Regione Piemonte: Disegno di legge

Conservazione, recupero e salvaguardia del patrimonio e dell’assetto ambientale.

Abrogazione della L.R. 32/82 

art. 1 Finalità

1   La presente legge, in coerenza con l’art. 5 dello Statuto ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, mira a garantire la prevenzione, la conservazione, la tutela ed il recupero dell’ambiente.

2   Per la realizzazione degli obbiettivi di cui al comma 1, in particolare disciplina:

a)  le azioni di salvaguardia e conservazione dell’ambiente al fine di concorrere al mantenimento della diversità biologica, quale elemento costitutivo dell’ambiente naturale, e degli aspetti naturalistici rilevanti del territorio regionale;

b)  le azioni di recupero e sistemazione territoriale ed ambientale, di vigilanza e tutela della flora spontanea, della fauna selvatica, dei funghi epigei e dei prodotti vegetali selvatici, nonché quelle destinate a favorire la corretta fruizione dell’ambiente;

c)  LE azioni per la promozione e l’applicazione della Ingegneria Naturalistica quale strumento per l’esecuzione di operazioni di consolidamento e sistemazione dei terreni net rispetto dell’ambiente, nonché per ll contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico di luoghi ed infrastrutture.

art. 2 Definizioni.

1   Al fini della presente legge si intende per:

a)      Diversità biologica (biodiversità): l’articolazione e la varietà, considerata nella sua totalità e globalità di espressioni e manifestazioni biologiche, dei patrimoni genetici, delle specie e degli ecosistemi presenti in un luogo;

b)      Ingegneria Naturalistica: l’insieme delle tecniche che prevedono l’impiego di materiale vegetale vivo come materiale da costruzione in abbinamento con materiali inerti non cementizi, come il pietrame, la terra, il legname, il ferro e l’acciaio, nonché con materiali in fibre vegetati o sintetiche;

c)      Attività fuoristrada: qualunque azione che comporti la conduzione di un mezzo di locomozione meccanica su terreni, superfici e tracciati, anche innevati, al di fuori delta ordinaria viabilità stradale pubblica o privata, di tipo statale, regionale, provinciale, comunale, vicinale e interpoderale censita, anche cartograficamente, e classificata nel Comune competente per territorio o comunque giuridicamente individuabile;

d)      Mezzo aereo a motore: qualsiasi macchina munita di organo motopropulsore atta al trasporto in aria di persone o cose da un luogo all’altro.

art. 3 Funzioni della Regione.

1   Nell’ambito delle proprie competenze la Regione, in coerenza con la L.R. 44/2000:

a)  formula gli indirizzi generati per l’espletamento delle funzioni affidate agli Enti Locati con la presente legge, anche con l’approvazione del suo Regolamento di applicazione;

b)  promuove e sostiene forme di documentazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e la corretta gestione delle risorse;

c)  opera per la conservazione e il riequilibrio degli ecosistemi naturali attraverso la predisposizione di specifici atti di indirizzo l’elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi significativi ed il coordinamento di studi e ricerche ai fini delta conservazione delta biodiversità;

d)  promuove il recupero e la sistemazione del territorio e dell’ambiente attraverso la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l’elaborazione di documentazione tecnico-scientifica ed economica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell’applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria Naturalistica, nonché attraverso iniziative tese alla formazione e all’aggiornamento in materia del personale tecnico degli Enti Locali;

e)  adotta entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta Regionale gli opportuni criteri per la individuazione delle aree che necessitano di interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientatale e territoriale all’interno dei piani territoriali di coordinamento di cui alla lettere a) dell’articolo successivo, nonché per l’esecuzione delle azioni e degli interventi stessi;

f)   organizza nell’ambito del Sistema lnformativo Regionale Ambientale una banca dati degli interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale e dei percorsi fuoristrada individuati ai sensi del successivo art. 81 fissando altresì criteri di trasmissione e raccolta dei dati ai fini anche del recepimento delle informazioni provenienti dagli archivi provinciali di cui alle lettere b) ed e) del seguente articolo;

g)  ha facoltà di interdire temporaneamente il transito ai mezzi motorizzati sulle strade di sua competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini delta tutela dell’ambiente;

h)  adotta entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta Regionale i criteri tecnico-procedurati per la tutela delle aree compromesse dallo sci fuoripista di cui al successivo art. 10 e per l’esecuzione delle operazioni di ripristino della copertura vegetale autoctona e di sistemazione e drenaggio del terreno nelle aree interessate da piste da sci di cui al successivo art 11;

l)   ha facoltà di modificare con provvedimento della Giunta Regionale quantitativi di cui agli artt. 16 e 17 in relazione a condizioni e situazioni locali o l’andamento stagionale;

l)   fissa con provvedimento regionale ogni due anni il costo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili di cui all’art. 18;

m)  riconosce ed indirizza il servizio Guardie Ecologiche di cui all’art. 23 al fine di favorire l’attività del cittadini che intendano volontariamente operare per la diffusione, la salvaguardia e la tutela del valori ambientali.

art. 4 Funzioni della Provincia.

