presente legge. 4
Nel caso in cui le attività disciplinate dai commi 2 e 3 debbano
svolgersi in territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree
Protette queste possono avere luogo, nel rispetto della legge istitutiva
dell’aera protetta interessata, a seguito del parere vincolante del
relativo ente di gestione. 5
Il divieto e i disposti di cui ai precedenti commi non si applicano nei
territori ricompresi nelle aree protette di competenza nazionale e ai
mezzi della Polizia di Stato, de!l’Arma dei Carabinieri e delle altre
Forze Armate dello Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale
dello Stato, del Vigili del Fuoco, nonché a quelli impegnati in
operazioni di soccorso, di protezione civile, di prevenzione del rischio
meteorologico, geologico e sismico, di prevenzione ed estinzione dl
incendi, nonché a quelli impegnati comunque per motivi dl servizio
pubblico. Capo il
Tutela della flora spontanea e di alcune specie della fauna selvatica
art. 13
Strato superficiale del terreno e vegetazione delle zone umide
1
La cotica erbosa, la lettiera e lo strato superficiale del terreno non
possono essere asportati, trasportati e commerciati. 2
Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi
con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di
interventi edificatori, infrastrutturali, di urbanizzazione o di
regimazione delle acque, nonché di attività estrattive nel rispetto
delle norme vigenti. 3
I terreni collaterali e contermini a quelli su cui vengono eseguiti gli
interventi di cui al comma 2 e che risultano interessati da asportazione
o danneggiamento della cotica erbosa, della lettiera e dello strato
superficiale del terreno nel corso dei lavori, debbono essere ricoperti,
a intervento ultimato, con gli strati superficiali originari
preventivamente conservati. 4
La prescrizione di cui al precedente comma Si applica altresì alle aree
comunque coinvolte dall’escavazione degli interventi anche se non
collaterali e contermini. 5
La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni
destinati a vivai. 6
La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei
terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere
danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo
comporti la alterazione dell’equilibrio delle biocenosi, nonché
l’alterazione del regolare deflusso delle acque la Provincia e l
Comuni interessati promuovono il taglio o lo sfoltimento della
vegetazione, fatte salve le vigenti norme e le esigenze in materia di
polizia e manutenzione idraulica. art. 14
Protezione della flora
1
Fatte salve forme di tutela più restrittive stabilite dalla normativa
nazionale e comunitaria, sono vietate la raccolta1 l’asportazione,
il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto
allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta
di cui all’elenco allegato che fa parte integrante della presente
legge. 2
Per ogni specie non ricompresa nelle norme di tutela e nell’elenco di
cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5
esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei,
mentre non si pongono limiti alla raccolta delle specie vegetali
commestibili più comunemente consumate. 3
L’elenco delle specie a protezione assoluta, nonché l limiti di cui
al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi
agli albi pretori del Comuni e delle Comunità Montane e posti nelle
zone a maggior afflusso turistico. 4
I divieti ed i limiti di cui al presente articolo non si applicano in
caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni
altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal
proprietario del fondo a dell’avente diritto su di esso. 5
La Provincia, su accertamento e segnalazione del Corpo Forestale dello
Stato .può interdire temporaneamente le attività di cui al precedente
comma per la tutela delle specie incluse nell’elenco di cui al comma
1: assegnando un equo indennizzo al proprietario od all’avente
diritto. 6
in relazione ai divieti e limiti di. cui al presente articolo sono
comunque le disposizioni previste per territori ricompresi nel Sistema
Regionale delle Aree Protette. art. 15
Piante officinali spontanee
1
La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al
R.D. 26.05.1932, n. 772, non incluse nell’elenco di cui al 1o
comma dell’art. 14, sono soggette alle disposizioni della L. 06.01.1931,
n. 99, previa autorizzazione della Comunità Montana o del Comune per il
territori non classificati montani, in cui avviene la raccolta. 2
Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su apposito modulo,
sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio e devono
indicare l quantitativi autorizzati nel rispetto del limiti di cui al
R.D. 26.05.1932, n. 772. art. 16
Tutela della fauna selvatica
1
Fatte salve le normative internazionali, nazionali, regionali e
provinciali in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e
