LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27-03-2000
REGIONE BASILICATA
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 4 aprile 2000 |
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
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ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata con la presente legge organizza ed attua
azioni:
a) per la difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio
naturale;
b) per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo;
c) per la tutela della flora e della fauna spontanea;
d) per la diffusione e la promozione della conoscenza dei valori
ambientali e della legislazione in materia di tutela ambientale.
2. Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in
attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituisce
il servizio volontario delle guardie ecologiche.
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ARTICOLO 2
Compiti
1. Le guardie ecologiche volontarie concorrono con le istituzioni
pubbliche:
a) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale;
b) all’accertamento delle violazioni in materia ambientale;
c) alla collaborazione con le autorità competenti in caso di
pubbliche calamità.
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ARTICOLO 3
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza
1. L’organizzazione del Servizio di vigilanza è affidata all’Ufficio
Foreste e Tutela del Territorio in collaborazione con gli Uffici
regionali preposti alla tutela dell’ambiente e del territorio ed
unitamente agli Enti gestori dei parchi e agli Enti e agli organismi
preposti alla vigilanza ecologica ed ambientale.
2. L’Ufficio preposto all’organizzazione provvede al funzionamento
del servizio mediante:
a) la predisposizione dei programmi annuali di attività, sentiti gli
Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenza in materia di
tutela naturale e dell’ambiente;
b) l’acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari
all’espletamento del servizio di vigilanza;
c) il controllo sul regolare espletamento del servizio e sui doveri
delle guardie ecologiche volontarie;
d) la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni
subiti dalle G.E.V. nell’espletamento del servizio;
e) la stipula di contratti di assicurazione verso terzi per danni
causati dalle G.E.V. nell’espletamento del servizio.
3. La Giunta Regionale, su proposta dell’ufficio preposto
all’organizzazione approva:
a) il programma annuale di attività, stabilendo le necessarie
risorse finanziarie, entro aprile di ogni anno;
b) il regolamento organizzativo del servizio di vigilanza
volontaria, entro 3 mesi dall’approvazione della presente legge.
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ARTICOLO 4
Modalità di accesso
1. La Regione organizza annualmente i corsi di formazione per il
riconoscimento di G.E.V. e per il loro periodico aggiornamento.
2. L’appartenenza al servizio volontario di vigilanza ambientale non
da luogo ad alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono
espletate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
3. Gli interessati, per acquisire il titolo di G.E.V. devono
produrre istanza all’Ufficio regionale interessato entro il 31
Dicembre di ogni anno.
4. Gli interessati al momento della domanda, devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani, maggiorenni e residenti nella Regione
Basilicata;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali
pendenti;
c) avere buona condotta morale.
5. Al termine del corso gli aspiranti devono sostenere un esame
teorico-pratico innanzi all’apposita commissione regionale, nominata
con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
6. La commissione è composta, garantendo possibilmente il principio
di pari opportunità stabilito dall’art. 61, comma 1, lettera a, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da:
a) il Dirigente regionale dell’Ufficio Foreste con funzioni di
Presidente;
b) un Funzionario di Pubblica Sicurezza, designato dal Prefetto;
c) un Funzionario del Corpo Forestale dello Stato, designato dal
Coordinamento Regionale del C.E.S.;
d) il Dirigente regionale del Dipartimento di Protezione Civile;
e) un Dirigente regionale esperto in discipline giuridiche;
f) un Dirigente regionale del Dipartimento Assetto del Territorio;
g) un Dirigente regionale del Dipartimento Ambiente.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate
dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.
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ARTICOLO 5
Nomina a guardia giurata
1. L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, organizzatore del
servizio volontario di guardia ecologica, trasmette, ai sensi
dell’art. 133 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931 n.773, istanza al Prefetto territorialmente
competente per il rilascio dei decreti di approvazione delle nomine a
guardie giurate di coloro che hanno superato l’esame, di cui al
precedente articolo, e che siano in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 138 del citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
2. I decreti di approvazione delle nomine di guardie giurate sono
trasmessi al Presidente della Giunta Regionale per gli adempimenti di
cui al successivo articolo.
