
STATUTO
della "FEDERGEV ITALIA"
TITOLO 1
Denominazione,
sede, durata ed oggetto
Art. 1 E’
costituita un’organizzazione federata dei: Gruppi, Nuclei, Corpi,
Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche ed Ambientali Volontarie , presenti in
Italia, denominata FEDERGEV ITALIA (Federazione Nazionale delle
Guardie Volontarie Ecologiche ed Ambientali GEV-GAV).
Art. 2 -
La FEDERGEV ITALIA ha la sede legale in Bologna - Via Selva di Pescarola 20 -
presso i locali del C.P.G.E.V. di Bologna.
Art. 3 -
La durata della FEDERGEV ITALIA e' fissata dalla data della sua costituzione
fino al 31 Dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroghe o anticipato
scioglimento da deliberarsi nelle forme stabilita dal presente statuto.
Art. 4 -
La FEDERGEV ITALIA persegue le
finalità previste nell'atto costitutivo e quelle previste dalle Leggi Nazionali
e Regionali che disciplinano la materia. Per raggiungere i suoi scopi, i quali
non hanno ne potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, la FEDERGEV ITALIA potrà svolgere tutte
quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di
notiziari e periodici nonché l'utilizzazione di mezzi telematici e tecniche
audiovisive. La FEDERGEV ITALIA non persegue finalità ideologiche, partitiche e
religiose.
TITOLO 2
Associati
Art. 5 -
Possono far parte della FEDERGEV ITALIA tutti i Gruppi, i Nuclei, i Corpi o i
Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche ed Ambientali Volontarie anche non formalizzati, siano essi organizzati in
Associazioni autonome o direttamente coordinati da Enti e Pubbliche
Amministrazioni. La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti
documenti: ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI, ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'
ASSOCIAZIONE (se formalmente costituita) o ALTRA DOCUMENTAZIONE dalla quale risulti
che il Gruppo, Raggruppamento, Nucleo, sia attivo/a, non abbia fini di lucro e
persegua finalità compatibili con quelle della FEDERGEV ITALIA. Al fine di regolarizzare l'adesione dovrà essere
successivamente fornita, se richiesta, copia del certificato di attribuzione
del numero di codice fiscale, e formalizzata con il pagamento di una quota
annua di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
TITOLO 3
Finanze e Patrimonio Sociale
Art. 6 -
L'esercizio sociale inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 7 -
Il Patrimonio della FEDERGEV ITALIA
e' costituito dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attività e da
quelli provenienti da atti di liberalità dei soci e di non soci nonché da
eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Ogni eventuale
utile realizzato dovrà essere reimpiegato nell'attività' associativa.
Art. 8 -
La FEDERGEV ITALIA provvede al
raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari
autofinanziamento, attraverso le quote associative obbligatorie versate dai Gruppi di GEV/GAV aderenti alla FEDERGEV ITALIA; - eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di Enti Pubblici, persone
fisiche e giuridiche; - contributi da richiedersi allo Stato, alle Regioni, ad
altri Enti Pubblici, Istituti di Credito e a Privati che abbiano titolo in
materia di tutela ambientale, difesa dagli inquinamenti e protezione civile.
Art. 9 -
La perdita della qualifica di Associazione-Gruppo-Nucleo-Raggruppamento
aderente alla FEDERGEV ITALIA
implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio. Qualora a seguito della
perdita della qualifica di Associato alla FEDERGEV
ITALIA, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà in modo
inappellabile, come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità
procedurali, un arbitro nominato di volta in volta dal presidente del Tribunale
dove ha sede la FEDERAZIONE.
Art.10 -
In caso di cessazione dell'attività' della FEDERGEV
ITALIA si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
dettate dal Codice Civile. Dopo aver soddisfatto tutti i creditori e dedotte le
spese di liquidazione il residuo netto verrà devoluto secondo le modalità di
cui all'Art.5, punto 4 della Legge 11/8/1991 n.266.