di prelievo lttico-venatorio, sono sanzionati il disturbo, il
maltrattamento, la cattura e l’uccisione di esemplari di tutte le
specie di fauna selvatica, nonché qualsiasi atto operato a danno di
nidi, tane, o ricoveri delle specie suddette. 2
In deroga al divieto di cui al comma 1, sono fatte salve le attività
mirate al contenimento e al controllo di specie e popolazioni animali
per fini igienico-sanitari e di tutela delle colture e delle produzioni
agro-alimentari. 3
È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo
Formica rufa (Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyctena) o
asportare le uova, larve, bozzoli, adulti, nonché commerciare, vendere,
cedere o detenere per la vendita, fatte salve le attività di lotta
biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova,
larve, bozzoli ed adulti di tali specie. 4
Su parere del Corpo Forestale, è permessa la rimozione e la
ricollocazione in siti idonei boscati di nidi (acervi) del gruppo -
Formica rufa -costruiti nelle immediate vicinanze delle abitazioni. 5
È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova
e la cattura o l’uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la
cattura, il trasporto ed il, commercio dei rospi. 6
In deroga al comma 5, dal 1o luglio al 30 novembre è
consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20-
esemplari per persona, e vietato comunque l’uso della guada o di altre
reti per la cattura di tali anfibi. 7
Dal 10 Settembre al 31 ottobre di ogni anno e consentita la
raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con
guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per
persona; in deroga a quanto sopra stabilito dalla Provincia, su proposta
del Comune competente per territorio può autorizzare i residenti che
facciano domanda e che intendono svolgere l’attività al fine di
allevamento alla raccolta, con anticipo al 1o
luglio, di un quantitativo superiore: la citata autorizzazione in deroga
ha durata annuale, deve indicare l quantitativi massimi autorizzati e le
modalità; di allevamento. 8
È vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la
vendita di gamberi di acqua dolce (Austropotamobius pallipes): il
succitato divieto non si applica nel confronti di coloro che curano
l’allevamento delle suddette specie di animali e ai bacini abilitati
alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento
con soggetti provenienti da allevamento. 9
La raccolta delle specie di cui è concessa la cattura ai sensi del
presente articolo è vietata dal tramonto alla levata del sole. Capo lll
Tutela dei funghi epigei spontanei e dei prodotti vegetali selvatici
art. 17
Funghi epigei spontanei e prodotti vegetali selvatici
1
La presente legge, anche in recepimento della vigente normativa
nazionale, tutela i funghi epigei spontanei, anche non
commestibili o velenosi, nonché l seguenti prodotti vegetali selvatici: a)
l
muschi; b)
le
fragole; c)
i
lamponi; d)
i
mirtilli; e)
le
bacche di ginepro. 2
La raccolta del funghi epigei spontanei commestibili è consentita per
la quantità giornaliera e individuale di tre chilogrammi nel rispetto
del seguenti limiti numerici: a)
Le
specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus
Boletus pinicola, Arnanita caesarea, fino ad un massimo di 10
esemplari. complessivamente; b)
le altre
specie commestibili fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente
ad eccezione della specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola
buona) per la quale non sono stabiliti limiti numerici di raccolta; 3
Per la raccolta del prodotti vegetali selvatici non vi sono limiti
eccetto per i muschi la cui asportazione è vietata. 4
La raccolta del funghi epigei spontanei commestibili deve avvenire
cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti
necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo alla
pulizia degli stessi. 5
I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a
consentire !a diffusione delle spore; e vietato in ogni caso l’uso di
contenitori di plastica. 6
È vietato usare nella raccolta del funghi epigei spontanei commestibili
e del prodotti vegetali selvatici rastrelli, pettini, uncini
o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale e, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è altresì
vietato raccogliere, danneggiare o distruggere tutti l funghi epigei
spontanei, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare,
tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi,
mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo. 7
La raccolta dei funghi epigei e dei prodotti vegetali selvatici è
vietata dal tramonto alla levata del sole ed è altresì vietata nei
territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette, salvo
diversa disposizione degli enti di gestione e previo il possesso del
tesserino di cui all’art. 18. art 18
Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei
commestibili
1