1   Nell’ambito delle proprie competenze, la Provincia:

a)      provvede nell’ambito del Piano territoriale di coordinamento ad individuare, anche su proposta delle Comunità Montane, dei Comuni non classificati montani e degli Enti Parco, le aree che necessitano di interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale e a recepire i criteri di intervento fissati dalla Regione;

b)      cura l’istituzione e l’aggiornamento di un archivio provinciale degli interventi realizzati nelle aree di cui alla lettera a), effettuati anche al sensi del successivo art. 6, trasmettendo inoltre l dati raccolti alla Regione, e provvede, in accordo con gli enti che ne hanno curato l’esecuzione, alle attività di controllo, monitoraggio, mantenimento e cura degli equilibri e del risultati con seguiti, utilizzando a tal fine anche i proventi di cui al successivo art. 26;

c)      provvede, in coerenza con le indicazioni del piano di cui alla lettera a) e relativamente alle aree da esso censite, all’approvazione di interventi che interessino l’intero territorio provinciale o sue vaste aree omogenee di livello lntercomunale;

d)      ha facoltà, qualora sia ritenuto opportuno al fini della tutela dell’ambiente di interdire o regolamentare il transito al mezzi motorizzati su strade di sua competenza;

e)      a seguito dell’individuazione dei percorsi fuoristrada di cui all’art. 8 e delle loro comunicazione costituisce un archivio provinciale del percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati;

f)        permette i provvedimenti di cui agli artt. 8, 9, 14,15,16, 20, 21;

g)      ai sensi dell’art. 18 ha facoltà di autorizzare la costituzione di aree delimitate al sensi dell’art. 841 e seguenti del Codice Civile ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici;

h)      ha facoltà di vietare la raccolta di alcune o di tutte le specie di funghi epigei e del prodotti vegetali selvatici, per periodi determinati, in caso di grave pregiudizio dell’equilibrio naturale o per motivi selvicolturali, su parere vincolante della Regione e sentite le Comunità Montane ed l Comuni non l montani interessati;

i)        organizza e gestisce il servizio Guardie Ecologiche sul suo territorio e trasmette entro il 31 .05 di ogni anno una apposita relazione alla Regione sull’attività svolta nell’anno precedente;

l)        irrora le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 24 e ne introita i proventi.

art. 5 Funzioni delle comunità montane e dei Comuni.

1   Nell’ambito delle proprie competenze le Comunità Montane e i Comuni, anche in coerenza con la L.R. 44/2000, esercitano le funzioni a loro riconosciute ai sensi dei successivi artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18.

Titolo I Tutela dell’ambiente

Capo l Azioni di recupero e salvaguardia e modalità di fruizione ambientale

art. 6 Azioni di conservazione della biodiversità e di recupero ambientale

1   In attuazione dell’art.3 lettera c) e d) la Regione:

a)      collabora con Enti pubblici per l’esecuzione di significativi interventi di ripristino degli equilibri ecologici e dei massimi livelli di naturalità onde assicurare la sopravvivenza e la positiva evoluzione di cenosi vegetali e animali in equilibrio ecologico anche attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile richiesti entro il 31 marzo di ogni anno con la presentazione di appositi progetti;

b)      sostiene economicamente azioni ed iniziative di studio e ricerca tese  a conservare la diversità biologica vegetale e animale a fronte di  richieste presentate da Enti pubblici che ne facciano richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno;

c)      collabora con le Comunità Montane e i Comuni. non montani. anche attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile richiesti entro il 31 Marzo di ogni anno con la presentazione di appositi progetti per l’esecuzione di rilevanti e significativi interventi di recupero e sistemazione ambientale e territoriale che per la particolarità delle situazioni di degrado affrontate e delle soluzioni adottate forniscano l’occasione di applicare, al fini della loro massima diffusione e sperimentazione, le tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria Naturalistica.

2   Gli interventi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma devono interessare aree destinate ad uso agricolo o a verde pubblico o privato dagli strumenti urbanistici vigenti e la loro realizzazione comporta l’automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell’area oggetto delle attività.

3   Gli interventi di cui al precedente comma 1 interessano aree individuate nel Piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 4 lett. a), fatta salva; nelle more della adozione del suddetto piano o in caso di sua inadeguatezza o incompletezza la possibilità per la Regione di intervenire in altre realtà territoriali informandone la Provincia competente.

4   Per la selezione e l’esecuzione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo la Giunta Regionale adotta con propria deliberazione appositi criteri tecnici e procedurali.

art. 7 Attività fuoristrada del mezzi motorizzati.

1   Al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e limitare il disturbo a tutte le sue componenti ambientali nonché tutelare la pubblica quiete, su tutto il territorio regionale è vietato compiere con mezzi motorizzati attività fuoristrada, anche su terreni innevati.

2   Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsivoglia tracciato e, in particolare, al sentieri ed alle mulattiere. Tale divieto è esteso alle piste e alle strade di uso silvo-pastorale di cui alla vigente normativa sul vincolo idrogeologico ed in materia forestale.

3   Qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela dell’ambiente, i Comuni possono interdire o regolamentare il transito ai mezzi motorizzati su strade di loro competenza territoriale.

4   È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli.

5   Sono esclusi dai divieti di cui al commi precedenti:

a)      i mezzi ed il personale impiegati nel lavori agro-silvo-pastorali nei lavori di opere pubbliche, nella sistemazione e gestione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nei lavori di recupero e sistemazione ambientale e territoriale;

b)      i mezzi ed il personale impiegati nelle operazioni di pronto soccorso di vigilanza antincendio di pubblica sicurezza, di protezione Civile nonché l veicoli utilizzati per servizio pubblico;

c)      i mezzi ed il personale impiegati per motivati scopi professionali

d)      i mezzi direttamente condotti da soggetti invalidi o portatori di handicap, fisici, se autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di circolazione stradale e muniti quindi dello specifico contrassegno;

e)      i mezzi dei proprietari, possessori, affittuari o comunque aventi titolo sulle abitazioni, sul pubblici esercizi e sul fondi serviti dal tracciato percorso, se condotti direttamente da loro o dai loro famigliari e muniti di specifico certificato rilasciato dal Comune ed indicante il tracciato consentito.

art. 8 lndividuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati

1   In deroga al divieto generale di cui al precedente articolo è permesso l’esercizio dell’attività fuoristrada con mezzi motorizzati su percorsi, opportunamente segnalati ed individuati ai sensi del Regolamento di cui al successivo comma 6 del presente articolo.

