LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27-03-2000
REGIONE BASILICATA

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 22
del 4 aprile 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1.	La Regione Basilicata con la presente legge organizza ed attua 
azioni:

a)	per la difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio 
naturale;

b)	per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo;

c)	per la tutela della flora e della fauna spontanea;

d)	per la diffusione e la promozione della conoscenza dei valori 
ambientali e della legislazione in materia di tutela ambientale.

2.	Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione, in 
attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituisce 
il servizio volontario delle guardie ecologiche.

 

ARTICOLO 2

Compiti

1.	Le guardie ecologiche volontarie concorrono con le istituzioni 
pubbliche:

a)	alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale;
b)	all’accertamento delle violazioni in materia ambientale;

c)	alla collaborazione con le autorità competenti in caso di 
pubbliche calamità.

 

ARTICOLO 3

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza

1.	L’organizzazione del Servizio di vigilanza è affidata all’Ufficio 
Foreste e Tutela del Territorio in collaborazione con gli Uffici 
regionali preposti alla tutela dell’ambiente e del territorio ed 
unitamente agli Enti gestori dei parchi e agli Enti e agli organismi 
preposti alla vigilanza ecologica ed ambientale.

2.	L’Ufficio preposto all’organizzazione provvede al funzionamento 
del servizio mediante:

a)	la predisposizione dei programmi annuali di attività, sentiti gli 
Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenza in materia di 
tutela naturale e dell’ambiente;

b) l’acquisizione dei mezzi e delle attrezzature necessari 
all’espletamento del servizio di vigilanza;
c)	il controllo sul regolare espletamento del servizio e sui doveri 
delle guardie ecologiche volontarie;

d)	la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni 
subiti dalle G.E.V. nell’espletamento del servizio;

e)	la stipula di contratti di assicurazione verso terzi per danni 
causati dalle G.E.V. nell’espletamento del servizio.

3.	La Giunta Regionale, su proposta dell’ufficio preposto 
all’organizzazione approva:

a)	il programma annuale di attività, stabilendo le necessarie 
risorse finanziarie, entro aprile di ogni anno;

b)	il regolamento organizzativo del servizio di vigilanza 
volontaria, entro 3 mesi dall’approvazione della presente legge.

 

ARTICOLO 4

Modalità di accesso

1.	La Regione organizza annualmente i corsi di formazione per il 
riconoscimento di G.E.V. e per il loro periodico aggiornamento.

2.	L’appartenenza al servizio volontario di vigilanza ambientale non 
da luogo ad alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono 
espletate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

3.	Gli interessati, per acquisire il titolo di G.E.V. devono 
produrre istanza all’Ufficio regionale interessato entro il 31 
Dicembre di ogni anno.

4.	Gli interessati al momento della domanda, devono possedere i 
seguenti requisiti:

a)	essere cittadini italiani, maggiorenni e residenti nella Regione 
Basilicata;

b)	godere dei diritti civili e politici;

c)	non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali 
pendenti;

c) avere buona condotta morale.

5.	Al termine del corso gli aspiranti devono sostenere un esame 
teorico-pratico innanzi all’apposita commissione regionale, nominata 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

6.	La commissione è composta, garantendo possibilmente il principio 
di pari opportunità stabilito dall’art. 61, comma 1, lettera a, del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da:

a)	il Dirigente regionale dell’Ufficio Foreste con funzioni di 
Presidente;

b)	un Funzionario di Pubblica Sicurezza, designato dal Prefetto;

c)	un Funzionario del Corpo Forestale dello Stato, designato dal 
Coordinamento Regionale del C.E.S.;

d)	il Dirigente regionale del Dipartimento di Protezione Civile;

e)	un Dirigente regionale esperto in discipline giuridiche;

f)	un Dirigente regionale del Dipartimento Assetto del Territorio;

g)	un Dirigente regionale del Dipartimento Ambiente.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate 
dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

 

ARTICOLO 5

Nomina a guardia giurata

1. L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, organizzatore del 
servizio volontario di guardia ecologica, trasmette, ai sensi 
dell’art. 133 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 
con R.D. 18 giugno 1931 n.773, istanza al Prefetto territorialmente 
competente per il rilascio dei decreti di approvazione delle nomine a 
guardie giurate di coloro che hanno superato l’esame, di cui al 
precedente articolo, e che siano in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 138 del citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

2.	I decreti di approvazione delle nomine di guardie giurate sono 
trasmessi al Presidente della Giunta Regionale per gli adempimenti di 
cui al successivo articolo.