La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili di cui al
precedente art. 17 è consentita previo il possesso di apposito
tesserino avente validità sull’intero territorio regionale. 2
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è
un’autorizzazione personale, suscettibile di rinnovo, nonché
revocabile nei casi previsti dalla presente legge. 3
Ai fini della sua validità per l’anno solare in corso è richiesto il
versamento annuale di una somma stabilita con cadenza biennale con
provvedimento regionale. 4
Le risorse finanziarie introitate in applicazione del presente articolo
sono destinate alle Comunità Montane; tali risorse sono da utilizzarsi
per la tutela e la salvaguardia del territorio montano ed in particolare
per le seguenti finalità: a)
alla
predisposizione di idonea segnaletica in applicazione degli artt. 7, 8 e
9 della presente legge; b)
al
ripristino, manutenzione e segnalazione della sentieristica pedonale
nelle aree boscate; c)
all’esecuzione
degli interventi e delle iniziative di cui al comma l dell’art. 6
della presente legge e alla loro successiva manutenzione; d)
all’espletamento
di specifiche attività delle Guardie Ecologiche di cui al successivo
art. 23 della presente legge, concordate con la Provincia. competente
per territorio; e)
alla
gestione amministrativa della presente legge; f)
al
proprietari, possessori o conduttori dei fondi, boschivi, sempre che
siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e manutenzione
del sottobosco. 5
Le modalità di rilascio e rinnovo del tesserino di cui al presente
articolo, nonché di riscossione delle somme di cui al comma 3 e di
riparto delle risorse finanziarle cosi introitate sono stabilite con
apposito Regolamento della Giunta Regionale. 6
La Provincia sentite la Comunità Montana interessata o il Comune nelle
zone non classificate montane, su richiesta dei soggetti di cui al
successivo art. 19, può autorizzare la costituzione di aree delimitate
ai sensi dell’art. 841 e seguenti del Codice Civile ove la raccolta
dei funghi è consentita ai fini economici. 7
Nelle aree di cui al comma precedente restano valide le disposizioni del
primo comma del presente articolo e degli artt. 15, 16, 17, 20, 21, 22,
24. Capo lV
Disposizioni particolari
art. 19
Deroghe per l proprietari dei fondi
1
Fatto salvo il divieto di cui all’art 14 comma 1 e con riferimento
alle specie animali e vegetali, nonché fungine di cui è consentita la
raccolta e la cattura al sensi della presente legge, nessun limite di
raccolta è posto al proprietario, all’usufruttuario, al coltivatore
del fondo, all’avente titolo su di esso ed ai loro familiari. art. 20
Autorizzazione in deroga
1
Qualora non ne derivi grave compromissione per l’equilibrio naturale o
ambientale la Provincia su proposta della Comunità Montana o del comune
nelle zone non classificate montane ai sensi della vigente normativa, può
autorizzarne i residenti, per l quali costituisca fonte di
lavoro stagionale o di reddito e nell’osservanza delle norme vigenti
in materia fiscale e di commercializzazione, alla raccolta di flora
spontanea di cui al 2o
comma
dell’articolo 14, di funghi epigei spontanei commestibili. di rane e
di molluschi in quantitativi superiori a quelli consentiti alla presente
legge, fatte salve le altre norme di cui agli articoli precedenti e, nel
caso di raccolta di specie fungine, previo il possesso e la
presentazione del tesserino di cui all’art. 18 valido per l’anno di
richiesta. 2
Le autorizzazioni alla raccolta, rilasciate su apposito
modulo, hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e
devono indicare i quantitativi massimi giornalieri autorizzati. art. 21
Raccolta per fini scientifici e didattici
1
In deroga agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 della presente legge la
Provincia può autorizzare, per periodi non superiori ad un anno, per
fini didattici, scientifici e di prevenzione sanitaria, alla raccolta e
alla detenzione delle specie indicate nella domanda, gli istituti
universitari, l musei naturalistici pubblici e gli enti pubblici di
tutela sanitaria e di ricerca scientifica che ne facciano richiesta per
i propri dipendenti e per gli scopi suddetti: la richiesta di
autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, l dati relativi
alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione, la durata, le
modalità e le quantità di raccolta. 2
La Provincia, in deroga al disposti del comma 6 dell1art. 17,
può autorizzare, per periodi non superiori ad un anno, le associazioni
micologiche e naturalistiche al prelievo ed alla detenzione del funghi
epigei non commestibili o velenosi delle specie indicate nella domanda,
secondo quantitativi da stabilirsi comunque non eccedenti l limiti dl
peso di cui al comma 2 dell’art. 17, in occasione di mostre1 di
seminari e pubblicazioni, nonché di altre manifestazioni di particolare
interesse micologico, scientifico e naturalistico e previo il possesso e