2   I percorsi fuoristrada già individuati alla data dl entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente decaduti.

3   L’utilizzo dei percorsi fuoristrada di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a scopo turistico-ricreativo, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e secondo modalità di fruizione che non comportino danno all’ambiente; come tali non possono insistere:

a)      in alvei e su greti fluviali, torrentizi e lacustri, e nelle relative aree dl esondazione;

b)      su rive e arenili lacustri, in zone umide, paludi, torbiere;

c)      su tutto il territorio regionale sito ad altitudine superiore al 2000 m sul livello del mare;

4   Le forme organizzate di attività e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive e non, possono svolgersi esclusivamente su aree a tale scopo adibite e delimitate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti ed ivi destinate ad uso sportivo e comunque al di fuori dei territori ricompresi nel sistema Regionale delle Aree Protette.

5   I percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di cui al comma 1, ad eccezione di quelli su terreni innevati, devono essere identificati su tracciati esistenti sul territorio.

6   La Giunta Regionale, con apposito Regolamento, disciplina:

a)      la documentazione e le procedure con cui le Comunità Montane, anche su segnalazione del Comuni interessati, ed i Comuni non classificati montani possono individuare percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di durata non inferiore a cinque anni, dandone comunicazione alla Provincia competente per territorio; nel caso in cui i percorsi fuoristrada proposti ricadano, in tutto o in parte, in territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette la loro individuazione, nel rispetto della legge lstitutiva dell’area protetta interessata, è subordinata al rilascio di un parere vincolante del relativo ente di gestione;

b)      i casi e le modalità con cui la Provincia, sentiti l Comuni e le Comunità Montane interessati, ha facoltà di autorizzare le attività e le manifestazioni di cui al precedente comma 4 sul percorsi individuati al sensi del presente articolo, nonché le garanzie che l soggetti organizzatori di tali attività devono fornire al fine di assicurare la salvaguardia dell’ambiente ed il ripristino dello stato del luoghi, fermo restando il divieto di svolgimento nel territori compresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette.

art. 9 Attività ciclistica e pedonale fuoristrada

1   L’utilizzo fuoristrada della bicicletta deve svolgersi nel rispetto dell’ambiente e dei limiti derivanti dalle leggi istitutive delle aree protette, non pregiudicando altresì la sicurezza dei pedoni presenti sui tracciati percorsi.

2   La Giunta Regionale, con apposito Regolamento, disciplina i casi e le modalità con cui la Provincia, sentiti i Comuni e le Comunità Montane interessati, ha facoltà di autorizzare le manifestazioni ciclistiche fuoristrada, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive e non, nonché le garanzie che i soggetti organizzatori di tali attività devono fornire al fine di assicurare la salvaguardia dell’ambiente ed il ripristino dello stato dei luoghi; nel caso in cui le predette manifestazioni. ricadano, in tutto o in parte1 in territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette la loro autorizzazione, nel rispetto della legge lstitutiva dell’area protetta interessata, è subordinata al rilascio di un parere vincolante del relativo ente di gestione.

3   È vietato calpestare durante l’attività escursionistica o danneggiare durante l’attività ciclistica l prati destinati a sfalcio, nonché l terreni sottoposti a cultura anche se non cintati e segnalati, fatte salve le attività disciplinate dalla L.R. 04.09.96 n. 70 e successive modifiche e integrazioni.

art 10 Sci fuori pista

1   Ove, su accertamento del Corpo Forestale, siano segnalati significativi danni o gravi rischi per la rinnovazione forestale, e, su accertamento degli Enti Locali, vengano riscontrate situazioni dl particolare criticità per la stabilità e l’equilibrio idrogeologico delle aree percorse, nonché al fine di garantire la tutela di specie della fauna selvatica, la Comunità Montana, anche sulla base degli appositi criteri adottati dalla Giunta Regionale al sensi dell’art 3, comma 11 lett. h della presente legge, dispone il divieto della pratica dello Sci fuori pista e la sua attuazione secondo le modalità indicate nel provvedimento, trasmettendo inoltre copia dello stesso alla Provincia e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell’art. 22 della presente legge.

2   Lo sci d’erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

art. 11 Piste da sci

1   Ove, su accertamento del Corpo Forestale, vengano riscontrati fenomeni di regressione della copertura vegetale e di erosione del terreno che compromettano l’equilibrio idrogeologico e vegetazionale delle aree utilizzate quali piste da sci e di quelle ad esse limitrofe, la Comunità Montana, anche sulla base degli appositi criteri adottati dalla Giunta Regionale al sensi dell’art 3, comma 1, lett. h della presente legge, dispone e approva l’esecuzione di operazioni di ripristino della copertura vegetale autoctona e di sistemazione e drenaggio del terreno, con onere a carico del gestore degli impianti di risalita, e trasmette copia del provvedimenti adottati alla Provincia e ai soggetti incaricati della vigilanza al sensi dell’art. 22 della presente legge.

