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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 30/2000
« Attività di vigilanza ambientale delle Guardie giurate volontarie »
1. La Regione Molise riconosce le finalità sociali e civili dell’attività delle Guardie giurate volontarie delle Associazioni di tutela ambientale riconosciute e presenti sul territorio regionale, e ne favorisce lo svolgimento salvaguardandone l’autonomia.
1. La vigilanza volontaria ambientale consiste in un servizio di informazione, prevenzione e controllo, nonché di repressione degli illeciti, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di protezione degli animali, della flora, dell’ambiente, del paesaggio e della salute umana. 2. L’attività di vigilanza ambientale volontaria è svolta da personale volontario appartenente alle Associazioni di tutela ambientale, cui al precedente art. 1, al quale sono riconosciuti la qualifica ed i poteri di guardia particolare giurata, ai sensi degli artt. 133 e segg. del R.D. n. 773/1931 e degli artt. 250 e 255 del R.D. n. 635/1940, e dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998, previa partecipazione ai corsi e superamento dell’esame previsti dai successivi artt. 4 e 5. 3. Le Guardie giurate volontarie nello svolgimento delle proprie funzioni rivestono, altresì, la qualifica di agenti di polizia amministrativa e quella di Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art. 357 C.P, e sono titolari in ogni circostanza dei poteri di cui all’art. 13 della legge n. 689/1981. Esse assumono la denominazione di « Guardie Ambientali Volontarie ». 4. Il servizio di vigilanza volontaria ambientale si svolge secondo le modalità previste dalle norme di servizio emanate con specifico regolamento dalle Associazioni di tutela ambientale di appartenenza sottoposto ad approvazione del Questore della provincia nel cui territorio il servizio stesso viene disimpegnato.
1. Le Associazioni possono richiedere al Presidente della Provincia, competente per territorio, l’approvazione della nomina a Guardia giurata volontaria di propri aderenti per lo svolgimento di funzioni di vigilanza sull’osservanza delle norme comunitarie, statali, regionali e degli enti locali in materia di tutela degli animali, della flora, dell’ambiente, del paesaggio e della salute umana, elencate nell’allegato A della presente legge. La nomina e la relativa approvazione avviene per ambiti di materie omogenee corrispondenti agli indirizzi stabiliti per i corsi di preparazione delle Guardie giurate volontarie. Le Guardie giurate volontarie esercitano le proprie funzioni di vigilanza anche sulle eventuali modifiche comunque apportate alle fonti normative elencate nel predetto allegato A. 2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio Decreto, ha facoltà di ampliare ed aggiornare l’elenco delle fonti normative contenute nel predetto allegato A, udito il parere delle Associazioni ambientaliste riconosciute. Il Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
1. La Giunta regionale stabilisce con propria delibera, entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un completo programma di studi valevole per la preparazione delle aspiranti Guardie Ambientali Volontarie, sentite le Associazioni ambientaliste riconosciute. 2. Detto programma sarà articolato in indirizzi, stabiliti sentite le Associazioni, ciascuno dei quali costituito da una o più fonti normative omogenee per argomento e corrispondenti alla competenza funzionale per settori normativi, di cui all’allegato A, che sarà attribuita al personale di vigilanza volontaria ambientale con il decreto del Presidente della Provincia. 3. La Giunta Regionale stabilisce, altresì, udite le Associazioni di cui al precedente art. 1, i soggetti pubblici e privati aventi facoltà di organizzare i corsi per le Guardie Ambientali Volontarie.
1. Al termine del corso è previsto un esame di idoneità svolto dinanzi ad apposita Commissione d’esame, nominata dalla Regione entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La Commissione, formata da personale esperto dipendente della Regione, resta in carica tre anni, ed elegge nel proprio seno un Presidente. La Commissione è integrata da un membro indicato dal soggetto organizzatore del corso. 2. La Giunta regionale con propria delibera stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione; stabilisce altresì le materie d’esame, udite le Associazioni ambientaliste di cui al precedente art. 1, nonché i criteri di valutazione dei candidati. 3. La Commissione rilascia ai candidati, che abbiano superato l’esame, un attestato di idoneità alla vigilanza sui settori normativi prescelti dalle aspiranti Guardie.
1. Le Guardie giurate volontarie già in servizio all’entrata in vigore della presente legge conservano le funzioni e competenze indicate dal decreto di nomina, le quali potranno essere integrate con altre previste negli ambiti di competenza funzionale, di cui al precedente art. 4, comma 2, previo corso di formazione e superamento dell’esame finale.