la presentazione del tesserino di cui all’art. 18 valido per l’anno
di richiesta rilasciato al soci l cui nominativi sono inseriti nella
istanza per l’ottenimento della autorizzazione. 3
In deroga agli articoli 13-14-15-16 della presente legge la Provincia può
autorizzare le associazioni naturalistiche e di tutela ambientale, per
periodi non superiori ad un anno e per fini didattici ed espositivi,
alla raccolta e alla detenzione delle specie indicate nella domanda. 4
La richiesta di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, con allegato
l’atto costitutivo dell’associazione ed un curriculum relativo alle
attività svolte da questa in passato, deve specificare lo scopo della
raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede
l’autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta. 5
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione di cui al commi 1, 2 e 3
sia finalizzata alla effettuazione di operazioni di raccolta in
territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette, il suo
rilascio è subordinato al parere vincolante del relativo ente di
gestione. 6
La Provincia emette l provvedimenti autorizzativi da esibirsi a
richiesta del personale di vigilanza e ne trasmette copia alla Regione e
ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell’art 22 della
presente legge. Titolo lll
Vigilanza, sanzioni e procedura amministrativa
art.
22 Vigilanza
1
La vigilanza sull’osservanza della presente legge e l’accertamento
delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo
Forestale, agli. agenti di vigilanza ittico-venatoria dipendenti dalle
Province e a quelli che saranno riconosciuti idonei dalle stesse tramite
corsi con esame finale formulati su contenuti in materia stabiliti dalla
Regione, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti del
consorzi forestali pubblici, agli agenti addetti alla vigilanza del
parchi nazionali, regionali e provinciali, alle
Guardie Ecologiche di cui al successivo art. 23, nonché agli
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, fermo restando le funzioni
dell’ ARPA di cui alla L.R. 60/95; all’ aggiornamento del suddetto
personale per la materia di cui alla presente legge provvedono gli enti
competenti. 2
Le Guardie ittiche Volontarie già istituite ai sensi della vigente
normativa e le Guardie volontarie delle associazioni venatorie- agricole
e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico
venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, nonché quelle delle
associazioni piscatorie, in possesso della qualifica di Guardia giurata
ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con
R.D. 18.06.1931 n. 773 alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano la vigilanza sull’osservanza della stessa previa
frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in
materia, organizzato e gestito dalla Provincia competente per
territorio, secondo modalità stabilite dalla Regione 3
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 esercitano la vigilanza in materia di
abbandono di rifiuti con l’applicazione dell’art. 50 comma 1 del D.
Lgs. 05.02.1997 n. 22 ferme restando le competenze di cui agli art. 55 e
55 bis del D. Lgs 05.02.1997 n.221 4
La Regione, le Province, le Comunità Montane e Comuni dispongono
mediante il personale di cui al 1o comma, anche su
segnalazione o esposto presentato da Enti, Associazioni o da singoli
cittadini che dichiarano la loro identità, immediati sopralluoghi per
pervenire all’accertamento di eventuali trasgressioni. ferme restando
la competenza e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative e le attività di iniziativa del soggetti di cui ai commi
1 e 2. art.
23 Guardie Ecologiche
1
Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le seguenti funzioni
nell’ambito delle attività e dei servizi disposti dalla Provincia da
cui sono gestite e organizzate nei limiti territoriali della stessa: a)
promuovono e diffondono
l’informazione in materia ambientale e del relativi problemi di
protezione e tutela, con particolare riferimento alla legislazione
vigente; b)
vigilano
sull’osservanza delle norme contenute nella presente legge, nel suoi
regolamenti di applicazione e nelle leggi regionali e nazionali che
affidano ad esse compiti di vigilanza, nonché, sulla base di specifiche
convenzioni, su quelle contenute in regolamenti e ordinanze comunali in
materia di tutela dell’ambiente e del verde urbano ed extraurbano; c)
accertano, durante
lo svolgimento del servizio, la violazione di disposizioni contenute
nella normativa di cui al punto b) che comportano l’applicazione di
sanzioni amministrative pecuniari d)
collaborano con il
personale indicato all’art. 22, nonché con gli Organi dello Stato e
di altri Enti od istituzioni pubbliche, alla vigilanza sull’osservanza
della legislazione in materia ambientale, segnalando le infrazioni
rilevate 2.