2   Nelle attività di innevamento artificiale è vietato l’uso di additivi o catalizzatori di origine artificiale o naturale atti a favorire la germinazione del fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve, fatta eccezione per quelli totalmente biodegradabili utilizzati esclusivamente in occasione della preparazione delle piste di gara.

art. 12 Attività di volo alpino

1   Al fine dl garantire la ‘salvaguardia dell’ambiente naturale, limitare il disturbo a tutte le sue componenti ambientali, prevenire l’inquinamento acustico ed evitare l rischi a persone e cose derivanti da possibili distacchi dl valanghe o di frane causate da rumori. e vibrazioni, su tutto il territorio regionale posto ad altitudine superiore al 1500 m sul livello del mare non possono aver luogo:

a)      il decollo e l’atterraggio di mezzi aerei a motore, nonché lo sbarco di persone da essi;

b)      il sorvolo con mezzi aerei a motore a quota inferiore a 300 m dal suolo.

2   In deroga al divieti di cui al precedente comma 1, sono permessi, il decollo l’atterraggio ed il sorvolo di mezzi impiegati per il trasporto di animali, viveri e materiali o utilizzati per l’esecuzione di lavori pubblici o privati debitamente autorizzati: di tali attività devono essere preventivamente informati. dal committente il volo, la Comunità Montana ed il Comune competenti per territorio.

3   In deroga al divieti di cui al precedente comma 1, la Comunità Montana può autorizzare il decollo, l’atterraggio ed il sorvolo di mezzi impiegati per documentati motivi dl ricerca scientifica e per !’effettuazione di riprese professionali di natura fotografica, cinematografica e televisiva: copia del provvedimento autorizzativo di cui al presente comma deve essere trasmesso alla Provincia e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell’art 22 de!la presente legge.

4   Nel caso in cui le attività disciplinate dai commi 2 e 3 debbano svolgersi in territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree Protette queste possono avere luogo, nel rispetto della legge istitutiva dell’aera protetta interessata, a seguito del parere vincolante del relativo ente di gestione.

5   Il divieto e i disposti di cui ai precedenti commi non si applicano nei territori ricompresi nelle aree protette di competenza nazionale e ai mezzi della Polizia di Stato, de!l’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze Armate dello Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, del Vigili del Fuoco, nonché a quelli impegnati in operazioni di soccorso, di protezione civile, di prevenzione del rischio meteorologico, geologico e sismico, di prevenzione ed estinzione dl incendi, nonché a quelli impegnati comunque per motivi dl servizio pubblico.

Capo il Tutela della flora spontanea e di alcune specie della fauna selvatica

art. 13 Strato superficiale del terreno e vegetazione delle zone umide

1   La cotica erbosa, la lettiera e lo strato superficiale del terreno non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

2   Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di interventi edificatori, infrastrutturali, di urbanizzazione o di regimazione delle acque, nonché di attività estrattive nel rispetto delle norme vigenti.

3   I terreni collaterali e contermini a quelli su cui vengono eseguiti gli interventi di cui al comma 2 e che risultano interessati da asportazione o danneggiamento della cotica erbosa, della lettiera e dello strato superficiale del terreno nel corso dei lavori, debbono essere ricoperti, a intervento ultimato, con gli strati superficiali originari preventivamente conservati.

4   La prescrizione di cui al precedente comma Si applica altresì alle aree comunque coinvolte dall’escavazione degli interventi anche se non collaterali e contermini.

5   La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

6   La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell’equilibrio delle biocenosi, nonché l’alterazione del regolare deflusso delle acque la Provincia e l Comuni interessati promuovono il taglio o lo sfoltimento della vegetazione, fatte salve le vigenti norme e le esigenze in materia di polizia e manutenzione idraulica.

art. 14 Protezione della flora

1   Fatte salve forme di tutela più restrittive stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria, sono vietate la raccolta1 l’asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all’elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.

2   Per ogni specie non ricompresa nelle norme di tutela e nell’elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei, mentre non si pongono limiti alla raccolta delle specie vegetali commestibili più comunemente consumate.

3   L’elenco delle specie a protezione assoluta, nonché l limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori del Comuni e delle Comunità Montane e posti nelle zone a maggior afflusso turistico.

4   I divieti ed i limiti di cui al presente articolo non si applicano in caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo a dell’avente diritto su di esso.

5   La Provincia, su accertamento e segnalazione del Corpo Forestale dello Stato .può interdire temporaneamente le attività di cui al precedente comma per la tutela delle specie incluse nell’elenco di cui al comma 1: assegnando un equo indennizzo al proprietario od all’avente diritto.

6 in relazione ai divieti e limiti di. cui al presente articolo sono comunque le disposizioni previste per territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette.

art. 15 Piante officinali spontanee

1   La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26.05.1932, n. 772, non incluse nell’elenco di cui al 1o comma dell’art. 14, sono soggette alle disposizioni della L. 06.01.1931, n. 99, previa autorizzazione della Comunità Montana o del Comune per il territori non classificati montani, in cui avviene la raccolta.

2   Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su apposito modulo, sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio e devono indicare l quantitativi autorizzati nel rispetto del limiti di cui al R.D. 26.05.1932, n. 772.

art. 16 Tutela della fauna selvatica

1   Fatte salve le normative internazionali, nazionali, regionali e provinciali in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo lttico-venatorio, sono sanzionati il disturbo, il maltrattamento, la cattura e l’uccisione di esemplari di tutte le specie di fauna selvatica, nonché qualsiasi atto operato a danno di nidi, tane, o ricoveri delle specie suddette.