 

ARTICOLO 6

Incarico di guardia ecologica volontaria

1.	L’incarico di Guardia Ecologica Volontaria è attribuito alle 
Guardie Giurate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel 
quale sono riportati i compiti ed i doveri delle G.E.V. e l’ambito 
territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.

2.	La Guardia Ecologica Volontaria è ammessa all’esercizio delle sue 
funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi 
dell’art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

3.	La Guardia Ecologica Volontaria è agente di polizia 
amministrativa ed è titolare dei poteri di cui all’art. 13 della Legge 
24 novembre 1981, n.689.

4.	La Guardia Ecologica Volontaria è dotata di un tesserino di 
riconoscimento e di un distintivo o dell’uniforme, conformi al modello 
approvato dalla Giunta Regionale e dal Prefetto, ai sensi dell’art. 
254 del R.D. 6 maggio 1940, n.635, entro tre mesi dall’approvazione 
della presente Legge.

 

ARTICOLO 7

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

1.	Le Guardie Ecologiche Volontarie devono:

a)	assicurare almeno 36 ore di servizio nei mesi in cui si prevede 
il loro utilizzo, dandone comunicazione, con preavviso quindicinale, 
al responsabile zonale del servizio, della disponibilità delle 
giornate e degli orari;

b) prestare il proprio servizio nei modi, negli orari e nelle località 
indicati nell’ordine di servizio redatto dal responsabile zonale;

c)	qualificarsi esibendo il tesserino personale o il distintivo;

d)	compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i 
verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente 
normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al 
responsabile zonale del servizio;

e)	usare con cura l’attrezzatura ed i mezzi in dotazione;

f)	partecipare ai corsi di aggiornamento;

g)	collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per l’attività di 
prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati 
commessi contro il patrimonio ambientale e forestale;

h)	operare con prudenza, diligenza e perizia nell’espletamento del 
servizio.

2.	Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche 
Volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente 
autorizzate al porto delle armi.

3.	Le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti, 
per poter espletare l’attività, hanno diritto di usufruire, nel 
rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di 
orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli 
accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale o 
d’ufficio.

 

ARTICOLO 8

Revoca e sospensione del servizio

1. L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio è tenuto a segnalare al 
Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto, competente per 
territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei 
compiti assegnati alle Guardie Ecologiche Volontarie, anche ai fini 
degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di 
revoca dell’incarico.

2.	Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta Regionale è 
comunicato al Prefetto competente per territorio.

 

ARTICOLO 9

Elenco regionale G.E.V.

1.	E’ istituito presso la Regione l’elenco regionale delle Guardie 
Ecologiche Volontarie, abilitate ai sensi dell’art.6, all’esercizio 
delle funzioni di cui alla presente legge.

2.	Le eventuali variazioni dell’elenco sono disposte dal Presidente 
della Giunta Regionale.

3.	Copia dell’elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla 
Prefettura competente.

 

ARTICOLO 10

Norma transitoria

1.	Coloro che hanno già conseguito il titolo di guardia giurata, al 
fine di ottenere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, di 
cui all’art. 6, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione 
per Guardie Ecologiche Volontarie, con esonero dall’esame finale.

2.	Coloro che abbiano conseguito la qualifica di Guardia Ecologica 
Volontaria in altre regioni, a seguito del superamento di esami finali 
relativi a corsi ivi organizzati e che abbiano ottenuto la residenza 
in Basilicata, sono iscritti, a domanda, nell’elenco di cui al 
precedente art.9.

3.	Per il primo anno di applicazione della presente legge, la 
presentazione delle istanze da parte degli interessati sarà disposta 
con provvedimento della Giunta Regionale.

 

ARTICOLO 11

Abrogazioni e modifiche

1.	La presente Legge abroga e modifica qualsiasi altra norma 
regionale con essa in contrasto.

 

ARTICOLO 12

Norma finanziaria

1.	All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, 
valutato per l’anno in corso in L.200.000.000, si provvede, in termini 
di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma 
dal capitolo 7465 concernente “Fondo globale per le funzioni normali - 
Spese correnti” del Bilancio di Previsione 2000 della Regione 
Basilicata e l’istituzione nello stesso del nuovo capitolo 1073, 
avente la denominazione “Spese per l’organizzazione e la gestione del 
Servizio Volontario di vigilanza ecologica”.

2.	Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà annualmente 
stabilita con legge di bilancio.

 

ARTICOLO 13

Pubblicazione

1)	La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione.

 

Formula Finale:

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.


Potenza, 27 marzo 2000. DINARDO