La Guardia Ecologica durante lo svolgimento dei servizi e delle attività
di cui al comma precedente è pubblico ufficiale ai sensi dell’art.
357 C.P. e non può prestare servizio armata. 3
L’esercizio del servizio di vigilanza ecologica è volontario,
onorario ed è prestato a titolo gratuito e non dà luogo a costituzione
di rapporto di lavoro né può essere valutato quale titolo di merito
preferenziale nell’ambito di procedure concorsuali. La
Regione non riconosce alcuna forma di associazionismo o
organizzazione autonoma tra le Guardie Ecologiche. 4
La disciplina delle attività e le modalità di nomina della Guardie
Ecologiche sono stabilite nell’apposito regolamento regionale di
esecuzione. 5
Per l’istruzione delle Guardie Ecologiche, la Regione, nell’ambito
della normativa in materia dl formazione professionale promuove a
proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale. 6
I cittadini già in possesso, alla data di entrata in vigore
della presente legge, della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria al
sensi della L.R. 32/1982, qui abrogata, sono confermati nelle funzioni
derivanti dalle leggi nazionali e regionali che affidano a tale figura
compiti dl vigilanza, con la conseguente attribuzione
della nuova qualifica di Guardia Ecologica: tale personale al
fini del prosieguo dell’attività di vigilanza è tenuto alla
frequenza ed al superamento di un apposito corso di aggiornamento,
organizzato e gestito dalla Provincia di appartenenza secondo modalità
dettate dalla Regione. art.
24 Sanzioni amministrative
Per
le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui
alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative: a)
per le
violazioni dell’art. 7 commi 1, 2, 3 si applica la sanzione da € 50
a € 500 (da L. 96.813,5 a L. 968.135); per quella di cui all’art. 7
comma 4 Si applica la sanzione di € 40 (L. 77.45078); b)
per la
violazione dell’art. 8 comma 3 s1 applica la sanzione da € 40 a €
250 (da L. 77.450,8 a L. 484.067,5); per quella dell’art. 8 comma 4 e
6 lett. b si applica la sanzione da € 2.500 a € 15.000 (da
L.4.840.675 a L. 29.044.050) a carico degli organizzatori di attività e
manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a
carattere amatoriale che agonistico, competitive e non, al di fuori
delle aree a ciò adibite o in violazione del regime autorizzativo di
cui all’apposito Regolamento e da € 40 a € 250 (da L. 77.450 a
L.484.067 a carico dei singoli partecipanti a tali attività e
manifestazioni; in caso di mancato rispetto delle garanzie e delle
prescrizioni richieste e stabilite in sede autorizzativa ex art. 8,
comma 6, lett. b si applicano le procedure di cui all’apposito
Regolamento; c)
per le
violazioni di cui all’art. 9 comma 1 si applica la sanzione da €25 a
€ 250 (da L. 48.406,75 a L. 484.067,5); per quella di cui all’ art 9
comma 2 in caso di svolgimento di manifestazioni ciclistiche
fuoristrada, sia a carattere amatoriale che agonistico - competitive e
non - senza autorizzazione si applica la sanzione da €2500 a
€.7500 (da L. 4.840.675 a L. 14.522.025) a carico degli organizzatori
e da € 25 a €250 (da L. 48406 a L. 484067) a carico dei singoli
partecipanti a queste; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni
richieste e stabilite in sede autorizzativa ex art. 9, comma 2 si
applica la sanzione di € 40 (L. 77.450) d)
per la
violazione dell’-art. 10 si applica la sanzione di € 50 ( L. 96.813) e)
per la
violazione dell’art. 11 comma 1 si applica la sanzione di € 10000 (
L. 19362700) per ogni ettaro di pista da sci che permane in stato di
degrado per la non esecuzione, nei termini prescritti, delle opere di
ripristino disposte con onere a carico del gestore degli impianti di
risalita e per quella di cui al comma 2 si applica la sanzione di €
10.000 (L. 19.362.700) nel caso di utilizzo delle sostanze vietate nella
produzione di neve artificiale; f)
per le
violazioni dell’art. 12 commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione da €
500 a € 5.000 (da L. 968.135 a L. 9.681.350) al pilota del mezzo e da
€40 a €250 ( daL. 77450 a L. 484067) a ogni singolo trasportato,
inoltre in caso di violazione dell’art. 12 comma 3 e 4 si applica la
sanzione da € 1.500 a € 5.000 (da L. 2.904.405 a L. 9681350) al
committente il volo; in caso di non ottemperanza agli obblighi di
comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione di €150 (L.