2   In deroga al divieto di cui al comma 1, sono fatte salve le attività mirate al contenimento e al controllo di specie e popolazioni animali per fini igienico-sanitari e di tutela delle colture e delle produzioni agro-alimentari.

3   È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa (Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyctena) o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti, nonché commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, fatte salve le attività di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.

4   Su parere del Corpo Forestale, è permessa la rimozione e la ricollocazione in siti idonei boscati di nidi (acervi) del gruppo - Formica rufa -costruiti nelle immediate vicinanze delle abitazioni.

5   È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l’uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il, commercio dei rospi.

6   In deroga al comma 5, dal 1o luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20- esemplari per persona, e vietato comunque l’uso della guada o di altre reti per la cattura di tali anfibi.

7   Dal 10 Settembre al 31 ottobre di ogni anno e consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona; in deroga a quanto sopra stabilito dalla Provincia, su proposta del Comune competente per territorio può autorizzare i residenti che facciano domanda e che intendono svolgere l’attività al fine di allevamento alla raccolta, con anticipo al 1o luglio, di un quantitativo superiore: la citata autorizzazione in deroga ha durata annuale, deve indicare l quantitativi massimi autorizzati e le modalità; di allevamento.

8   È vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (Austropotamobius pallipes): il succitato divieto non si applica nel confronti di coloro che curano l’allevamento delle suddette specie di animali e ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

9   La raccolta delle specie di cui è concessa la cattura ai sensi del presente articolo è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Capo lll Tutela dei funghi epigei spontanei e dei prodotti vegetali selvatici

art. 17 Funghi epigei spontanei e prodotti vegetali selvatici

1   La presente legge, anche in recepimento della vigente normativa nazionale, tutela i funghi epigei spontanei, anche non commestibili o velenosi, nonché l seguenti prodotti vegetali selvatici:

a)      l muschi;

b)      le fragole;

c)      i lamponi;

d)      i mirtilli;

e)      le bacche di ginepro.

2   La raccolta del funghi epigei spontanei commestibili è consentita per la quantità giornaliera e individuale di tre chilogrammi nel rispetto del seguenti limiti numerici:

a)      Le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus Boletus pinicola, Arnanita caesarea, fino ad un massimo di 10 esemplari. complessivamente;

b)      le altre specie commestibili fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente ad eccezione della specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) per la quale non sono stabiliti limiti numerici di raccolta;

3   Per la raccolta del prodotti vegetali selvatici non vi sono limiti eccetto per i muschi la cui asportazione è vietata.

4   La raccolta del funghi epigei spontanei commestibili deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo alla pulizia degli stessi.

5   I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire !a diffusione delle spore; e vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica.

6   È vietato usare nella raccolta del funghi epigei spontanei commestibili e del prodotti vegetali selvatici rastrelli, pettini, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è altresì vietato raccogliere, danneggiare o distruggere tutti l funghi epigei spontanei, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo.

7   La raccolta dei funghi epigei e dei prodotti vegetali selvatici è vietata dal tramonto alla levata del sole ed è altresì vietata nei territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette, salvo diversa disposizione degli enti di gestione e previo il possesso del tesserino di cui all’art. 18.

art 18 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili

1   La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili di cui al precedente art. 17 è consentita previo il possesso di apposito tesserino avente validità sull’intero territorio regionale.

2   Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è un’autorizzazione personale, suscettibile di rinnovo, nonché revocabile nei casi previsti dalla presente legge.

3   Ai fini della sua validità per l’anno solare in corso è richiesto il versamento annuale di una somma stabilita con cadenza biennale con provvedimento regionale.

4   Le risorse finanziarie introitate in applicazione del presente articolo sono destinate alle Comunità Montane; tali risorse sono da utilizzarsi per la tutela e la salvaguardia del territorio montano ed in particolare per le seguenti finalità:

a)      alla predisposizione di idonea segnaletica in applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della presente legge;

b)      al ripristino, manutenzione e segnalazione della sentieristica pedonale nelle aree boscate;

c)      all’esecuzione degli interventi e delle iniziative di cui al comma l dell’art. 6 della presente legge e alla loro successiva manutenzione;

d)      all’espletamento di specifiche attività delle Guardie Ecologiche di cui al successivo art. 23 della presente legge, concordate con la Provincia. competente per territorio;

e)      alla gestione amministrativa della presente legge;

f)        al proprietari, possessori o conduttori dei fondi, boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e manutenzione del sottobosco.

5   Le modalità di rilascio e rinnovo del tesserino di cui al presente articolo, nonché di riscossione delle somme di cui al comma 3 e di riparto delle risorse finanziarle cosi introitate sono stabilite con apposito Regolamento della Giunta Regionale.

6   La Provincia sentite la Comunità Montana interessata o il Comune nelle zone non classificate montane, su richiesta dei soggetti di cui al successivo art. 19, può autorizzare la costituzione di aree delimitate ai sensi dell’art. 841 e seguenti del Codice Civile ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.

7   Nelle aree di cui al comma precedente restano valide le disposizioni del primo comma del presente articolo e degli artt. 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24.