TITOLO 4
Organi della Federazione
-
Assemblea dei Delegati di
Gruppi-Nuclei-Corpi o Raggruppamenti G.E.V/G.A.V., democraticamente eletti su
base Regionale o Provinciale;
-
Consiglio Direttivo, eletto
dall'Assemblea;
-
Presidente, eletto dall’Assemblea;
-
2 Vice Presidenti, eletti dal Consiglio
Direttivo;
-
Segretario Amministrativo; -
-
Segreteria;
-
Collegio dei Revisori dei Conti;
-
Consiglio dei Probiviri.
Art.11
ASSEMBLEA (inserire i termini di convocazione)
- L'Assemblea dei Delegati di Gruppi-Raggruppamenti-Nuclei
G.E.V/G.A.V., massimo organo della "FEDERGEV
ITALIA" e' composta da delegati eletti o nominati dalle Assemblee
Provinciali e degli Enti gestori delle GEV/GAV (aderenti alla FEDERGEV ITALIA) in ragione di N°1
rappresentante effettivo ogni 30 GEV/GAV e frazioni di essi, avendo cura di garantire la rappresentanza
minima ad ogni singolo Gruppo, Nucleo o Raggruppamento di GEV/GAV attivo (anche
se costituito da un numero inferiore di GEV/GAV);
-
L'Assemblea della FEDERGEV ITALIA e' convocata dal
Presidente, con comunicazione scritta ai Delegati che ne fanno parte, almeno
una volta l'anno. Il Presidente a seguito di richiesta sottoscritta da almeno
cinque delegati o da almeno 20 Gruppi-GEV/GAV deve convocare l'Assemblea della
Federgev; - L'Assemblea e' valida qualora siano presenti: la metà più uno degli
aventi diritto di voto, in prima convocazione; qualunque numero degli aventi
diritto di voto, in seconda convocazione.
-
Funzioni dell'Assemblea dei
delegati:
· stabilisce la politica della
Federgev
· approva i programmi annuali
e poliennali di lavoro
· esamina ed approva il rendiconto sia morale che finanziario
· elegge il Consiglio Direttivo
· elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
· elegge il Consiglio dei Probiviri
· esprime pareri e consulenze sui progetti di legge, regolamenti, convenzioni,
piani e programmi in materia di educazione ambientale, vigilanza ecologica e
protezione civile.
- elegge il Presidente.
Art.
12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo e' costituito da un numero minimo di 7
Consiglieri o superiore di numero dispari e dalla segreteria, avendo cura di
garantire adeguata rappresentanza alle diverse realtà Regionali, almeno uno per
Regione. - Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea con la
partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza di
almeno i 2/3 dei presenti. - Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre)
anni. - Funzioni del Consiglio Direttivo:
· elegge i Vice
Presidenti;
· nomina il Segretario
Amministrativo;
· sviluppa la politica della Federazione decisa dall'Assemblea generale;
· fissa le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria
gestione o attraverso apposite commissioni;
· esamina e delibera le richieste di ammissione dei nuovi Gruppi, Nuclei o
Raggruppamenti e le eventuali esclusioni;
· delibera l'ammontare delle quote sociali annue;
· delibera misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie in
riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dalla Assemblea
della Federazione sulle attività da svolgere;
· vigila su tutte le attività della segreteria.
- Il Consiglio Direttivo verrà convocato, con comunicazione scritta o
telefonica del Presidente o del Segretario, almeno una volta ogni tre mesi. -
Le Riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora siano presenti la metà
più uno dei consiglieri. - Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta
da almeno 3 (tre) componenti il Consiglio deve convocare il Consiglio
Direttivo.
Art.
13 - IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea ed i due Vice Presidenti sono
eletti dal Consiglio Direttivo, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei
componenti di entrambi gli organi stessi e a maggioranza dei presenti (metà più
uno), durano in carica tre anni ed esercitano le funzioni sino alla nomina dei
successori.
- Funzioni del Presidente:
· e' il rappresentante legale della "FEDERGEV ITALIA";
· convoca e presiede le riunioni
dell'Assemblea della FEDERGEV ITALIA,
del Consiglio Direttivo e della Segreteria e ne redige l'ordine del giorno;
· rappresenta la FEDERGEV ITALIA in
tutte le sedi Istituzionali;
· vigila sul rispetto del Regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni
adottate dagli organismi della Federazione.