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ARTICOLO 6
Incarico di guardia ecologica volontaria
1. L’incarico di Guardia Ecologica Volontaria è attribuito alle
Guardie Giurate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel
quale sono riportati i compiti ed i doveri delle G.E.V. e l’ambito
territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.
2. La Guardia Ecologica Volontaria è ammessa all’esercizio delle sue
funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi
dell’art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
3. La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia
amministrativa ed è titolare dei poteri di cui all’art. 13 della Legge
24 novembre 1981, n.689.
4. La Guardia Ecologica Volontaria è dotata di un tesserino di
riconoscimento e di un distintivo o dell’uniforme, conformi al modello
approvato dalla Giunta Regionale e dal Prefetto, ai sensi dell’art.
254 del R.D. 6 maggio 1940, n.635, entro tre mesi dall’approvazione
della presente Legge.
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ARTICOLO 7
Doveri delle guardie ecologiche volontarie
1. Le Guardie Ecologiche Volontarie devono:
a) assicurare almeno 36 ore di servizio nei mesi in cui si prevede
il loro utilizzo, dandone comunicazione, con preavviso quindicinale,
al responsabile zonale del servizio, della disponibilità delle
giornate e degli orari;
b) prestare il proprio servizio nei modi, negli orari e nelle località
indicati nell’ordine di servizio redatto dal responsabile zonale;
c) qualificarsi esibendo il tesserino personale o il distintivo;
d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i
verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al
responsabile zonale del servizio;
e) usare con cura l’attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
f) partecipare ai corsi di aggiornamento;
g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l’attività di
prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati
commessi contro il patrimonio ambientale e forestale;
h) operare con prudenza, diligenza e perizia nell’espletamento del
servizio.
2. Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche
Volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente
autorizzate al porto delle armi.
3. Le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti,
per poter espletare l’attività, hanno diritto di usufruire, nel
rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di
orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o
d’ufficio.
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ARTICOLO 8
Revoca e sospensione del servizio
1. L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio è tenuto a segnalare al
Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto, competente per
territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei
compiti assegnati alle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini
degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di
revoca dell’incarico.
2. Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta Regionale è
comunicato al Prefetto competente per territorio.
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ARTICOLO 9
Elenco regionale G.E.V.
1. E’ istituito presso la Regione l’elenco regionale delle Guardie
Ecologiche Volontarie, abilitate ai sensi dell’art.6, all’esercizio
delle funzioni di cui alla presente legge.
2. Le eventuali variazioni dell’elenco sono disposte dal Presidente
della Giunta Regionale.
3. Copia dell’elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla
Prefettura competente.
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ARTICOLO 10
Norma transitoria
1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di guardia giurata, al
fine di ottenere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, di
cui all’art. 6, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione
per Guardie Ecologiche Volontarie, con esonero dall’esame finale.
2. Coloro che abbiano conseguito la qualifica di Guardia Ecologica
Volontaria in altre regioni, a seguito del superamento di esami finali
relativi a corsi ivi organizzati e che abbiano ottenuto la residenza
in Basilicata, sono iscritti, a domanda, nell’elenco di cui al
precedente art.9.
3. Per il primo anno di applicazione della presente legge, la
presentazione delle istanze da parte degli interessati sarà disposta
con provvedimento della Giunta Regionale.
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ARTICOLO 11
Abrogazioni e modifiche
1. La presente Legge abroga e modifica qualsiasi altra norma
regionale con essa in contrasto.
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ARTICOLO 12
Norma finanziaria
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato per l’anno in corso in L.200.000.000, si provvede, in termini
di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma
dal capitolo 7465 concernente “Fondo globale per le funzioni normali -
Spese correnti” del Bilancio di Previsione 2000 della Regione
Basilicata e l’istituzione nello stesso del nuovo capitolo 1073,
avente la denominazione “Spese per l’organizzazione e la gestione del
Servizio Volontario di vigilanza ecologica”.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà annualmente
stabilita con legge di bilancio.
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ARTICOLO 13
Pubblicazione
1) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 27 marzo 2000. DINARDO
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