Capo lV Disposizioni particolari

art. 19 Deroghe per l proprietari dei fondi

1   Fatto salvo il divieto di cui all’art 14 comma 1 e con riferimento alle specie animali e vegetali, nonché fungine di cui è consentita la raccolta e la cattura al sensi della presente legge, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all’usufruttuario, al coltivatore del fondo, all’avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

art. 20 Autorizzazione in deroga

1   Qualora non ne derivi grave compromissione per l’equilibrio naturale o ambientale la Provincia su proposta della Comunità Montana o del comune nelle zone non classificate montane ai sensi della vigente normativa, può autorizzarne i residenti, per l quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito e nell’osservanza delle norme vigenti in materia fiscale e di commercializzazione, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2o comma dell’articolo 14, di funghi epigei spontanei commestibili. di rane e di molluschi in quantitativi superiori a quelli consentiti alla presente legge, fatte salve le altre norme di cui agli articoli precedenti e, nel caso di raccolta di specie fungine, previo il possesso e la presentazione del tesserino di cui all’art. 18 valido per l’anno di richiesta.

2   Le autorizzazioni alla raccolta, rilasciate su apposito modulo, hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e devono indicare i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

art. 21 Raccolta per fini scientifici e didattici

1   In deroga agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 della presente legge la Provincia può autorizzare, per periodi non superiori ad un anno, per fini didattici, scientifici e di prevenzione sanitaria, alla raccolta e alla detenzione delle specie indicate nella domanda, gli istituti universitari, l musei naturalistici pubblici e gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica che ne facciano richiesta per i propri dipendenti e per gli scopi suddetti: la richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, l dati relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta.

2   La Provincia, in deroga al disposti del comma 6 dell1art. 17, può autorizzare, per periodi non superiori ad un anno, le associazioni micologiche e naturalistiche al prelievo ed alla detenzione del funghi epigei non commestibili o velenosi delle specie indicate nella domanda, secondo quantitativi da stabilirsi comunque non eccedenti l limiti dl peso di cui al comma 2 dell’art. 17, in occasione di mostre1 di seminari e pubblicazioni, nonché di altre manifestazioni di particolare interesse micologico, scientifico e naturalistico e previo il possesso e la presentazione del tesserino di cui all’art. 18 valido per l’anno di richiesta rilasciato al soci l cui nominativi sono inseriti nella istanza per l’ottenimento della autorizzazione.

3   In deroga agli articoli 13-14-15-16 della presente legge la Provincia può autorizzare le associazioni naturalistiche e di tutela ambientale, per periodi non superiori ad un anno e per fini didattici ed espositivi, alla raccolta e alla detenzione delle specie indicate nella domanda.

4   La richiesta di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, con allegato l’atto costitutivo dell’associazione ed un curriculum relativo alle attività svolte da questa in passato, deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l’autorizzazione, la durata, le modalità e le quantità di raccolta.

5   Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione di cui al commi 1, 2 e 3 sia finalizzata alla effettuazione di operazioni di raccolta in territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette, il suo rilascio è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.

6   La Provincia emette l provvedimenti autorizzativi da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza e ne trasmette copia alla Regione e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell’art 22 della presente legge.

Titolo lll Vigilanza, sanzioni e procedura amministrativa

art. 22 Vigilanza

1   La vigilanza sull’osservanza della presente legge e l’accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, agli. agenti di vigilanza ittico-venatoria dipendenti dalle Province e a quelli che saranno riconosciuti idonei dalle stesse tramite corsi con esame finale formulati su contenuti in materia stabiliti dalla Regione, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti del consorzi forestali pubblici, agli agenti addetti alla vigilanza del parchi nazionali, regionali e provinciali,  alle Guardie Ecologiche di cui al successivo art. 23, nonché agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, fermo restando le funzioni dell’ ARPA di cui alla L.R. 60/95; all’ aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge provvedono gli enti competenti.

2   Le Guardie ittiche Volontarie già istituite ai sensi della vigente normativa e le Guardie volontarie delle associazioni venatorie- agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, nonché quelle delle associazioni piscatorie, in possesso della qualifica di Guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull’osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla Provincia competente per territorio, secondo modalità stabilite dalla Regione

3   I soggetti di cui ai commi 1 e 2 esercitano la vigilanza in materia di abbandono di rifiuti con l’applicazione dell’art. 50 comma 1 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 ferme restando le competenze di cui agli art. 55 e 55 bis del D. Lgs 05.02.1997 n.221

4   La Regione, le Province, le Comunità Montane e Comuni dispongono mediante il personale di cui al 1o comma, anche su segnalazione o esposto presentato da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, immediati sopralluoghi per pervenire all’accertamento di eventuali trasgressioni. ferme restando la competenza e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e le attività di iniziativa del soggetti di cui ai commi 1 e 2.

art. 23 Guardie Ecologiche

1   Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le seguenti funzioni nell’ambito delle attività e dei servizi disposti dalla Provincia da cui sono gestite e organizzate nei limiti territoriali della stessa:

a)      promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale e del relativi problemi di protezione e tutela, con particolare riferimento alla legislazione vigente;

b)      vigilano sull’osservanza delle norme contenute nella presente legge, nel suoi regolamenti di applicazione e nelle leggi regionali e nazionali che affidano ad esse compiti di vigilanza, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, su quelle contenute in regolamenti e ordinanze comunali in materia di tutela dell’ambiente e del verde urbano ed extraurbano;

c)      accertano, durante lo svolgimento del servizio, la violazione di disposizioni contenute nella normativa di cui al punto b) che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniari

d)      collaborano con il personale indicato all’art. 22, nonché con gli Organi dello Stato e di altri Enti od istituzioni pubbliche, alla vigilanza sull’osservanza della legislazione in materia ambientale, segnalando le infrazioni rilevate

2. La Guardia Ecologica durante lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al comma precedente è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 C.P. e non può prestare servizio armata.