· presenta all'Assemblea della Federazione la relazione annuale sull'attivita'
svolta.
· il Presidente assegna, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio,
incarichi specifici ai due Vice Presidenti e/o a componenti del consiglio in
base alla specializzazione, competenza, dislocazione territoriale.
- Funzioni dei Vice Presidenti:
* sostituiscono e coadiuvano il Presidente, in sua assenza, nell' esecuzione
dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo.
Art. 14 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Redige i verbali, provvede all'invio
delle convocazioni, cura la tenuta dell'elenco dei soci. Collabora con il
Presidente. Tiene aggiornata la contabilità sociale , redige il bilancio.
Verifica il pagamento delle quote sociali in collaborazione con il Presidente.
Art. 15 - IL TESORIERE ( Per memoria)
Tiene aggiornata la contabilità
sociale conservandone la documentazione, redige il bilancio consuntivo e
predispone quello preventivo. Verifica il pagamento delle Quote sociali in
collaborazione con il Segretario.
Art. 16 - LA SEGRETERIA
La Segreteria e' formata dal
Presidente, da i due Vice Presidenti e dal Segretario Amministrativo.
-
Funzioni della Segreteria:
* provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea della
Federgev e dal Consiglio Direttivo;
-
* delibera con i poteri del
Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi nel caso in cui si
presentino caratteri d'urgenza e inderogabilità sottoponendole a ratifica del
C.D. alla sua prima riunione.
Art.
17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di N°3 (tre) membri
eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Non possono essere eletti
Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. Esso vigila e controlla
sull'andamento della contabilità della FEDERGEV ITALIA e riferisce
all'Assemblea in sede di presentazione del conto consuntivo.
Art. 18 -
CONSIGLIO DEI PROBIVIRI
E' formato da tre membri eletti
dall'Assemblea. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e
restano in carica tre anni. Il Consiglio dei Probiviri ha mandato di giudicare,
secondo le norme del Diritto e secondo equità, circa il comportamento dei
Gruppi, Nuclei e Raggruppamenti aderenti alla Federazione e dei membri
dell'Assemblea Nazionale FEDERGEV ITALIA.
Art. 19 -
ESCLUSIONE DALLA FEDERGEV ITALIA
Potranno essere esclusi dalla
FEDERGEV ITALIA, i gruppi, nuclei, raggruppamenti (o i delegati) che si trovino
nelle seguenti condizioni:
· a - violazione dello Statuto della Federazione;
· b -
morosità della quota associativa;
· c - attività o comportamenti contrari ai principi di solidarietà per i quali
la federgev e' stata costituita;
· d - utilizzazione indebita o non autorizzata del lavoro comune;
· e - indebita ingerenza nei contatti per i quali la "FEDERGEV
ITALIA" ha ricevuto un mandato di rappresentanza esclusivo dall'Assemblea;
· f -manifesta inattività o assenza ingiustificata alle riunioni per 12 mesi
consecutivi.
· g- cessazione dalla qualifica GEV/GAV
In tali casi il Presidente della Federgev, compiuta ogni necessaria ed opportuna
indagine sui fatti e le circostanze, esporrà al Consiglio direttivo la proposte
di esclusione che dovrà essere approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti.
Il Gruppo o il delegato oggetto del provvedimento potrà fare ricorso al
Consiglio dei Probiviri entro 30 giorni dalla "deliberazione di
esclusione" del Direttivo.
Art. 20 - RIMBORSO SPESE
Al Presidente, ai componenti il
Consiglio Direttivo e a quelli della Segreteria non vengono riconosciuti
compensi per l'attività' svolta. Viene loro riconosciuto il rimborso delle
spese vive sostenute per missioni o attività programmate dalla Federgev o
derivanti da incarichi ufficialmente attribuiti dal Direttivo.
Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente STATUTO potrà essere
modificato o integrato con le normative ritenute necessarie ed opportune,
inseribili mediante iscrizione nell'O.d.G. di qualsiasi Assemblea regolarmente
convocata. Le proposte di modifiche statutarie per essere approvate dovranno
ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti
all'Assemblea.