LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 19-07-1992
REGIONE MARCHE
Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 65
del 27 luglio 1992 |
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell' ambiente e ne favorisce lo sviluppo.
A tale fine promuove la formazione di guardie
volontarie che svolgono attività di informazione e di
vigilanza ecologica.
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ARTICOLO 2
Compiti del servizio volontario
di vigilanza ecologica
1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto
da guardie volontarie con le modalità di cui alla presente
legge.
2. Le guardie ecologiche volontarie:
a) segnalano agli organismi competenti le alterazioni
ambientali, ipotizzandone, ove possibile, cause e conseguenze
e seguono gli effetti degli interventi di risanamento
ambientale;
b) collaborano, operando secondo le direttive da questi
emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti
alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico
ed atmosferico; smaltimento dei rifiuti; escavazioni di
materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e
della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del
patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi
boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale.
A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano,
ove possibile, le generalità del trasgressore;
c) accertano nei limiti dell' incarico ricevuto le violazioni,
comportanti l' applicazione di sanzioni amministrative, di
disposizioni di leggi o di regolamenti nelle materia di
protezione del patrimonio naturale e dell' ambiente, tra
cui anche quelle relative alle oasi e zone di ripopolamento
e cattura, nonchè le violazioni dei provvedimenti istitutivi
di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione
e attuazione;
d) collaborano con le autorità competenti nei soccorsi in
caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere
ecologico.
3. L' espletamento del servizio di vigilanza ecologica
volontaria ha carattere gratuito e non dà luogo a costituzione
di rapporto di lavoro.
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ARTICOLO 3
Organizzazione delle guardie ecologiche volontarie
1. Le guardie ecologiche volontarie si organizzano in
gruppi provinciali dotati di un proprio regolamento di
servizio, compatibilmente con i regolamenti delle singole
associazioni, approvato dall' autorità di pubblica sicurezza
ai sensi dell' articolo 2 del RDL 26 settembre 1935,
n. 1952. Tale regolamento può prevedere l' organizzazione
di guardie ecologiche volontarie a cavallo.
2. I gruppi provinciali costituiscono lo strumento attraverso
il quale le province, nonchè gli enti e organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del
patrimonio naturale e dell' ambiente, intrattengono i rapporti
con le guardie ecologiche volontarie.
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ARTICOLO 4
Reclutamento
1. Il reclutamento delle guardie ecologiche volontarie
avviene sulla base di domande presentate dagli interessati
alla provincia.
2. Possono essere nominati guardie ecologiche volontarie
soltanto coloro che posseggono i requisiti previsti
dall' articolo 138 del RD 773/ 1931.
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ARTICOLO 5
Competenze della Regione
1. La giunta regionale svolge compiti di indirizzo e
coordinamento delle attività delle guardie ecologiche
volontarie e in particolare cura il coordinamento dei corsi
di formazione professionale di cui all' articolo 9 e il coordinamento
delle attività dei gruppi provinciali.
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1
la Regione, entro sei mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, emana un apposito regolamento.
3. La consulta ecologica di cui alla LR 17 dicembre
1981, n. 40 esprime pareri e formula proposte alla giunta
regionale in merito alle attività delle guardie ecologiche
volontarie e all' assegnazione dei necessari mezzi finanziari
alle province, nonchè ai provvedimenti di revoca o
di sospensione dall' incarico di guardia ecologica volontaria.
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ARTICOLO 6
Competenze delle province
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
a) procedere alla nomina delle guardie ecologiche volontarie.
La nomina è disposta nei confronti di chi ha superato
i corsi di cui all' articolo 9. Il relativo provvedimento
definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica
volontaria è chiamata ad adempiere in relazione
alle diverse normative ambientali, con riferimento all' articolo
2 della presente legge ed in particolare elenca le
norme che prevedono sanzioni amministrative per la cui
violazione viene conferito il potere di cui alla lettera d) del
comma 2 dell' articolo 2 della presente legge;
b) redigere i programmi per lo svolgimento, delle attività
delle guardie ecologiche volontarie, nel rispetto del regolamento
regionale emanato ai sensi del comma 2 dell' articolo
5 della presente legge, d' intesa con gli enti pubblici
titolari di competenza in materia di tutela del patrimonio
naturale e dell' ambiente e con le associazioni ambientalistiche
riconosciute a norma dell' articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349;
c) organizzare i corsi di formazione professionale e di
aggiornamento di cui all' articolo 9;
d) stipulare contratti di assicurazione contro gli infortuni
in cui le guardie ecologiche volontarie possono incorrere
nell' espletamento del servizio e contratti di assicurazione
sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati
dalle guardie ecologiche volontarie nello svolgimento
dell' incarico;
e) assicurare alle guardie ecologiche volontarie l' assistenza
legale gratuita in relazione a fatti o atti connessi
a motivi di servizio.
f) mettere a disposizione dei gruppi di guardie ecologiche
volontarie mezzi e attrezzature da destinare al servizio.
2. Le province istituiscono e provvedono all' aggiornamento
di un elenco delle guardie ecologiche volontarie a
loro servizio.
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ARTICOLO 7
Approvazione della nomina
delle guardie ecologiche volontarie
1. La nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui
alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 6 è sottoposto
all' approvazione del prefetto ai sensi dell' articolo 138 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al RD
18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento
davanti al pretore ai sensi dell' articolo 250 del RD
6 maggio 1940, n. 635.