290.440,5) g)
per le
violazioni dell’art. 13 comma 1 si applica la sanzione di € 10 (L.
19.362,7) per ogni mq di cotica erbosa, lettiera o strato superficiale
del terreno asportato, trasportato o commerciato, per quelle di cui
all’art: 13 commi 3 e 4 comporta la sanzione di € 10 (L. 19.362,7)
per ogni mq di terreno la cui lettiera o strato superficiale siano stati
asportati o danneggiati e successivamente non ricoperti; per quella di
cui all’ art. 13 comma 6 si applica la sanzione di € 10 (L.19.362,7)
per ogni mq di vegetazione danneggiata o distrutta; h)
per le
violazioni dell’art. 14, comma 1 si applica la sanzione amministrativa
da €25 a € 150 (da L. 48.406,75 a L. 290.440,5) aumentata di € 5 (L.
9.681,35) per ogni esemplare raccolto, asportato, danneggiato
o commerciato, per quella di cui al comma 2 si applica la sanzione da
€ 5 a € 30 (da L. 9.681,35 a L. 58.088,1) aumentata di € 1 (L.
1.936,27) per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito; i)
per la
violazione dell1art. 15, si applica la sanzione da € 25 a
€ 150 (da L 48406,75 a L.290.440,5); l)
per le
violazioni dell’art. 16 commi 1, 3, 4, 5, 8, 9 si applica la sanzione
di € 100 (L. 193.627) e per quella dell’ art. 16 commi 6 e 7 Si
applica la sanzione di € 20 (L. 38.725,4) più € 3 (L. 5.808,8) per
ogni esemplare raccolto eccedente la quantità consentita nel periodo di
raccolta; per l’attività di raccolta ai fini di allevamento di cui
all’ art. 16 comma 7 si applica la sanzione di € 250 (L. 484.067,5)
in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 7. medesimo: al trasgressore verrà
ritirata e revocata l’autorizzazione e non potrà beneficiare di
ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso; m)
per la
violazioni dell’art. 17 commi 2, 4, 5, 6, 7 si applica la sanzione da
€ 25 a € 150 (da L. ‘48.406,7 à L 290.440,5) e nel caso di
raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi pari 0 superiori al
doppio dei limiti consenti si applica la sanzione aggiuntiva del ritiro
e della revoca del tesserino di cui all’art. 18, se posseduto dal
trasgressore; per la violazione dell’art. 17 comma 3 si applica la
sanzione di €100 (L. 193.627); n)
per la
violazione dell’art. 18 Si applica la sanzione da € 75 a €500 (da
L. 145.220,25 a L. 484.067,5); o)
per la
violazione dell’art. 20 Si applica la sanzione di € 250 (L.
484.067,5) in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel
provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20: al
trasgressore verrà ritirata e revocata l’autorizzazione e non potrà
beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso; p)
per la
violazione dell’art. 21 commi 2 e 3 Si applica la sanzione di € l
.500 ( l.2904.405) all’Associazione che faccia attività didattica o
allestisca mostre o seminari con l’impiego di specie non raccolte in
virtù dell’autorizzazione di cui al medesimo comma e di € 100 (
L.193.627) al componente della Associazione regolarmente autorizzata che
effettui una raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento
stesso: il trasgressore non potrà inoltre continuare ad usufruire del
regime autorizzativi in essere ed il suo nominativo non potrà più
essere inserito in successive richieste di autorizzazione. 3
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni
due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’lSTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All’uopo, entro il 1o
dicembre
di ogni biennio, la Regione fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i
nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano
dal 10
gennaio
successivo. art.