1. L’attività delle Guardie Ambientali Volontarie giurate è coordinata dalle Province, salvo quanto stabilito dal successivo art. 8, comma 2, nel rispetto dei regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 4, previa intesa con le Associazioni interessate.
1. La Regione, gli Enti e le Agenzie regionali, gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le Associazioni, di cui al precedente art. 1, finalizzate ad attività di prevenzione, di sorveglianza e più in generale di tutela nelle materie di competenza delle Guardie Ambientali Volontarie. 2. In tal caso le attività convenzionate sono coordinate dall’Ente interessato, nel rispetto dei regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 4, previa intesa con le Associazioni interessate.
1. La Regione devolve una quota pari al 75% delle proprie entrate, derivanti per infrazioni amministrative dai verbali redatti da Guardie Ambientali Volontarie di cui alla presente legge, al Fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima. Ugualmente, in favore del Fondo ciascun Ente locale e regionale, ancorché non convenzionato con le Associazioni di cui al precedente art. 1, provvede per le proprie analoghe entrate previste da leggi regionali. 2. Una quota pari all’80% del Fondo viene attribuita quale contributo alle Associazioni di appartenenza delle Guardie Ambientali Volontarie giurate di cui al precedente comma, in ragione delle sanzioni elevate dalle Guardie volontarie medesime in un anno e regolarmente introitate dall’Ente competente. Il contributo è attribuito su richiesta delle Associazioni di appartenenza delle Guardie giurate volontarie, che hanno elevato le sanzioni, da presentarsi entro il 31 marzo di ciascun anno alla Giunta regionale, esclusivamente per il sostegno delle proprie documentate attività volontarie di vigilanza o per la realizzazione di specifici progetti comunque inerenti alla vigilanza volontaria, ovvero per l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per le Guardie giurate volontarie. 3. La restante quota del 20% del Fondo è attribuita senza distinzioni quale contributo, per i medesimi fini di cui al precedente comma 2, alle Associazioni ambientaliste di cui alla presente legge che svolgano attività di vigilanza attraverso proprie Guardie Ambientali Volontarie, su richiesta delle Associazioni medesime. 4. Qualora il Fondo regionale nell’anno in corso non venga impegnato completamente, la parte restante sarà utilizzata l’anno successivo entrando a far parte della somma indistinta del Fondo medesimo. 5. La Giunta regionale con propria delibera stabilisce le modalità ed i tempi della rendicontazione da parte delle Associazioni dei contributi ottenuti derivanti dal Fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della Regione.
1. Le circolari ed i pareri comunque espressi, posti in essere da organi ed uffici della Regione e dagli Enti sub-regionali relativamente alle materie di cui al successivo allegato A, e che risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati in copia alle Associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie Guardie Ambientali Volontarie.
1. Qualora le normative regionali in vigore prevedano tra gli organi con compiti di vigilanza o di tutela dell’ambiente personale volontario appartenente alle Associazioni di cui al precedente art. 1, le stesse dovranno essere applicate ed interpretate in conformità della presente legge. 2. Le norme regionali comunque in contrasto con quelle previste dalla presente legge si intendono abrogate, ovvero - se di natura più generale - disapplicate alla materia oggetto della presente legge. 3. Fino a quando le competenze di approvazione della nomina a Guardia particolare giurata non saranno di fatto passate alle Province, a norma dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998, dette funzioni ai fini della presente legge continuano ad essere svolte dai Prefetti. 4. Con riferimento alle Associazioni, di cui al precedente art. 1, iscritte nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge regionale n. 3/1995. 5. Le modifiche alla presente legge sono adottate previa audizione delle Associazioni ambientaliste, di cui al precedente art. 1, da parte della competente Commissione consiliare permanente. 6. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare come Legge della Regione Molise.
Le Guardie giurate volontarie delle Associazioni di tutela ambientale (Guardie Ambientali Volontarie) possono esercitare la propria attività di vigilanza nell’ambito delle seguenti norme:
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della presente legge le Guardie Ambientali Volontarie esercitano le funzioni di vigilanza anche sulle eventuali modificazioni ed integrazioni che sono state nel frattempo apportate alle fonti normative elencate nei settori del presente allegato A senza necessità di aggiornamento del medesimo.
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