3   L’esercizio del servizio di vigilanza ecologica è volontario, onorario ed è prestato a titolo gratuito e non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro né può essere valutato quale titolo di merito preferenziale nell’ambito di procedure concorsuali. La Regione non riconosce alcuna forma di associazionismo o organizzazione autonoma tra le Guardie Ecologiche.

4   La disciplina delle attività e le modalità di nomina della Guardie Ecologiche sono stabilite nell’apposito regolamento regionale di esecuzione.

5   Per l’istruzione delle Guardie Ecologiche, la Regione, nell’ambito della normativa in materia dl formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

6   I cittadini già in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria al sensi della L.R. 32/1982, qui abrogata, sono confermati nelle funzioni derivanti dalle leggi nazionali e regionali che affidano a tale figura compiti dl vigilanza, con la conseguente attribuzione della nuova qualifica di Guardia Ecologica: tale personale al fini del prosieguo dell’attività di vigilanza è tenuto alla frequenza ed al superamento di un apposito corso di aggiornamento, organizzato e gestito dalla Provincia di appartenenza secondo modalità dettate dalla Regione.

art. 24 Sanzioni amministrative

Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a)      per le violazioni dell’art. 7 commi 1, 2, 3 si applica la sanzione da € 50 a € 500 (da L. 96.813,5 a L. 968.135); per quella di cui all’art. 7 comma 4 Si applica la sanzione di € 40 (L. 77.45078);

b)      per la violazione dell’art. 8 comma 3 s1 applica la sanzione da € 40 a € 250 (da L. 77.450,8 a L. 484.067,5); per quella dell’art. 8 comma 4 e 6 lett. b si applica la sanzione da € 2.500 a € 15.000 (da L.4.840.675 a L. 29.044.050) a carico degli organizzatori di attività e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive e non, al di fuori delle aree a ciò adibite o in violazione del regime autorizzativo di cui all’apposito Regolamento e da € 40 a € 250 (da L. 77.450 a L.484.067 a carico dei singoli partecipanti a tali attività e manifestazioni; in caso di mancato rispetto delle garanzie e delle prescrizioni richieste e stabilite in sede autorizzativa ex art. 8, comma 6, lett. b si applicano le procedure di cui all’apposito Regolamento;

c)      per le violazioni di cui all’art. 9 comma 1 si applica la sanzione da €25 a € 250 (da L. 48.406,75 a L. 484.067,5); per quella di cui all’ art 9 comma 2 in caso di svolgimento di manifestazioni ciclistiche fuoristrada, sia a carattere amatoriale che agonistico - competitive e non - senza autorizzazione si applica la sanzione da €2500 a €.7500 (da L. 4.840.675 a L. 14.522.025) a carico degli organizzatori e da € 25 a €250 (da L. 48406 a L. 484067) a carico dei singoli partecipanti a queste; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni richieste e stabilite in sede autorizzativa ex art. 9, comma 2 si applica la sanzione di € 40 (L. 77.450)

d)      per la violazione dell’-art. 10 si applica la sanzione di € 50 ( L. 96.813)

e)      per la violazione dell’art. 11 comma 1 si applica la sanzione di € 10000 ( L. 19362700) per ogni ettaro di pista da sci che permane in stato di degrado per la non esecuzione, nei termini prescritti, delle opere di ripristino disposte con onere a carico del gestore degli impianti di risalita e per quella di cui al comma 2 si applica la sanzione di € 10.000 (L. 19.362.700) nel caso di utilizzo delle sostanze vietate nella produzione di neve artificiale;

f)        per le violazioni dell’art. 12 commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione da € 500 a € 5.000 (da L. 968.135 a L. 9.681.350) al pilota del mezzo e da €40 a €250 ( daL. 77450 a L. 484067) a ogni singolo trasportato, inoltre in caso di violazione dell’art. 12 comma 3 e 4 si applica la sanzione da € 1.500 a € 5.000 (da L. 2.904.405 a L. 9681350) al committente il volo; in caso di non ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione di €150 (L. 290.440,5)

g)      per le violazioni dell’art. 13 comma 1 si applica la sanzione di € 10 (L. 19.362,7) per ogni mq di cotica erbosa, lettiera o strato superficiale del terreno asportato, trasportato o commerciato, per quelle di cui all’art: 13 commi 3 e 4 comporta la sanzione di € 10 (L. 19.362,7) per ogni mq di terreno la cui lettiera o strato superficiale siano stati asportati o danneggiati e successivamente non ricoperti; per quella di cui all’ art. 13 comma 6 si applica la sanzione di € 10 (L.19.362,7) per ogni mq di vegetazione danneggiata o distrutta;

h)      per le violazioni dell’art. 14, comma 1 si applica la sanzione amministrativa da €25 a € 150 (da L. 48.406,75 a L. 290.440,5) aumentata di € 5 (L. 9.681,35) per ogni esemplare raccolto, asportato, danneggiato o commerciato, per quella di cui al comma 2 si applica la sanzione da € 5 a € 30 (da L. 9.681,35 a L. 58.088,1) aumentata di € 1 (L. 1.936,27) per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

i)        per la violazione dell1art. 15, si applica la sanzione da € 25 a € 150 (da L 48406,75 a L.290.440,5);