25 Procedura amministrativa e contenzioso
1
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge Si applicano
le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 24 .11.1981, n. 689. 2
in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per la violazione
delle norme della presente legge provvede la Provincia nel rispetto
della procedura di cui alla L. 689/1981. 3
Avverso le ordinanze ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di
cui alla L.689/1981. art. 26
Proventi e relazione annuale.
1
Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate
per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi
dell’art. 16 della L. 689 dell'11/981 ovvero a seguito di ordinanza
ingiunzione1 sono introitati nel bilancio delle singole
Province che li utilizzano per il raggiungimento degli scopi di, cui la
legge stessa. 2
La Provincia trasmette alla Regione entro il 31.06 di ogni anno
un’apposita relazione sullo stato di ‘applicazione della legge con
particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all’impiego
delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie destinate alle
Comunità Montane ai sensi dell’art. 18 della presente legge. art. 27
Potere sostitutivo.
1
Relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge, la Regione
esercita nei confronti degli Enti Locali il potere sostitutivo di cui
all’art. 14 della L.R. 34/1998 in caso di grave inadempienza o
di illegittimità nell’esercizio delle funzioni affidate, con la
conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli Enti inadempienti. Titolo IV
Disposizioni finanziarie e finali
art. 28
Disposizioni finanziarie
1
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si
provvede mediante l’istituzione nello stato di previsione della spesa
di appositi capitoli con la seguente denominazione: a)
nel
titolo l - parte corrente “Spese per iniziative formative, borse di
studio, documentazione ed informazione per il raggiungimento delle
finalità e la diffusione dei principi di cui alla presente legge”,
con dotazione per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 di Lire
300.000.000 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento del cap. 15910 iscritto nei corrispondenti esercizi
finanziari. b)
nel
titolo l - parte corrente “Contributi a Enti Locali Territoriali
per iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione e
documentazione per la conoscenza delle problematiche ambientali ed Un
corretto utilizzo delle risorse, nonché a Enti Pubblici per il sostegno
delle attività di cui all’art. 6 lett. b” con
dotazione per memoria per l’anno 2001 e con dotazione di Lire
300.000.000 per
gli anni 2002 e 2003 da determinarsi, rispettivamente, mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 15640 iscritto
nell’esercizio finanziario 2002 e dello stanziamento del capitolo
15250 scritto nell’esercizio finanziano 2003. c)
nel
titolo parte corrente “Erogazione fondi alle Province per
!’esercizio delle funzioni conferite” con dotazione per memoria
per ,:.anno 2001 e con dotazione di lire 400 milioni per gli anni 2002 e
2003 da determinarsi mediante riduzione di lire 200 milioni dello
stanziamento del cap. 15910 e di lire 200 milioni dello stanziamento del
cap. 15640 iscritti nell’esercizio finanziano 2002 nonché di lire 200
milioni dello stanziamento del cap. 15910 e di lire 200 milioni dello
stanziamento del cap. 15250 iscritti nell1esercizio
finanziano del 2003. d)
nel
titolo il - spese di investimento “Contributi a soggetti pubblici
per l’esecuzione degli interventi di cui al art.. 6 lett. a) e lett c)”,
con dotazione per memoria per l’anno 2001 e con dotazione di Lire
1.500.000.000 per l’anno 2002 previa riduzione di pari importo dello
stanziamento del capitolo 26940 iscritto nel corrispondente esercizio
finanziario; alla dotazione per l’anno 2003 e per gli anni successivi
Si provvederà con le successive leggi finanziarie. art.29
Abrogazione
1
Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a)
Legge
regionale 02.11.1982 n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio
naturale e dell’assetto ambientale”; b)
Legge
regionale 21.06.1984 n. 29 “Legge Regionale 02.11.1982 n. 32 “Norme
per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto
ambientale” - Modifica ed integrazione degli articoli 27, 33, 38.”. c)
Al comma
6, articolo 2 della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, “Nuove norme per
gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici. Abrogazione Legge regionale 12.08.1981 n. 27” le
parole: o accedere a strutture agrituristiche”. art. 30
Disposizioni finali
1
La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la data della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ALLEGATO: Elenco specie vegetali a protezione assoluta
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