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ARTICOLO 8
Doveri delle guardie ecologiche volontarie
1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare
con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie
funzioni con le modalità previste nei programmi di lavoro
predisposti dalle province.
2. Nel caso in cui le guardie ecologiche volontarie accertino
violazioni alle disposizioni in materia ambientale che
comportino l' applicazione di sanzioni amministrative sono
tenute a redigere un verbale ai sensi dell' articolo 255 del
RD 635/ 1940 che deve essere immediatamente inviato
all' autorità competente all' irrogazione della sanzione,
nonchè alla provincia competente.
3. Nello svolgimento dei propri compiti la guardia
ecologica volontaria non può essere armata, anche se
regolarmente autorizzata al porto d' armi.
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ARTICOLO 9
Corsi di formazione
e di aggiornamento professionale
1. Le province, nel rispetto di quanto disposto dal
regolamento di cui al comma 2 dell' articolo 5 e sentite le
associazioni ambientalistiche riconosciute a norma
dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituiscono
e gestiscono corsi di formazione e aggiornamento
per volontari da adibire al servizio di guardia ecologica,
determinando il numero massimo dei soggetti ammissibili.
2. I corsi si concludono con un esame teorico - pratico.
La commissione d' esame, nominata con provvedimento
della provincia, è presieduta da un funzionario della
provincia con qualifica di dirigente ed è composta da due
esperti in discipline ecologiche ed ambientali, da un
esperto in legislazione in materia ambientale e da un
funzionario di pubblica sicurezza, designato dal prefetto.
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ARTICOLO 10
Guardie ecologiche già in servizio
1. Le guardie giurate nominate ai sensi di legge vigenti
e con compiti di vigilanza ecologica, che prestano la loro
attività alla data di entrata in vigore della presente legge
vengono nominate guardie ecologiche volontarie ai sensi
della presente legge senza l' obbligo di frequentare dei
corsi di formazione di cui all' articolo 9. Esse sono tenute
tuttavia a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al
medesimo articolo 9.
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ARTICOLO 11
Sospensione e revoca dell' incarico
1. Con provvedimento della provincia, sentiti i rappresentanti
del gruppo provinciale e la consulta ecologica
regionale, l' incarico di guardia ecologica volontaria può
essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in
caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti
assegnati e può essere revocato ove si tratti di
irregolarità particolarmente gravi ovvero ripetute anche
dopo il provvedimento di sospensione.
2. La revoca dell' incarico è disposta anche in caso di
persistente, accertata inattività nonchè per il venir meno
dei necessari requisiti di idoneità .
3. Gli atti di sospensione e di revoca sono comunicati
alla regione e al prefetto per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
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ARTICOLO 12
Estensione della normativa alle guardie volontarie
di associazioni venatorie appartenenti ad enti ed
associazioni venatorie di cui all' articolo 38 della LR
marzo 1983, n. 8, nonchè alle guardie volontarie appartenenti
alla federazione italiana della pesca sportiva ed
alle altre associazioni piscatorie ai sensi dell' articolo 39
della LR 19 agosto 1983, n. 28 e successive modificazioni,
previo superamento di un test certificante la preparazione
in funzione dei compiti di cui al precedente
articolo 2. La commissione d' esame è la stessa prevista
dall' articolo 9, comma 2 della presente legge.
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ARTICOLO 13
Disposizione particolare
1. Alle guardie ecologiche volontarie di cui alla presente
legge è vietata la caccia, nell' ambito del territorio in cui
esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e
previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.
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ARTICOLO 14
Finanziamenti
1. Per l' esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge
sono concessi alle province finanziamenti annuali ripartiti:
a) il 20% in parti uguali;
b) il 40% in proporzione ai rispettivi territori;
c) il 40% in base al numero delle guardie giurate iscritte
nei rispettivi elenchi.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le province trasmettono
alla Regione una relazione sulle attività svolte nell' anno
precedente con l' indicazione delle spese sostenute.
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ARTICOLO 15
Disposizioni finanziarie
1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo
14 è autorizzata per ciascuno degli anni 1992 e
1993 la spesa di lire 500 milioni; per ciascuno degli anni
successivi l' entità della spesa è stabilita con la legge di
approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alle spese autorizzate per effetto del comma 1, si
provvede per gli anni 1992 e 1993, mediante utilizzazione
dei fondi iscritti, ai fini del bilancio pluriennale
1991/ 1993, a carico del capitolo 5100101 dello stesso
stato di previsione della spesa utilizzando a tal fine per i
detti anni gli accantonamenti di cui alla partita 3 elenco
1.
3. Per gli anni successivi, mediante impiego di quota
parte dei proventi derivanti dall' applicazione dei tributi
regionali.
4. Le somme occorrenti per l' erogazione dei finanziamenti
di cui all' articolo 14 sono iscritte, per gli anni 1992
e 1993, a carico di appositi capitoli che la giunta regionale
è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione per i
detti anni, aventi la denominazione " Finanziamenti alle
province per l' esercizio delle funzioni loro attribuite in
materia di vigilanza ecologica" e con stanziamenti di
competenza e di cassa di lire 500 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Marche".
Data ad Ancona lì 19 luglio 1992
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