l)        per le violazioni dell’art. 16 commi 1, 3, 4, 5, 8, 9 si applica la sanzione di € 100 (L. 193.627) e per quella dell’ art. 16 commi 6 e 7 Si applica la sanzione di € 20 (L. 38.725,4) più € 3 (L. 5.808,8) per ogni esemplare raccolto eccedente la quantità consentita nel periodo di raccolta; per l’attività di raccolta ai fini di allevamento di cui all’ art. 16 comma 7 si applica la sanzione di € 250 (L. 484.067,5) in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 7. medesimo: al trasgressore verrà ritirata e revocata l’autorizzazione e non potrà beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso;

m)   per la violazioni dell’art. 17 commi 2, 4, 5, 6, 7 si applica la sanzione da € 25 a € 150 (da L. ‘48.406,7 à L 290.440,5) e nel caso di raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi pari 0 superiori al doppio dei limiti consenti si applica la sanzione aggiuntiva del ritiro e della revoca del tesserino di cui all’art. 18, se posseduto dal trasgressore; per la violazione dell’art. 17 comma 3 si applica la sanzione di €100 (L. 193.627);

n)      per la violazione dell’art. 18 Si applica la sanzione da € 75 a €500 (da L. 145.220,25 a L. 484.067,5);

o)      per la violazione dell’art. 20 Si applica la sanzione di € 250 (L. 484.067,5) in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20: al trasgressore verrà ritirata e revocata l’autorizzazione e non potrà beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso;

p)      per la violazione dell’art. 21 commi 2 e 3 Si applica la sanzione di € l .500 ( l.2904.405) all’Associazione che faccia attività didattica o allestisca mostre o seminari con l’impiego di specie non raccolte in virtù dell’autorizzazione di cui al medesimo comma e di € 100 ( L.193.627) al componente della Associazione regolarmente autorizzata che effettui una raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento stesso: il trasgressore non potrà inoltre continuare ad usufruire del regime autorizzativi in essere ed il suo nominativo non potrà più essere inserito in successive richieste di autorizzazione.

3   La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’lSTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1o dicembre di ogni biennio, la Regione fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 10 gennaio successivo.

art. 25 Procedura amministrativa e contenzioso

1   Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge Si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 24 .11.1981, n. 689.

2   in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per la violazione delle norme della presente legge provvede la Provincia nel rispetto della procedura di cui alla L. 689/1981.

3   Avverso le ordinanze ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla L.689/1981.

art. 26 Proventi e relazione annuale.

1   Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell’art. 16 della L. 689 dell'11/981 ovvero a seguito di ordinanza ingiunzione1 sono introitati nel bilancio delle singole Province che li utilizzano per il raggiungimento degli scopi di, cui la legge stessa.

2   La Provincia trasmette alla Regione entro il 31.06 di ogni anno un’apposita relazione sullo stato di ‘applicazione della legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all’impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie destinate alle Comunità Montane ai sensi dell’art. 18 della presente legge.

art. 27 Potere sostitutivo.

1   Relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita nei confronti degli Enti Locali il potere sostitutivo di cui all’art. 14 della L.R. 34/1998 in caso di grave inadempienza o di illegittimità nell’esercizio delle funzioni affidate, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli Enti inadempienti.

Titolo IV Disposizioni finanziarie e finali

art. 28 Disposizioni finanziarie

1   All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:

a)      nel titolo l - parte corrente “Spese per iniziative formative, borse di studio, documentazione ed informazione per il raggiungimento delle finalità e la diffusione dei principi di cui alla presente legge”, con dotazione per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 di Lire 300.000.000 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 15910 iscritto nei corrispondenti esercizi finanziari.

b)      nel titolo l - parte corrente “Contributi a Enti Locali Territoriali per iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione e documentazione per la conoscenza delle problematiche ambientali ed Un corretto utilizzo delle risorse, nonché a Enti Pubblici per il sostegno delle attività di cui all’art. 6 lett. b” con dotazione per memoria per l’anno 2001 e con dotazione di Lire 300.000.000          per gli anni 2002 e 2003 da determinarsi, rispettivamente, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 15640 iscritto nell’esercizio finanziario 2002 e dello stanziamento del capitolo 15250 scritto nell’esercizio finanziano 2003.

c)      nel titolo parte corrente “Erogazione fondi alle Province per !’esercizio delle funzioni conferite” con dotazione per memoria per ,:.anno 2001 e con dotazione di lire 400 milioni per gli anni 2002 e 2003 da determinarsi mediante riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento del cap. 15910 e di lire 200 milioni dello stanziamento del cap. 15640 iscritti nell’esercizio finanziano 2002 nonché di lire 200 milioni dello stanziamento del cap. 15910 e di lire 200 milioni dello stanziamento del cap. 15250 iscritti nell1esercizio finanziano del 2003.

d)      nel titolo il - spese di investimento “Contributi a soggetti pubblici per l’esecuzione degli interventi di cui al art.. 6 lett. a) e lett c)”, con dotazione per memoria per l’anno 2001 e con dotazione di Lire 1.500.000.000 per l’anno 2002 previa riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 26940 iscritto nel corrispondente esercizio finanziario; alla dotazione per l’anno 2003 e per gli anni successivi Si provvederà con le successive leggi finanziarie.

art.29 Abrogazione

1   Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a)      Legge regionale 02.11.1982 n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”;

b)      Legge regionale 21.06.1984 n. 29 “Legge Regionale 02.11.1982 n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale” - Modifica ed integrazione degli articoli 27, 33, 38.”.

c)      Al comma 6, articolo 2 della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione Legge regionale 12.08.1981 n. 27” le parole: o accedere a strutture agrituristiche”.

art. 30 Disposizioni finali

1   La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO:  Elenco specie vegetali a protezione assoluta