Modifiche allo: STATUTO
della Associazione Federativa "FEDERGEV ITALIA"TESTO BASE |
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TITOLO
1 Art.
1 – L’Associazione federata dei: Gruppi, Nuclei, Corpi,
Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche e Ambientali
Volontarie e
delle singole GEV/GAV, presenti in Italia è denominata FEDERGEV ITALIA (Federazione
Nazionale delle Guardie Volontarie Ecologiche ed Ambientali GEV-GAV).
Art.
2 - La FEDERGEV ITALIA ha la sede legale in Bologna -
Via Selva di Pescarola 20 - presso i locali del C.P.G.E.V. di Bologna. Art.
3 - La durata della Federazione e' fissata dalla data della sua
costituzione fino al 31 Dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroghe o anticipato
scioglimento da deliberarsi nelle forme stabilita dal presente statuto. Art.
4 - La FEDERGEV ITALIA persegue le finalità previste
nell'atto costitutivo e quelle previste dalle Leggi Nazionali e
Regionali che disciplinano la materia. Per raggiungere i suoi scopi, i
quali non hanno ne potranno mai avere alcun fine di lucro o di
speculazione, la FEDERGEV ITALIA potrà
svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la
pubblicazione di notiziari e periodici nonché l'utilizzazione di mezzi
telematici e tecniche audiovisive. TITOLO 2 Associati Art.
5 - Possono far parte della FEDERGEV ITALIA
tutti i Gruppi, i Nuclei, i Corpi o i Raggruppamenti delle Guardie
Ecologiche Volontarie anche non formalizzati, siano essi organizzati in
Associazioni autonome o direttamente coordinati da Enti e Pubbliche
Amministrazioni, le singole GEV/GAV comunque organizzate che presentino domanda. La
domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'
ASSOCIAZIONE (se formalmente costituita) o ALTRA DOCUMENTAZIONE dalla
quale risulti che il Gruppo, Raggruppamento, Nucleo o singola GEV/GAV,
sia attivo/a, non abbia fini di lucro e persegua finalità compatibili
con quelle della FEDERGEV ITALIA. Al fine di regolarizzare
l'adesione dovrà essere successivamente fornita, se richiesta, copia
del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale, e formalizzata con il pagamento della quota annua fissata in Lit. 30.000
per singolo socio. Per
i gruppi superiori a 30 Guardie che aderiranno formalmente in modo
collettivo o come associazione di GEV/GAV la quota sociale è di L.20.000
per ogni singola GEV/GAV componente il gruppo. TITOLO 3 Finanze e Patrimonio Sociale Art.
6 - L'esercizio sociale inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre
di ogni anno. Art.
7 - Il Patrimonio della FEDERGEV ITALIA
e'
costituito dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attività
e da quelli provenienti da atti di liberalità dei soci e di non soci
nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di
bilancio. Ogni eventuale utile realizzato dovrà essere reimpiegato
nell'attività' associativa. Art.
8 - La FEDERGEV ITALIA provvede al raggiungimento dei suoi scopi
con i seguenti mezzi finanziari autofinanziamento,
attraverso le quote associative obbligatorie versate dalle
singole GEV/GAV o dai Gruppi di GEV/GAV aderenti alla FEDERGEV ITALIA; - eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di Enti Pubblici,
persone fisiche e giuridiche; - contributi da richiedersi allo Stato,
alle Regioni, ad altri Enti Pubblici, Istituti di Credito e a Privati
che abbiano titolo in materia di tutela ambientale, difesa dagli
inquinamenti e protezione civile. Art.
9 - La perdita della qualifica di Associazione-Gruppo-Nucleo-Raggruppamento
aderente alla FEDERGEV ITALIA
implica
la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio. Qualora a seguito della
perdita della qualifica di Associato alla FEDERGEV ITALIA,
sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà in modo
inappellabile, come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità
procedurali, un arbitro nominato di volta in volta dal presidente del
Tribunale dove ha sede la FEDERAZIONE. Art.10
- In caso di cessazione dell'attività' della FEDERGEV ITALIA
si
procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme dettate dal
Codice Civile. Dopo aver soddisfatto tutti i creditori e dedotte le
spese di liquidazione il residuo netto verrà devoluto secondo le
modalità di cui all'Art.5, punto 4 della Legge 11/8/1991 n.266. TITOLO 4 Organi della Federazione -
Assemblea dei Delegati di Gruppi-Nuclei-Corpi o Raggruppamenti G.E.V./G.A.V.,
democraticamente
eletti su base Regionale o Provinciale; - Consiglio Direttivo, eletto
dall'Assemblea; - Presidente (e i Vice Presidenti),
eletti dal Consiglio Direttivo; - Segretario; - Tesoriere; - Segreteria;
- Collegio dei Revisori dei Conti; - Consiglio dei Probiviri. Art.11
– ASSEMBLEA -
L'Assemblea della FEDERGEV ITALIA e' convocata dal Presidente, con
comunicazione scritta ai Delegati che ne fanno parte, almeno una volta
l'anno. Il Presidente a seguito di richiesta sottoscritta da almeno
cinque delegati o da almeno 20 Gruppi-GEV/GAV deve convocare l'Assemblea della Federazione; - L'Assemblea
e' valida qualora siano presenti: la metà più uno degli aventi diritto
di voto, in prima convocazione; qualunque numero degli aventi diritto di
voto, in seconda convocazione. Funzioni
dell'Assemblea:
Art.
12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
-
Il Consiglio Direttivo verrà convocato, con comunicazione scritta o
telefonica del Presidente o del Segretario, almeno una volta ogni tre
mesi. - Le Riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora siano
presenti la metà più uno dei consiglieri. - Il Presidente, a seguito
di richiesta sottoscritta da almeno 3 (tre) componenti il Consiglio deve
convocare il Consiglio Direttivo. Art.
13 - IL PRESIDENTE ED I VICE
PRESIDENTI -
Funzioni del Presidente:
-
Funzioni dei Vice Presidenti: *
sostituiscono e coadiuvano il Presidente , in sua assenza, nell'
esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo. Art.
14 - IL SEGRETARIO Art.
15 - IL TESORIERE Art.
16 - LA SEGRETERIA *
provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea
della Federazione e dal Consiglio Direttivo; * delibera con i poteri del
Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi nel caso in
cui si presentino caratteri d'urgenza e inderogabilità sottoponendole a
ratifica del C.D. alla sua prima riunione. Art.
17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art.
18 - CONSIGLIO DEI PROBIVIRI Art.
19 - ESCLUSIONE DALLA FEDERAZIONE
In tali casi il Presidente della Federazione, compiuta ogni
necessaria ed opportuna indagine sui fatti e le circostanze, esporrà al
Consiglio direttivo la proposte di esclusione che dovrà essere
approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti. Il Gruppo o il delegato
oggetto del provvedimento potrà fare ricorso al Consiglio dei Probiviri
entro 30 giorni dalla "deliberazione di esclusione" del
Direttivo. Art.
20 - RIMBORSO SPESE Art.
21 - MODIFICHE STATUTARIE Nota: In rosso
e blu le dofferenze dal vecchio statuto
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Per ogni informazione comunicare con:
- Ardovino Emilio:
Coordinatore Gev La Spezia Tel 0348/4423962 - 0328/8869890
E-mail liemio@libero.it
- Musetti Tiziana:
Segreteria Gev La Spezia Tel. 0348/3115582 - 0348/3429017 E-mail ziatin@libero.it
- Valerio Minarelli: Presidente Federgev Italia Tel. 335-404283 - E-mail minarelli@bo.nettuno.it
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